CASS
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RO UB MA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 5 luglio 2024 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, ET DI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Salerno il 27 maggio 2024 con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica contestati ai capi 33, 34,35, 36, 37 e 38 dell'imputazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2819 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 22/10/2024 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 Violazione dell'articolo 407 cod.proc.pen. per avere l'ordinanza impugnata fondato la propria decisione su atti di indagini inutilizzabili per difetto o tardività della proroga del termine. La difesa aveva infatti lamentato che le risultanze derivanti dall'analisi dei dispositivi telematici in uso all'originario indagato, Aragona, erano inutilizzabili poiché il decreto di perquisizione datato 20 novembre 2020, a seguito del quale erano stati acquisiti i supporti elettronici da cui erano state tratte le conversazioni con l'odierno indagato, era stato disposto oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari e in assenza di un provvedimento di proroga delle stesse. Secondo il Tribunale l'indagato non potrebbe dolersi della inutilizzabilità di atti compiuti nell'ambito del medesimo procedimento, prima della sua iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 cod.proc.pen. e ha respinto l'eccezione facendo riferimento alla data di iscrizione nel registro degli indagati dell'Obrobanskyy. Ma il punto centrale da valutare è se l'atto di indagine che ha comportato questa iscrizione fosse o meno utilizzabile e cioè se il decreto di perquisizione e sequestro del 22 novembre 2020 fosse stato compiuto nel rispetto dei termini di scadenza delle indagini preliminari nei confronti del primo indagato. Nel caso in esame lamenta la difesa che, pur essendo in atti la richiesta di proroga delle indagini datata 21 settembre 2020, non è stato possibile rinvenire il decreto di proroga da parte del GIP, sicché non è possibile verificare se la proroga sia stata o meno concessa e ciò determina la inutilizzabilità delle prove acquisite successivamente alla prima scadenza. A sostegno di tale assunto la difesa osserva e richiama giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 407 cod.proc.pen. sono inutilizzabili anche con riguardo ad ipotesi di reato che nell'ambito del medesimo procedimento abbiano formato oggetto di successive iscrizioni (Cass.sez.5 n. 40500 del 24 settembre 2019,Barletta, RV 237745) 2.2Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. , 615 ter comma 2 n. 3 cod.pen. poiché l'ordinanza ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante ivi prevista e quindi applicabile la misura cautelare in relazione ai delitti di truffa informatica contestati ai capi 33, 35 e 37, mentre nessuna distruzione o deterioramento del sistema e dei dati informatici e detta aggravante deve ritenersi inconfigurabile per le ipotesi di reato suindicate e in relazione alle quali è stata disposta la misura cautelare, poiché nessun deterioramento si è verificato . 2.3 Violazione di legge e in particolare degli articoli 292, 309 cod.proc.pen., dell'articolo 24 della Costituzione per avere, in violazione del principio di legalità e del diritto di difesa della persona sottoposta a misura cautelare, mantenuto la misura stessa per un fatto diverso rispetto a quello per il quale era stata richiesta. Osserva il ricorrente che al tribunale del riesame è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, ma nel caso in esame i fatti contestati dal pubblico ministero ai capi 34 36 e 38 e cioè ipotesi di truffe 2 informatiche aggravate sono state ricostruite dal GIP prima e dal tribunale poi in modo diverso rispetto all'incolpazione provvisoria . Ed infatti tutti gli episodi di truffa informatica contestati i capi 34 36 e 38 indicano come persona offesa la ditta Coletto srl e ricostruiscono le frodi come avvenute attraverso l'alterazione del funzionamento del sistema informatico della predetta ditta attraverso l'indebito accesso alla home banking della ditta Coletto. La difesa aveva evidenziato come non poteva neppure ritenersi correttamente contestata l'aggravante ad effetto speciale di cui al terzo comma dell'articolo 640 ter cod.pen. che rende autonomi titoli custodiali i reati di cui ai capi 34, 36 e 38, poiché essa presuppone la esatta individuazione della identità digitale di cui si sarebbe fatto indebito uso, mentre nei tre episodi in contestazione non è stata utilizzata l'identità digitale della ditta Coletto indicata nel capo d'imputazione. 