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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 7635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7635 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OS UI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/7/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CI Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/7/2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza con la quale UI OS aveva chiesto la revoca dell'ordine di demolizione di un , immobile disposto con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 7/12/2005, irrevocabile il 21/10/2007. 2. Propone ricorso per cassazione l'OS, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - lo "straripamento di potere" di cui all'art. 606, lett. a), cod. proc. pen., per avere il giudice penale usurpato un potere amministrativo. Si evidenzia che il Comune di Mondragone avrebbe adottato - con Penale Sent. Sez. 3 Num. 7635 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 26/01/2023 delibera n. 61 del 26/11/2003 - il proprio Piano regolatore generale, definitivamente approvato il 18/11/2005, includendo l'intero nucleo abitato ove insiste il manufatto in oggetto nei cosiddetti "insediamenti residenziali spontanei", dei quali sarebbe espressamente prevista la conservazione attraverso azioni finalizzate alla riqualificazione di iniziativa pubblica. A tale riguardo, non avrebbe alcun rilievo il fatto che non sia stato ancora emanato il Piano urbanistico esecutivo, in quanto l'aver reso edificabile una zona che non lo era renderebbe implicitamente consentito anche sanare alcune situazioni pregresse, ad esempio ammettendo l'edificazione in zone in cui essa non era consentita. Il carattere abusivo di un edificio, dunque, potrebbe essere sanato in sede di pianificazione urbanistica, rientrando tale peculiare aspetto nelle scelte discrezionali della amministrazione. La definitiva approvazione del Piano regolatore generale, pertanto, avrebbe reso la demolizione del tutto incompatibile con la sopravvenuta pianificazione urbanistica, ed il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prenderne atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione con una motivazione del tutto logica e congrua e, soprattutto, priva del vizio denunciato dall'OS, ossia dell'esercizio di una potestà riservata dalla legge agli organi amministrativi. 5. Il Giudice, in particolare, ha evidenziato che l'articolo 15 (scheda b) delle norme tecniche di attuazione del Piano stabilisce, innanzitutto, che quest'ultimo "individua aree, edificate e non, sorte come insediamenti residenziali o turistici spontanei e prevalentemente caratterizzate da degrado dovuto alla mancanza di opere di urbanizzazione primaria, attrezzature e spazi pubblici. Dette aree si riferiscono ai nuclei edificati di (...) Pescopagano", tra i quali insiste quello in esame. Di seguito, quanto alle modalità di attuazione, lo stesso articolo 15 stabilisce che "le azioni finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio sono attuabili attraverso intervento indiretto ovvero subordinate a Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata (...)." In mancanza di questo, "sono ammessi i soli interventi compatibili con la legge 28/12/1992, n. 662, sempre che l'iter della sanatoria sia stato perfezionato". 6. Di seguito, l'ordinanza impugnata ha sottolineato che il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, escusso dallo stesso Giudice dell'esecuzione, aveva riferito che l'Ente non aveva ancora emanato alcun P.U.E. e che il manufatto 2 abusivo in oggetto non era stato ancora interessato da alcuna procedura di sanatoria. 7. Muovendo da queste premesse, che il ricorso non contesta, il Tribunale ha quindi correttamente osservato che l'inserimento dell'area in cui sorge il manufatto nell'ambito di azioni finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio non esplica alcuna efficacia sanante sull'opera abusiva, né è ostativo all'esecuzione dell'ordine di demolizione;
ciò in quanto i relativi piani esecutivi non sono stati ancora emessi, e peraltro non consentirebbero comunque la sanatoria dell'abuso proprio ai sensi della normativa richiamata nello stesso Piano regolatore, che espressamente prevede la conformità dei piani in oggetto con le prescrizioni generali e specifiche di cui alla legge 47 del 1985 e, dunque, la non sanabilità delle opere in contrasto con i vincoli archeologici e ambientali, come quello che grava sull'immobile in esame. 8. Quanto, poi, alla residuale possibilità di realizzare interventi compatibili con la legislazione finanziaria richiamata nell'art. 15 citato, l'ordinanza impugnata - ancora con incensurabile e non censurato argomento in fatto - ha sottolineato che, nel caso di specie, non è stata documentata alcuna istanza di sanatoria ad opera del ricorrente, presupposto per l'intervento della norma, così risultando ulteriormente inammissibile l'impugnazione proposta in questa sede. 9. