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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO AR, OR
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1041/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4578/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 23092916075949472 TRIBUTI VARI 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1585/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti: Appellante: annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Appellato: rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza 4578 del 2024 con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano aveva respinto il ricorso dello stesso contribuente compensando le spese;
il contribuente aveva chiesto l'annullamento del diniego di definizione agevolata della lite avente ad oggetto la domanda n. 23092916075949472 e relativa alla cartella di pagamento n.
06820190081551376000, diniego notificato in data 2 febbraio 2024.
Più precisamente la cartella di pagamento che sarebbe stata notificata il 10 ottobre 2019 è stata impugnata il 30 dicembre 2022; il giudizio che ne era scaturito si era concluso con l'estinzione per intervenuta definizione agevolata ai sensi della legge 197 del 2022.
La cartella di pagamento si riferiva all'avviso di accertamento numeroT9D01060955/2010; il contribuente ha dedotto che la cartella non era stata mai notificata e al contempo asseriva che la somma indicata nella cartella era stata già parzialmente pagata.
L'Ufficio, in data 2 Febbraio 2024, ha notificato il rifiuto di definizione agevolata di tale cartella valutando il comportamento del contribuente come abusivo in quanto il giudizio era stato proposto con evidente tardività al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado con la sentenza appellata numero 4578 ha deciso sulla base dell'affermato abuso del processo nell'utilizzazione di strumenti processuali in quanto il contribuente aveva proposto il rimborso con palese tardività a fine di creare il presupposto per fruire del beneficio;
ed ha rilevato la contraddittorietà nell'affermazione del contribuente il quale aveva - nel contempo - affermato di non avere ricevuto la cartella ed, un momento dopo, che la cartella era stata parzialmente pagata.
Pertanto, bisognava ritenere corretta la decisione dell'ufficio che aveva respinto la richiesta di definizione della lite.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1 comma 186 della legge 197/22 “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Ai sensi del successivo art. 1 comma 192 “La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.
Ebbene, il dettato legislativo appare inequivocabile: qualsiasi giudizio non esaurito può essere definito con la definizione agevolata ai sensi di quella legge;
e la sola condizione perché ciò avvenga è che il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il termine di entrata in vigore della legge;
ciò che è appunto avvenuto.
Obiettivo del legislatore è propiziare la chiusura della lite fiscale, anche qualora vi sia la possibilità che il ricorso proposto possa essere dichiarato inammissibile (a meno che l'inammissibilità sia stata già dichiarata precedentemente da altro giudice), proprio in quanto si intende evitare qualsiasi pronuncia giudiziale;
è pertanto sufficiente la potenziale idoneità dell'atto a determinare il sindacato giudiziale sul provvedimento impositivo, indipendentemente da una pronuncia sulla ritualità in concreto dell'iniziativa del contribuente
Del resto, che non possa parlarsi di abuso del diritto si ricava dal fatto che il contribuente ha eccepito di non avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato.
A ciò deve aggiungersi che è del tutto infondata l'eccezione che il comportamento del contribuente integrerebbe la fattispecie dell'abuso del diritto in quanto il ricorso di definizione agevolata è intervenuto a ridosso dell'entrata in vigore della legge 197 del 2022: è lo stesso legislatore a ritenere ammissibile la definizione agevolata purché il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (quindi anche nell'immediatezza della sua entrata in vigore).
Peraltro la stessa Agenzia delle entrate con la circolare numero 2 del 27 gennaio 2023 dispone che sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stata presentato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ma il giudizio non sia definito alla data di presentazione della domanda di definizione;
ed occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all'ufficio non essendo necessario che il 1° gennaio vi sia stata anche la costituzione in giudizio.
Conformi a tali considerazioni sono le pronunce della Corte di Giustizia milanese richiamate in ricorso dal contribuente.
L'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
Equi motivi giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso originario del contribuente.
Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO AR, OR
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1041/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4578/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 23092916075949472 TRIBUTI VARI 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1585/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti: Appellante: annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Appellato: rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza 4578 del 2024 con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano aveva respinto il ricorso dello stesso contribuente compensando le spese;
il contribuente aveva chiesto l'annullamento del diniego di definizione agevolata della lite avente ad oggetto la domanda n. 23092916075949472 e relativa alla cartella di pagamento n.
06820190081551376000, diniego notificato in data 2 febbraio 2024.
Più precisamente la cartella di pagamento che sarebbe stata notificata il 10 ottobre 2019 è stata impugnata il 30 dicembre 2022; il giudizio che ne era scaturito si era concluso con l'estinzione per intervenuta definizione agevolata ai sensi della legge 197 del 2022.
La cartella di pagamento si riferiva all'avviso di accertamento numeroT9D01060955/2010; il contribuente ha dedotto che la cartella non era stata mai notificata e al contempo asseriva che la somma indicata nella cartella era stata già parzialmente pagata.
L'Ufficio, in data 2 Febbraio 2024, ha notificato il rifiuto di definizione agevolata di tale cartella valutando il comportamento del contribuente come abusivo in quanto il giudizio era stato proposto con evidente tardività al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado con la sentenza appellata numero 4578 ha deciso sulla base dell'affermato abuso del processo nell'utilizzazione di strumenti processuali in quanto il contribuente aveva proposto il rimborso con palese tardività a fine di creare il presupposto per fruire del beneficio;
ed ha rilevato la contraddittorietà nell'affermazione del contribuente il quale aveva - nel contempo - affermato di non avere ricevuto la cartella ed, un momento dopo, che la cartella era stata parzialmente pagata.
Pertanto, bisognava ritenere corretta la decisione dell'ufficio che aveva respinto la richiesta di definizione della lite.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1 comma 186 della legge 197/22 “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Ai sensi del successivo art. 1 comma 192 “La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.
Ebbene, il dettato legislativo appare inequivocabile: qualsiasi giudizio non esaurito può essere definito con la definizione agevolata ai sensi di quella legge;
e la sola condizione perché ciò avvenga è che il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il termine di entrata in vigore della legge;
ciò che è appunto avvenuto.
Obiettivo del legislatore è propiziare la chiusura della lite fiscale, anche qualora vi sia la possibilità che il ricorso proposto possa essere dichiarato inammissibile (a meno che l'inammissibilità sia stata già dichiarata precedentemente da altro giudice), proprio in quanto si intende evitare qualsiasi pronuncia giudiziale;
è pertanto sufficiente la potenziale idoneità dell'atto a determinare il sindacato giudiziale sul provvedimento impositivo, indipendentemente da una pronuncia sulla ritualità in concreto dell'iniziativa del contribuente
Del resto, che non possa parlarsi di abuso del diritto si ricava dal fatto che il contribuente ha eccepito di non avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato.
A ciò deve aggiungersi che è del tutto infondata l'eccezione che il comportamento del contribuente integrerebbe la fattispecie dell'abuso del diritto in quanto il ricorso di definizione agevolata è intervenuto a ridosso dell'entrata in vigore della legge 197 del 2022: è lo stesso legislatore a ritenere ammissibile la definizione agevolata purché il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (quindi anche nell'immediatezza della sua entrata in vigore).
Peraltro la stessa Agenzia delle entrate con la circolare numero 2 del 27 gennaio 2023 dispone che sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stata presentato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ma il giudizio non sia definito alla data di presentazione della domanda di definizione;
ed occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all'ufficio non essendo necessario che il 1° gennaio vi sia stata anche la costituzione in giudizio.
Conformi a tali considerazioni sono le pronunce della Corte di Giustizia milanese richiamate in ricorso dal contribuente.
L'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
Equi motivi giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso originario del contribuente.
Spese compensate.