2.4 Violazione degli articoli 56 640 ter codice penale poiché la difesa in ordine al capo 36 aveva eccepito la natura tentata e non consumata della contestata frode informatica poiché è emerso che gli indagati non hanno mai conseguito la disponibilità della somma di 12.000 C in contestazione . La giurisprudenza di legittimità con argomentazioni maturate nell'ambito del reato di truffa ma spendibili anche in relazione al delitto di frode informatica ha affermato che oltre al danno occorre che sia realizzato anche il profitto perché la truffa è un reato a duplice evento: il pregiudizio e impoverimento della persona offesa e l'indebito arricchimento dell'agente. Sempre la giurisprudenza ha affermato che la consumazione del reato di frode informatica non coincide con la commissione dell'evento informatico, intendendosi l'alterazione o l'accesso al sistema informatico ma nel diverso momento in cui l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con altrui danno. Nell'ipotesi di cui al capo 36 della rubrica non è stata conseguita la materiale disponibilità delle somme transitate dal conto corrente intestato alla signora marini Silvia a quello intestato alla signora US AT, soggetto estraneo al reato in danno della Marini e del tutto ignaro, sul cui conto corrente viene fatta confluire la somma di 12.000 C. Poiché gli agenti non hanno potuto recuperare questa somma e farla confluire su un conto corrente di cui avessero la effettiva disponibilità e poiché il bonifico è stato bloccato con assenza di qualunque deminutio in capo alla persona offesa, la condotta avrebbe dovuto essere correttamente qualificata come tentata. Il tribunale ha fornito una risposta apparente nel momento in cui ha affermato che la mera effettuazione di un bonifico contro la volontà della persona offesa ha cagionato l'evento e ha consumato la truffa in quanto il bonifico è stato disposto ma gli agenti non hanno conseguito il profitto della illecita condotta e dunque non hanno realizzato l'ingiusto arricchimento. 2.5 Violazione degli articoli 274, 275 e 311 cod.proc.pen. poiché l'ordinanza impugnata in violazione di legge ha apparentemente indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui poggia e 3 er,/ in particolare il tribunale ha valorizzato, per desumerne l'attualità del pericolo, alcune conversazioni intrattenute nel 2022 tra l'indagato e suo nipote ma l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 cod.proc.pen. ha ad oggetto reati della stessa specie di quelli per cui si procede, mentre le condotte illecite di cui i due interlocutori stavano parlando, non confluite in alcuna imputazione, non hanno alcun punto di contatto con le fattispecie oggetto dell'odierno processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 II primo motivo non può essere accolto per le motivazioni esposte dal Tribunale a pag. 8 del provvedimento impugnato: il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto l'inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto. (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020 Cc. Rv. 279337- 02) Nella motivazione di questa pronunzia si precisa che la verifica sull'utilizzabilità va effettuata non in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è invece riservata al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole). Ma anche la sentenza richiamata dalla difesa in ricorso (Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019 Rv. 277345 - 01) si riferisce all'inutilizzabilità di atti di indagine tardivamente acquisiti rispetto al termine delle indagini preliminari nei confronti di un medesimo soggetto, destinatario di successive iscrizioni relative al medesimo fatto diversamente circostanziato, mentre nel caso in esame la difesa vorrebbe far discendere dalla postulata, e indimostrata, inutilizzabilità degli atti di indagine nei confronti del primo soggetto indagato, la inutilizzabilità degli elementi di prova emersi nei confronti di un altro soggetto, il CE, che è stato iscritto solo in seguito agli elementi indiziari acquisiti in seguito al sequestro del telefono cellulare dell'Aragona. Si tratta di tesi non condivisibile priva di supporto normativo e giurisprudenziale. 