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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/09/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 815/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili), depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Comiso in via Santissima Annunziata n. 18, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Rosario Schembari che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Assenza, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 9.07.2025.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Comiso in data 17.12.2022, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, parte II, serie A, numero 85;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza del 09.07.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti hanno ritualmente depositato nei termini concessi, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 06.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di scegliere la loro residenza ove riterranno più opportuno, anche all'estero.
2. Assegnare la casa coniugale, ubicata in Comiso, via Santissima Annunziata, n. 18, peraltro di proprietà esclusiva del IG. , allo stesso. La IG.ra ha già provveduto a Parte_2 Pt_1 trasferirsi in un altro immobile.
3. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano espressamente e reciprocamente
a qualsiasi pretesa di mantenimento e/o di natura alimentare e danno atto di aver già provveduto alla divisione degli arredi e dei regali di nozze.
4. Le spese del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti”; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma c.c.; che su nessuna condizione il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, avendo le parti dichiarato di essere economicamente indipendenti e di rinunciare espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento e/o di natura alimentare, e trovando regolamentazione nelle norme del codice civile ogni questione in ordine alla ex casa familiare;
che, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Comiso in data 17.12.2022, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, parte II, serie A, numero 85;
- Provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
-spese al definitivo;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il _24.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 815/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili), depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Comiso in via Santissima Annunziata n. 18, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Rosario Schembari che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Assenza, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 9.07.2025.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Comiso in data 17.12.2022, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, parte II, serie A, numero 85;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza del 09.07.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti hanno ritualmente depositato nei termini concessi, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 06.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di scegliere la loro residenza ove riterranno più opportuno, anche all'estero.
2. Assegnare la casa coniugale, ubicata in Comiso, via Santissima Annunziata, n. 18, peraltro di proprietà esclusiva del IG. , allo stesso. La IG.ra ha già provveduto a Parte_2 Pt_1 trasferirsi in un altro immobile.
3. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano espressamente e reciprocamente
a qualsiasi pretesa di mantenimento e/o di natura alimentare e danno atto di aver già provveduto alla divisione degli arredi e dei regali di nozze.
4. Le spese del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti”; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma c.c.; che su nessuna condizione il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, avendo le parti dichiarato di essere economicamente indipendenti e di rinunciare espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento e/o di natura alimentare, e trovando regolamentazione nelle norme del codice civile ogni questione in ordine alla ex casa familiare;
che, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Comiso in data 17.12.2022, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, parte II, serie A, numero 85;
- Provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
-spese al definitivo;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il _24.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti