Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11148 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CĂVILEF11 4 8 Oggetto Opposizione T'esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri agis rati R.G.N. 5546/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente 7102/99 ConsigliereDott. Luigi Francesco DI NANNI 28755 Cron. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere 2888 Rep. Consigliere DURANTE Dott. Bruno Ud. 26/04/02 Consigliere - Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS NI, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. JL SOLE 24 ORE MARIO CAPPELLERI, che 10 difende, giusta delega in per diritti € 1.55 29LUG. 2002- atti;
IL CANCELLIERE ricorrente -
contro
CHIASSI ROBERTA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 07102/99 proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHIASSI ROBERTA, 2002 RONCIGLIONE 3, presso 10 studio dell' avvocato FABIO 995 GULLOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
1 - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IS NI;
- intimato -
avversO la sentenza п. 4808/98 del Tribunale di ROMA, L Sezione IV Civile, emessa il 13/01/98 e depositata il 13/03/98 (R.G. 56043/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Fabio GULLOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale. Svolgimento del processo Con sentenza n. 94114/91 il Giudice Conciliatore di Roma condannò, a titolo di risarcimento danni, ER CH al pagamento di £.500.000, oltre le spese di lite, a favore di NI TA. Sulla base di tale sentenza il creditore notificò atto di precetto alla CH, la quale, a seguito del pignoramento mobiliare eseguito in suo danno, in data 10 settembre 1992 si recò presso lo studio dello Stani- scia, corrispondendo, nelle mani della moglie del cre- 2 ditore, la somma precettata, pari a £ 1.322.000, facen- dosi rilasciare ricevuta liberatoria "come pagamento dell'esecuzione mobiliare promossa dal Sig. NI Sta- niscia". Successivamente, peraltro, lo I.V G. di Roma notificò alla CH l'avviso che i beni pignorati sa- rebbero stati asportati a partire dal 25 marzo 1993. La CH, propose ricorso ex art.615 C. p. C. al Pretore di Roma, chiedendo di "dichiarare l'inesistenza del diritto di credito", per avere essa debitrice prov- veduto al pagamento di tutto quanto richiesto dal cre- ditore. Il ricorso venne notificato, al procuratore do- miciliatario indicato in precetto, dello TA. L'opposto, peraltro, non si costitui in giudizio. Con sentenza n.2402/94 il Pretore di Roma, rilevato "1'avvenuto adempimento dell'obbligazione", dichiarò estinta l'esecuzione e compensò le spese di giudizio. Lo TA impugnò detta sentenza, assumendo la nullità della notificazione dell'atto di opposizione al pignoramento per essere stato notificato al procuratore domiciliatario, invece che alla persona del creditore e chiedendo anche la condanna alle spese relative alla * fase esecutiva. Si costituì in giudizio la CH, contestando le pretese attoree e chiedendo, con appello incidentale, la condanna dell'appellante alle spese di lite. 3 Con sentenza n.4808 del 13 marzo 1998, il Tribunale di Roma rigettò sia l'appello principale che quello in- cidentale e compensò tra le parti le spese di lite. Per la cassazione della suindicata sentenza NI TA ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso ER CH, la quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza. Motivi della decisione 1) Va disposta, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, ex art.335 c. p. c.. 2) Con l'unico motivo del proposto gravame, il ri- corrente principale deduce l'inesistenza della notifi- cazione dell'atto introduttivo del giudizio di opposi- zione all'esecuzione, notificato illegittimamente non alla parte personalmente, ma al procuratore domicilia- tario della stessa, indicato in precetto, con conse- guente nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi. La doglianza non merita accoglimento. Va osservato che è indubbio il principio, secondo cui, quanto al luogo della notificazione dell'opposi- zione a precetto proposta, come nella specie, dopo l'inizio dell'esecuzione, non possa trovare applicazio- 4 ne la disciplina dettata dall'art. 489 c. p. C. / la cui incidenza è esclusiva delle notificazioni e comunica- zioni da farsi nel corso e nell'ambito del procedimen- to esecutivo, bensì la disciplina disposta in gene- rale dall'art.138 e segg. C. p. C., atteso che con le opposizioni si instaura un giudizio di cognizione del tutto autonomo rispetto al procedimento di esecuzio- ne. Peraltro, deve considerarsi che proprio l'osservan- za di tale disciplina generale delle notificazioni, quanto alle opposizioni, non poteva, né può che compor- tare, in ordine al destinatario della relativa noti- fica, che lo stesso debba essere identificato, oltre che nel creditore procedente, nel caso - come quello che ne оссира, in cui quest'ultimo abbia nominato un Me procuratore - in questo procuratore, tanto più /lo stesso risulta sottoscrittore dell'atto di precetto, dovendosi convenire con l'indirizzo della sentenza n.4881 del 16 novembre 1989 di questa Corte che, nella individuata assimilazione, sotto taluni profili, delle opposizioni alle impugnazioni, ne ha esattamente fatto discendere l'applicabilità degli artt.285 e 330 C. p. C. alle notificazioni delle opposizioni al procuratore nominato per la fase esecutiva. Ne deriva, pertanto, che la denunciata e 5 constatata ex actis notificazione dell'opposizione da parte della debitrice al procuratore nominato dal cre- ditore procedente nell'atto di precetto, non comporta la nullità di tale notificazione, con la dedotta conse- guente nullità della sentenza di primo grado. 3) Con il ricorso incidentale, la ricorrente, la- mentando violazione dell'art.91 C. p. C., deduce che erroneamente il tribunale aveva compensato le spese di lite, che, invece, in ragione della totale soccombenza, dovevano essere poste integralmente a carico dell'ap- pellante. La censura è inammissibile. Costituisce ius receptum, alla stregua della giuri- sprudenza di questo Supremo Collegio, il principio se- condo cui, in tema di regolamento delle spese pro- cessuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando, invece, nei poteri del giudice del merito la valutazione, assolutamente discreziona- le, dell'opportunità di disporne o meno la compensa- zione, con la conseguenza che è inammissibile il moti- vo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice di merito che abbia rite- nuto di disporre la compensazione delle spese stesse. 6 . . . . 4) In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, mentre, stante l'assoluta marginalità del ricorso incidentale, le spese del giudizio di cassazio- ne devono essere poste a carico del ricorrente princi- pale.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, E.62,00 oltre onorari, liquidati in 500,00 Euro. 109T129,11 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- 456T 20,66 la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- TOT. 149.77 ne, il 26 aprile 2002. Platore ed estensore Cons: Il Presidente Mpiantinim i N. DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 29 LUG. 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Umberto Cicero E T R O F BOMA 2 ENGIZY 4 6-40 20020 Regist 117319 77 (euro CONT 2 13177 0 0 ResponsableB HIPPO) Giudiziari (Dr. M. ACCICHINI) 7 1119