1.2 II secondo motivo è infondato. L'art. 615-ter comma 2 lett.3 cod. pen prevede un aggravamento della pena edittale in tutte le ipotesi in cui dalla condotta di accesso ad un sistema informatico derivi "la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti". La previsione normativa si riferisce a tutte le ipotesi in cui dall'accesso abusivo (in sé non finalizzato ad impedire che il sistema funzioni, condotta che integrerebbe il reato di cui all'art. 635-bis cod. pen.: Sez. 2, n.54715 del 01/12/2016, Pesce, Rv. 268871) derivi un danno al sistema o alle sue componenti, logiche o fisiche, o anche l'interruzione totale o parziale del 4 suo funzionamento e, così, rendendo il sistema parzialmente o totalmente inservibile per gli usi cui è destinato. Questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 3, cod. pen. nel caso di modifica della "password" d'accesso alla casella di posta elettronica e delle credenziali di recupero della medesima, determinandosi l'alterazione di una componente essenziale del sistema informatico che lo rende temporaneamente inidoneo al funzionamento. (Sez. 5 - , n. 46076 del 15/11/2022, Rv. 283814 - 01) Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus dell'aggravante contestata alla luce della innegabile modifica dei dati di accesso, e dell'inoltro, contro la volontà del titolare dell'account, di bonifici, con conseguente alterazione dei dati in esso contenuti. In concreto, è dato pacifico che sia stato inserito un BOT che ha infettato il sistema e consentito di accedere, e tanto è da ritenersi sufficiente ad integrare la fattispecie aggravata. La casella di posta elettronica è, infatti, uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (Sez. V, n. 13057 del 28.10.2015, Bastoni, Rv. 266182). Nel caso in esame il Bot ha consentito di accedere al sistema e di disporre bonifici, superando la password diretta a tutelare il sistema in sé e il PIN necessario per legittimare le operazioni. Ne consegue che è stata effettuata l'alterazione delle componenti essenziali del sistema, rendendole inidonea all'uso al quale sono destinati. Ma va osservato che la censura è, peraltro, carente di interesse poiché la misura cautelare è stata adottata anche in relazione al delitto di frode informatica che concorre con quello ex art. 615 ter cod.pen. in danno delle medesime persone offese e quindi l'eventuale esclusione dell'aggravante in questa sede cautelare non inciderebbe sull'efficacia della misura disposta anche per gli altri reati contestati al CE. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale ha spiegato che già il GUP nel provvedimento cautelare ha provveduto a correggere l'errore materiale presente nell'incolpazione provvisoria di frode informatica di cui ai capi 34,36 e 38, che per un evidente refuso indicano in una parte della descrizione del fatto la persona offesa come ditta Colello;
non si tratta all'evidenza di un fatto diverso che avrebbe imposto al GIP la restituzione degli atti al P.M. e nessun pregiudizio per la difesa si è verificato poiché dagli atti depositati unitamente alla richiesta cautelare non possono emergere dubbi in ordine all'identità delle persone offese dei diversi episodi contestati, indicati correttamente nei singoli capi d'imputazione, e tanto basta a respingere la censura formulata. 1.4 La quarta censura è infondata. Il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il 5 2-1 1 sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (In motivazione la Corte ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice", non esaurisce e perfeziona l'illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto). (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020 Rv. 278518 - 01) Detta pronunzia si riferiva ad un ipotesi in cui l'agente ha, tramite la manipolazione del sistema conseguito direttamente il profitto, ma l'art. 640 ter cod.pen. , in modo analogo all'art. 640 cod.pen. prevede che la frode si consuma nel momento in cui oltre al pregiudizio della persona offesa, l'autore "procura a sé o ad altri un ingiusto profitto", sicchè non è necessaria per la consumazione della truffa la