CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2024, n. 33647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33647 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2024 del TRIBUNALE di UDINE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
letteisefrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33647 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 06/06/2024 Letta la requisitoria del dott. Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di NO IA, volta ad ottenere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della pena di anni tre di reclusione inflitta con la sentenza del medesimo Tribunale in data 15 novembre 2016, parzialmente riformata, con riferimento alla sola durata delle pene accessorie, dalla Corte di appello di Trieste con pronuncia in data 17 maggio 2022, irrevocabile il 30 maggio 2023. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NO IA. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 53 e 58 I. 24 novembre 1981, n. 689, come riformulati dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e vizio di motivazione. Lamenta il difensore che erra il Tribunale a ritenere quali condizioni ostative i soli precedenti giudiziari del condannato, in contrasto con quanto affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, mentre avrebbe dovuto valutare esclusivamente l'insussistenza delle condizioni ostative dell'art. 59 della suddetta legge e, coinvolgendo gli enti esterni ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., tenere, altresì, conto di come l'imputato avesse scontato le condanne, alcune risalenti ad oltre vent'anni orsono, e quindi formulare una prognosi del rispetto delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva. Si duole, quindi, che il Giudice dell'esecuzione non abbia attuato alcun vaglio istruttorio necessario a valutare la personalità dell'istante ai fini dell'invocata sostituzione, coinvolgendo anche gli uffici per l'esecuzione penale esterna (Uepe). 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, per non avere il Giudice dell'esecuzione valutato le date di consumazione dei precedenti penali e per non avere motivato le ragioni di adeguatezza della sola pena detentiva alle finalità di rieducazione sociale del condannato. Si rileva che i precedenti penali sono risalenti e che gli stessi fatti di cui alla condanna in esame risalgono ad oltre dieci anni orsono;
e che con tale profilo l'ordinanza impugnata non si confronta. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L In tema di esercizio del potere discrezionale del giudice (anche del giudice dell'esecuzione, investito dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, come nel caso in esame in cui la difesa ha avanzato tempestiva istanza ai sensi di detta disciplina) nell'applicazione o diniego della sanzione sostitutiva, va confermato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale istruttorio versato in atti. E secondo cui la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. ed essere pertanto disgiunta dal giudizio relativo alla gravità del reato e alla personalità del condannato. Invero, l'art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, richiama i parametri di detto articolo, stabilendo che, valutati detti criteri, il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. La stessa norma aggiunge, poi, che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Orbene, il Tribunale di Udine rileva che: - nel caso in esame la pena detentiva inflitta, collocantesi al livello massimo di ammissibilità della richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, risulta dimostrativa della gravità obiettiva del fatto, connotato dalla pluralità delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e dalla rilevante consistenza delle attività oggetto di distrazione;
- anche il giudizio sulla personalità del condannato, soggetto recidivo qualificato, si appalesa negativo, essendo egli portatore di ripetuti precedenti penali per reati contro la persona e contro la fede pubblica e altresì di un precedente specifico per reato di bancarotta fraudolenta;
- la ripetuta violazione della legge penale da parte del condannato induce fondati dubbi sul rigoroso rispetto delle prescrizioni, che necessariamente si devono accompagnare alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità secondo la previsione degli artt. 56-bis e 56-ter, I. 24 novembre 1981, n. 689. E, pertanto, addiviene al rigetto della richiesta di sostituzione. Tali argomentazioni risultano scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi ai parametri che devono sovrintendere alla sostituzione invocata. Sostituzione che, invero, viene negata non solo sulla base dei precedenti penali del condannato, ma, altresì, della valorizzazione di entrambe le condizioni ostative previste dall'art. 58, comma primo, della summenzionata legge, secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Il Giudice dell'esecuzione ha, quindi, correttamente formulato un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata ed un concreto pericolo di violazione delle prescrizioni da imporre, giudizio che non si è esaurito nella sola valutazione dei precedenti, come lamentato dalla difesa, ma ha tenuto in considerazione sia la gravità obiettiva del fatto che la personalità del condannato, nei termini di cui sopra. Di contro il ricorso dimostra la sua infondatezza, insistendo su una pericolosità sociale non attuale e lamentando una valutazione dei soli precedenti di IA, senza approfondimento della sua personalità, e la mancata considerazione della adeguatezza della sanzione sostitutiva in relazione alla finalità rieducativa della pena. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di IA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.
letteisefrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33647 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 06/06/2024 Letta la requisitoria del dott. Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di NO IA, volta ad ottenere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della pena di anni tre di reclusione inflitta con la sentenza del medesimo Tribunale in data 15 novembre 2016, parzialmente riformata, con riferimento alla sola durata delle pene accessorie, dalla Corte di appello di Trieste con pronuncia in data 17 maggio 2022, irrevocabile il 30 maggio 2023. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NO IA. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 53 e 58 I. 24 novembre 1981, n. 689, come riformulati dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e vizio di motivazione. Lamenta il difensore che erra il Tribunale a ritenere quali condizioni ostative i soli precedenti giudiziari del condannato, in contrasto con quanto affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, mentre avrebbe dovuto valutare esclusivamente l'insussistenza delle condizioni ostative dell'art. 59 della suddetta legge e, coinvolgendo gli enti esterni ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., tenere, altresì, conto di come l'imputato avesse scontato le condanne, alcune risalenti ad oltre vent'anni orsono, e quindi formulare una prognosi del rispetto delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva. Si duole, quindi, che il Giudice dell'esecuzione non abbia attuato alcun vaglio istruttorio necessario a valutare la personalità dell'istante ai fini dell'invocata sostituzione, coinvolgendo anche gli uffici per l'esecuzione penale esterna (Uepe). 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, per non avere il Giudice dell'esecuzione valutato le date di consumazione dei precedenti penali e per non avere motivato le ragioni di adeguatezza della sola pena detentiva alle finalità di rieducazione sociale del condannato. Si rileva che i precedenti penali sono risalenti e che gli stessi fatti di cui alla condanna in esame risalgono ad oltre dieci anni orsono;
e che con tale profilo l'ordinanza impugnata non si confronta. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L In tema di esercizio del potere discrezionale del giudice (anche del giudice dell'esecuzione, investito dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, come nel caso in esame in cui la difesa ha avanzato tempestiva istanza ai sensi di detta disciplina) nell'applicazione o diniego della sanzione sostitutiva, va confermato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale istruttorio versato in atti. E secondo cui la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. ed essere pertanto disgiunta dal giudizio relativo alla gravità del reato e alla personalità del condannato. Invero, l'art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, richiama i parametri di detto articolo, stabilendo che, valutati detti criteri, il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. La stessa norma aggiunge, poi, che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Orbene, il Tribunale di Udine rileva che: - nel caso in esame la pena detentiva inflitta, collocantesi al livello massimo di ammissibilità della richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, risulta dimostrativa della gravità obiettiva del fatto, connotato dalla pluralità delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e dalla rilevante consistenza delle attività oggetto di distrazione;
- anche il giudizio sulla personalità del condannato, soggetto recidivo qualificato, si appalesa negativo, essendo egli portatore di ripetuti precedenti penali per reati contro la persona e contro la fede pubblica e altresì di un precedente specifico per reato di bancarotta fraudolenta;
- la ripetuta violazione della legge penale da parte del condannato induce fondati dubbi sul rigoroso rispetto delle prescrizioni, che necessariamente si devono accompagnare alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità secondo la previsione degli artt. 56-bis e 56-ter, I. 24 novembre 1981, n. 689. E, pertanto, addiviene al rigetto della richiesta di sostituzione. Tali argomentazioni risultano scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi ai parametri che devono sovrintendere alla sostituzione invocata. Sostituzione che, invero, viene negata non solo sulla base dei precedenti penali del condannato, ma, altresì, della valorizzazione di entrambe le condizioni ostative previste dall'art. 58, comma primo, della summenzionata legge, secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Il Giudice dell'esecuzione ha, quindi, correttamente formulato un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata ed un concreto pericolo di violazione delle prescrizioni da imporre, giudizio che non si è esaurito nella sola valutazione dei precedenti, come lamentato dalla difesa, ma ha tenuto in considerazione sia la gravità obiettiva del fatto che la personalità del condannato, nei termini di cui sopra. Di contro il ricorso dimostra la sua infondatezza, insistendo su una pericolosità sociale non attuale e lamentando una valutazione dei soli precedenti di IA, senza approfondimento della sua personalità, e la mancata considerazione della adeguatezza della sanzione sostitutiva in relazione alla finalità rieducativa della pena. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di IA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.