Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 115
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Ammissibilità della definizione agevolata della lite

    La Corte ha ritenuto che il dettato legislativo sia inequivocabile nel consentire la definizione agevolata di qualsiasi giudizio non esaurito, purché il ricorso sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge. Ha inoltre precisato che l'obiettivo del legislatore è la chiusura della lite fiscale, anche in presenza di una potenziale inammissibilità del ricorso, a meno che questa non sia già stata dichiarata. Ha escluso l'abuso del diritto, dato che il contribuente ha eccepito di non aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato e che la legge stessa prevede la definizione agevolata anche se presentata nell'immediatezza della sua entrata in vigore. Ha richiamato la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2023 e la giurisprudenza di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 115
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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