coincidenza tra l'autore della stessa e il percettore del profitto, che ben può identificarsi in soggetto diverso. E' stato inoltre affermato da giurisprudenza risalente che al fine di stabilire se l'azione criminosa abbia realizzato il profitto ingiusto, col correlativo danno, con il quale profitto il delitto di truffa diviene perfetto, non è sufficiente accertare se vi sia stata circolazione giuridica di beni o valori, ma occorre stabilire anche se vi sia stata circolazione economica degli stessi, nel senso che i beni economici devono pervenire nella materiale disponibilità dell'agente. Ne consegue che in tutte le situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici o raggiri, l'obbligazione della consegna di un bene economico, ma questo non perviene, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quello di truffa consumata. (Sez. 5, n. 8043 del 02/05/1983 Rv. 160486 - 01) Ma anche in questo caso la pronunzia si riferisce ad un'ipotesi di rapporto obbligatorio non perfezionatosi in cui non vi è stata consegna del bene. In genere il percettore del profitto è un concorrente del delitto di truffa ex art. 110 cod.pen., mentre nel caso in esame la somma provento della truffa è stata accreditata sul conto di tale AT US, a sua insaputa. La truffa si è comunque consumata in quel momento, poiché si sono realizzati i due eventi, del danno e del profitto, a nulla rilevando che il vantaggio è rimasto nella sfera patrimoniale di un soggetto diverso dall'autore della frode. Nel caso in esame deve, poi, rilevarsi che il conto corrente di AT US era stato aperto dagli stessi indagati, utilizzando false generalità, e la circostanza che, solo a seguito della denunzia della persona offesa, costoro non siano riusciti ad entrare in possesso della somma, bloccata dall'istituto bancario su quel conto, non incide sulla consumazione del reato, che si è perfezionato nel momento in cui il denaro è uscito dalla sfera patrimoniale della persona offesa ed è stato accreditato su un conto diverso di cui era titolare un terzo;
ed infatti la persona offesa per rientrarne in possesso ha dovuto chiedere l'intervento dell'istituto bancario. 2.11 rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente MA EL IN ER EL
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, ET DI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Salerno il 27 maggio 2024 con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica contestati ai capi 33, 34,35, 36, 37 e 38 dell'imputazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2819 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 22/10/2024 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 Violazione dell'articolo 407 cod.proc.pen. per avere l'ordinanza impugnata fondato la propria decisione su atti di indagini inutilizzabili per difetto o tardività della proroga del termine. La difesa aveva infatti lamentato che le risultanze derivanti dall'analisi dei dispositivi telematici in uso all'originario indagato, Aragona, erano inutilizzabili poiché il decreto di perquisizione datato 20 novembre 2020, a seguito del quale erano stati acquisiti i supporti elettronici da cui erano state tratte le conversazioni con l'odierno indagato, era stato disposto oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari e in assenza di un provvedimento di proroga delle stesse. Secondo il Tribunale l'indagato non potrebbe dolersi della inutilizzabilità di atti compiuti nell'ambito del medesimo procedimento, prima della sua iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 cod.proc.pen. e ha respinto l'eccezione facendo riferimento alla data di iscrizione nel registro degli indagati dell'Obrobanskyy. Ma il punto centrale da valutare è se l'atto di indagine che ha comportato questa iscrizione fosse o meno utilizzabile e cioè se il decreto di perquisizione e sequestro del 22 novembre 2020 fosse stato compiuto nel rispetto dei termini di scadenza delle indagini preliminari nei confronti del primo indagato. Nel caso in esame lamenta la difesa che, pur essendo in atti la richiesta di proroga delle indagini datata 21 settembre 2020, non è stato possibile rinvenire il decreto di proroga da parte del GIP, sicché non è possibile verificare se la proroga sia stata o meno concessa e ciò determina la inutilizzabilità delle prove acquisite successivamente alla prima scadenza. A sostegno di tale assunto la difesa osserva e richiama giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 407 cod.proc.pen. sono inutilizzabili anche con riguardo ad ipotesi di reato che nell'ambito del medesimo procedimento abbiano formato oggetto di successive iscrizioni (Cass.sez.5 n. 40500 del 24 settembre 2019,Barletta, RV 237745) 2.2Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. , 615 ter comma 2 n. 3 cod.pen. poiché l'ordinanza ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante ivi prevista e quindi applicabile la misura cautelare in relazione ai delitti di truffa informatica contestati ai capi 33, 35 e 37, mentre nessuna distruzione o deterioramento del sistema e dei dati informatici e detta aggravante deve ritenersi inconfigurabile per le ipotesi di reato suindicate e in relazione alle quali è stata disposta la misura cautelare, poiché nessun deterioramento si è verificato . 2.3 Violazione di legge e in particolare degli articoli 292, 309 cod.proc.pen., dell'articolo 24 della Costituzione per avere, in violazione del principio di legalità e del diritto di difesa della persona sottoposta a misura cautelare, mantenuto la misura stessa per un fatto diverso rispetto a quello per il quale era stata richiesta. Osserva il ricorrente che al tribunale del riesame è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, ma nel caso in esame i fatti contestati dal pubblico ministero ai capi 34 36 e 38 e cioè ipotesi di truffe 2 informatiche aggravate sono state ricostruite dal GIP prima e dal tribunale poi in modo diverso rispetto all'incolpazione provvisoria . Ed infatti tutti gli episodi di truffa informatica contestati i capi 34 36 e 38 indicano come persona offesa la ditta Coletto srl e ricostruiscono le frodi come avvenute attraverso l'alterazione del funzionamento del sistema informatico della predetta ditta attraverso l'indebito accesso alla home banking della ditta Coletto. La difesa aveva evidenziato come non poteva neppure ritenersi correttamente contestata l'aggravante ad effetto speciale di cui al terzo comma dell'articolo 640 ter cod.pen. che rende autonomi titoli custodiali i reati di cui ai capi 34, 36 e 38, poiché essa presuppone la esatta individuazione della identità digitale di cui si sarebbe fatto indebito uso, mentre nei tre episodi in contestazione non è stata utilizzata l'identità digitale della ditta Coletto indicata nel capo d'imputazione. 2.4 Violazione degli articoli 56 640 ter codice penale poiché la difesa in ordine al capo 36 aveva eccepito la natura tentata e non consumata della contestata frode informatica poiché è emerso che gli indagati non hanno mai conseguito la disponibilità della somma di 12.000 C in contestazione . La giurisprudenza di legittimità con argomentazioni maturate nell'ambito del reato di truffa ma spendibili anche in relazione al delitto di frode informatica ha affermato che oltre al danno occorre che sia realizzato anche il profitto perché la truffa è un reato a duplice evento: il pregiudizio e impoverimento della persona offesa e l'indebito arricchimento dell'agente. Sempre la giurisprudenza ha affermato che la consumazione del reato di frode informatica non coincide con la commissione dell'evento informatico, intendendosi l'alterazione o l'accesso al sistema informatico ma nel diverso momento in cui l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con altrui danno. Nell'ipotesi di cui al capo 36 della rubrica non è stata conseguita la materiale disponibilità delle somme transitate dal conto corrente intestato alla signora marini Silvia a quello intestato alla signora US AT, soggetto estraneo al reato in danno della Marini e del tutto ignaro, sul cui conto corrente viene fatta confluire la somma di 12.000 C. Poiché gli agenti non hanno potuto recuperare questa somma e farla confluire su un conto corrente di cui avessero la effettiva disponibilità e poiché il bonifico è stato bloccato con assenza di qualunque deminutio in capo alla persona offesa, la condotta avrebbe dovuto essere correttamente qualificata come tentata. Il tribunale ha fornito una risposta apparente nel momento in cui ha affermato che la mera effettuazione di un bonifico contro la volontà della persona offesa ha cagionato l'evento e ha consumato la truffa in quanto il bonifico è stato disposto ma gli agenti non hanno conseguito il profitto della illecita condotta e dunque non hanno realizzato l'ingiusto arricchimento. 