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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVIEZZO CIRO, Presidente GIALLORETO GIUSEPPE, Relatore FERRARO RAFFAELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 402/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220259003551200/000 ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI
Per il ricorrente : accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, condannare l'Agenzia Entrate Riscossione per la Provincia di Chieti alla cancellazione degli estratti di ruolo del debito prescritto;
con vittoria di spese e competenze di lite;
Per la resistente : rigettare il ricorso e condannare la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
---==%==---
Svolgimento del processo
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.
03220259003551200000, deducendo che i crediti di cui è stato intimato il pagamento (€ 97.703,32) sono prescritti, assumendo che gli stessi sono estremamente risalenti nel tempo e sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione, nonché richiamando, a sostegno delle proprie tesi,
l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. alle cartelle di pagamento non impugnate.
Il ricorrente assumeva le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con il beneficio della rifusione degli oneri di lite.
Parte resistente, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità per ne bis in idem/consunzione dell'azione, sul presupposto che parte dei carichi (prime sei cartelle e avviso di accertamento) era già stata oggetto di precedente giudizio tra le stesse parti definito con sentenza n. 245/2/2025; deduceva, inoltre, il difetto di giurisdizione con riferimento a due cartelle per sanzioni amministrative comunali, derivanti dalla violazione del Codice della Strada, e l'incompetenza territoriale in relazione a due cartelle concernenti le tasse automobilistiche ed afferenti alla Regione Abruzzo.
All'odierna udienza la causa è stata posta in deliberazione.
---%---
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Parte attorea fonda l'impugnazione sull'assunto che le cartelle indicate nel gravato avviso di intimazione sono molto risalenti nel tempo, che i relativi crediti sottesi alle stesse sono conseguentemente prescritti – in quanto il relativo termine prescrizionale è quello quinquennale – e che, pertanto, l'intimazione stessa è nulla.
Tale censura è stata formulata in modo indeterminato o quanto meno ultra-generico, essendo stata omessa l'indicazione di elementi essenziali, quali sono l'individuazione di ciascuna ragione creditoria, la natura di ognuna di esse ed il dies a quo del termine prescrizionale (cfr. ultima parte di pag. 1 e prima parte di pag. 2 del ricorso), stante la pluralità e disomogeneità dei titoli indicati nell'impugnata intimazione (cfr. tale atto).
Stante l'assenza di tali elementi essenziali, il giudice non può supplire a tale carente allegazione mediante l'identificazione dei singoli crediti, la valutazione della natura degli stessi e l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione.
La doglianza, pertanto, si appalesa inammissibile e va conseguentemente disattesa.
Le considerazioni svoltesi portano al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
---==(°)==---
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il giudice-estensore IL PRESIDENTE
(SE OR) (Dott. Ciro RIVIEZZO)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVIEZZO CIRO, Presidente GIALLORETO GIUSEPPE, Relatore FERRARO RAFFAELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 402/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220259003551200/000 ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI
Per il ricorrente : accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, condannare l'Agenzia Entrate Riscossione per la Provincia di Chieti alla cancellazione degli estratti di ruolo del debito prescritto;
con vittoria di spese e competenze di lite;
Per la resistente : rigettare il ricorso e condannare la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Svolgimento del processo
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.
03220259003551200000, deducendo che i crediti di cui è stato intimato il pagamento (€ 97.703,32) sono prescritti, assumendo che gli stessi sono estremamente risalenti nel tempo e sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione, nonché richiamando, a sostegno delle proprie tesi,
l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. alle cartelle di pagamento non impugnate.
Il ricorrente assumeva le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con il beneficio della rifusione degli oneri di lite.
Parte resistente, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità per ne bis in idem/consunzione dell'azione, sul presupposto che parte dei carichi (prime sei cartelle e avviso di accertamento) era già stata oggetto di precedente giudizio tra le stesse parti definito con sentenza n. 245/2/2025; deduceva, inoltre, il difetto di giurisdizione con riferimento a due cartelle per sanzioni amministrative comunali, derivanti dalla violazione del Codice della Strada, e l'incompetenza territoriale in relazione a due cartelle concernenti le tasse automobilistiche ed afferenti alla Regione Abruzzo.
All'odierna udienza la causa è stata posta in deliberazione.
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Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Parte attorea fonda l'impugnazione sull'assunto che le cartelle indicate nel gravato avviso di intimazione sono molto risalenti nel tempo, che i relativi crediti sottesi alle stesse sono conseguentemente prescritti – in quanto il relativo termine prescrizionale è quello quinquennale – e che, pertanto, l'intimazione stessa è nulla.
Tale censura è stata formulata in modo indeterminato o quanto meno ultra-generico, essendo stata omessa l'indicazione di elementi essenziali, quali sono l'individuazione di ciascuna ragione creditoria, la natura di ognuna di esse ed il dies a quo del termine prescrizionale (cfr. ultima parte di pag. 1 e prima parte di pag. 2 del ricorso), stante la pluralità e disomogeneità dei titoli indicati nell'impugnata intimazione (cfr. tale atto).
Stante l'assenza di tali elementi essenziali, il giudice non può supplire a tale carente allegazione mediante l'identificazione dei singoli crediti, la valutazione della natura degli stessi e l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione.
La doglianza, pertanto, si appalesa inammissibile e va conseguentemente disattesa.
Le considerazioni svoltesi portano al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
---==(°)==---
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il giudice-estensore IL PRESIDENTE
(SE OR) (Dott. Ciro RIVIEZZO)