2.5 Violazione degli articoli 274, 275 e 311 cod.proc.pen. poiché l'ordinanza impugnata in violazione di legge ha apparentemente indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui poggia e 3 er,/ in particolare il tribunale ha valorizzato, per desumerne l'attualità del pericolo, alcune conversazioni intrattenute nel 2022 tra l'indagato e suo nipote ma l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 cod.proc.pen. ha ad oggetto reati della stessa specie di quelli per cui si procede, mentre le condotte illecite di cui i due interlocutori stavano parlando, non confluite in alcuna imputazione, non hanno alcun punto di contatto con le fattispecie oggetto dell'odierno processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 II primo motivo non può essere accolto per le motivazioni esposte dal Tribunale a pag. 8 del provvedimento impugnato: il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto l'inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto. (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020 Cc. Rv. 279337- 02) Nella motivazione di questa pronunzia si precisa che la verifica sull'utilizzabilità va effettuata non in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è invece riservata al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole). Ma anche la sentenza richiamata dalla difesa in ricorso (Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019 Rv. 277345 - 01) si riferisce all'inutilizzabilità di atti di indagine tardivamente acquisiti rispetto al termine delle indagini preliminari nei confronti di un medesimo soggetto, destinatario di successive iscrizioni relative al medesimo fatto diversamente circostanziato, mentre nel caso in esame la difesa vorrebbe far discendere dalla postulata, e indimostrata, inutilizzabilità degli atti di indagine nei confronti del primo soggetto indagato, la inutilizzabilità degli elementi di prova emersi nei confronti di un altro soggetto, il CE, che è stato iscritto solo in seguito agli elementi indiziari acquisiti in seguito al sequestro del telefono cellulare dell'Aragona. Si tratta di tesi non condivisibile priva di supporto normativo e giurisprudenziale. 1.2 II secondo motivo è infondato. L'art. 615-ter comma 2 lett.3 cod. pen prevede un aggravamento della pena edittale in tutte le ipotesi in cui dalla condotta di accesso ad un sistema informatico derivi "la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti". La previsione normativa si riferisce a tutte le ipotesi in cui dall'accesso abusivo (in sé non finalizzato ad impedire che il sistema funzioni, condotta che integrerebbe il reato di cui all'art. 635-bis cod. pen.: Sez. 2, n.54715 del 01/12/2016, Pesce, Rv. 268871) derivi un danno al sistema o alle sue componenti, logiche o fisiche, o anche l'interruzione totale o parziale del 4 suo funzionamento e, così, rendendo il sistema parzialmente o totalmente inservibile per gli usi cui è destinato. Questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 3, cod. pen. nel caso di modifica della "password" d'accesso alla casella di posta elettronica e delle credenziali di recupero della medesima, determinandosi l'alterazione di una componente essenziale del sistema informatico che lo rende temporaneamente inidoneo al funzionamento. (Sez. 5 - , n. 46076 del 15/11/2022, Rv. 283814 - 01) Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus dell'aggravante contestata alla luce della innegabile modifica dei dati di accesso, e dell'inoltro, contro la volontà del titolare dell'account, di bonifici, con conseguente alterazione dei dati in esso contenuti. In concreto, è dato pacifico che sia stato inserito un BOT che ha infettato il sistema e consentito di accedere, e tanto è da ritenersi sufficiente ad integrare la fattispecie aggravata. La casella di posta elettronica è, infatti, uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (Sez. V, n. 13057 del 28.10.2015, Bastoni, Rv. 266182). Nel caso in esame il Bot ha consentito di accedere al sistema e di disporre bonifici, superando la password diretta a tutelare il sistema in sé e il PIN necessario per legittimare le operazioni. Ne consegue che è stata effettuata l'alterazione delle componenti essenziali del sistema, rendendole inidonea all'uso al quale sono destinati. Ma va osservato che la censura è, peraltro, carente di interesse poiché la misura cautelare è stata adottata anche in relazione al delitto di frode informatica che concorre con quello ex art. 615 ter cod.pen. in danno delle medesime persone offese e quindi l'eventuale esclusione dell'aggravante in questa sede cautelare non inciderebbe sull'efficacia della misura disposta anche per gli altri reati contestati al CE. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale ha spiegato che già il GUP nel provvedimento cautelare ha provveduto a correggere l'errore materiale presente nell'incolpazione provvisoria di frode informatica di cui ai capi 34,36 e 38, che per un evidente refuso indicano in una parte della descrizione del fatto la persona offesa come ditta Colello;
non si tratta all'evidenza di un fatto diverso che avrebbe imposto al GIP la restituzione degli atti al P.M. e nessun pregiudizio per la difesa si è verificato poiché dagli atti depositati unitamente alla richiesta cautelare non possono emergere dubbi in ordine all'identità delle persone offese dei diversi episodi contestati, indicati correttamente nei singoli capi d'imputazione, e tanto basta a respingere la censura formulata. 1.4 La quarta censura è infondata. Il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il 5 2-1 1 sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (In motivazione la Corte ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice", non esaurisce e perfeziona l'illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto). (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020 Rv. 278518 - 01) Detta pronunzia si riferiva ad un ipotesi in cui l'agente ha, tramite la manipolazione del sistema conseguito direttamente il profitto, ma l'art. 640 ter cod.pen. , in modo analogo all'art. 640 cod.pen. prevede che la frode si consuma nel momento in cui oltre al pregiudizio della persona offesa, l'autore "procura a sé o ad altri un ingiusto profitto", sicchè non è necessaria per la consumazione della truffa la coincidenza tra l'autore della stessa e il percettore del profitto, che ben può identificarsi in soggetto diverso. E' stato inoltre affermato da giurisprudenza risalente che al fine di stabilire se l'azione criminosa abbia realizzato il profitto ingiusto, col correlativo danno, con il quale profitto il delitto di truffa diviene perfetto, non è sufficiente accertare se vi sia stata circolazione giuridica di beni o valori, ma occorre stabilire anche se vi sia stata circolazione economica degli stessi, nel senso che i beni economici devono pervenire nella materiale disponibilità dell'agente. Ne consegue che in tutte le situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici o raggiri, l'obbligazione della consegna di un bene economico, ma questo non perviene, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quello di truffa consumata. (Sez. 5, n. 8043 del 02/05/1983 Rv. 160486 - 01) Ma anche in questo caso la pronunzia si riferisce ad un'ipotesi di rapporto obbligatorio non perfezionatosi in cui non vi è stata consegna del bene. In genere il percettore del profitto è un concorrente del delitto di truffa ex art. 110 cod.pen., mentre nel caso in esame la somma provento della truffa è stata accreditata sul conto di tale AT US, a sua insaputa. La truffa si è comunque consumata in quel momento, poiché si sono realizzati i due eventi, del danno e del profitto, a nulla rilevando che il vantaggio è rimasto nella sfera patrimoniale di un soggetto diverso dall'autore della frode. Nel caso in esame deve, poi, rilevarsi che il conto corrente di AT US era stato aperto dagli stessi indagati, utilizzando false generalità, e la circostanza che, solo a seguito della denunzia della persona offesa, costoro non siano riusciti ad entrare in possesso della somma, bloccata dall'istituto bancario su quel conto, non incide sulla consumazione del reato, che si è perfezionato nel momento in cui il denaro è uscito dalla sfera patrimoniale della persona offesa ed è stato accreditato su un conto diverso di cui era titolare un terzo;
ed infatti la persona offesa per rientrarne in possesso ha dovuto chiedere l'intervento dell'istituto bancario. 2.11 rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente MA EL IN ER EL