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023 gliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CI Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/7/2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza con la quale UI OS aveva chiesto la revoca dell'ordine di demolizione di un , immobile disposto con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 7/12/2005, irrevocabile il 21/10/2007. 2. Propone ricorso per cassazione l'OS, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - lo "straripamento di potere" di cui all'art. 606, lett. a), cod. proc. pen., per avere il giudice penale usurpato un potere amministrativo. Si evidenzia che il Comune di Mondragone avrebbe adottato - con Penale Sent. Sez. 3 Num. 7635 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 26/01/2023 delibera n. 61 del 26/11/2003 - il proprio Piano regolatore generale, definitivamente approvato il 18/11/2005, includendo l'intero nucleo abitato ove insiste il manufatto in oggetto nei cosiddetti "insediamenti residenziali spontanei", dei quali sarebbe espressamente prevista la conservazione attraverso azioni finalizzate alla riqualificazione di iniziativa pubblica. A tale riguardo, non avrebbe alcun rilievo il fatto che non sia stato ancora emanato il Piano urbanistico esecutivo, in quanto l'aver reso edificabile una zona che non lo era renderebbe implicitamente consentito anche sanare alcune situazioni pregresse, ad esempio ammettendo l'edificazione in zone in cui essa non era consentita. Il carattere abusivo di un edificio, dunque, potrebbe essere sanato in sede di pianificazione urbanistica, rientrando tale peculiare aspetto nelle scelte discrezionali della amministrazione. La definitiva approvazione del Piano regolatore generale, pertanto, avrebbe reso la demolizione del tutto incompatibile con la sopravvenuta pianificazione urbanistica, ed il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prenderne atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione con una motivazione del tutto logica e congrua e, soprattutto, priva del vizio denunciato dall'OS, ossia dell'esercizio di una potestà riservata dalla legge agli organi amministrativi. 5. Il Giudice, in particolare, ha evidenziato che l'articolo 15 (scheda b) delle norme tecniche di attuazione del Piano stabilisce, innanzitutto, che quest'ultimo "individua aree, edificate e non, sorte come insediamenti residenziali o turistici spontanei e prevalentemente caratterizzate da degrado dovuto alla mancanza di opere di urbanizzazione primaria, attrezzature e spazi pubblici. Dette aree si riferiscono ai nuclei edificati di (...) Pescopagano", tra i quali insiste quello in esame. Di seguito, quanto alle modalità di attuazione, lo stesso articolo 15 stabilisce che "le azioni finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio sono attuabili attraverso intervento indiretto ovvero subordinate a Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata (...)." In mancanza di questo, "sono ammessi i soli interventi compatibili con la legge 28/12/1992, n. 662, sempre che l'iter della sanatoria sia stato perfezionato". 6. Di seguito, l'ordinanza impugnata ha sottolineato che il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, escusso dallo stesso Giudice dell'esecuzione, aveva riferito che l'Ente non aveva ancora emanato alcun P.U.E. e che il manufatto 2 abusivo in oggetto non era stato ancora interessato da alcuna procedura di sanatoria. 7. Muovendo da queste premesse, che il ricorso non contesta, il Tribunale ha quindi correttamente osservato che l'inserimento dell'area in cui sorge il manufatto nell'ambito di azioni finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio non esplica alcuna efficacia sanante sull'opera abusiva, né è ostativo all'esecuzione dell'ordine di demolizione;
ciò in quanto i relativi piani esecutivi non sono stati ancora emessi, e peraltro non consentirebbero comunque la sanatoria dell'abuso proprio ai sensi della normativa richiamata nello stesso Piano regolatore, che espressamente prevede la conformità dei piani in oggetto con le prescrizioni generali e specifiche di cui alla legge 47 del 1985 e, dunque, la non sanabilità delle opere in contrasto con i vincoli archeologici e ambientali, come quello che grava sull'immobile in esame. 8. Quanto, poi, alla residuale possibilità di realizzare interventi compatibili con la legislazione finanziaria richiamata nell'art. 15 citato, l'ordinanza impugnata - ancora con incensurabile e non censurato argomento in fatto - ha sottolineato che, nel caso di specie, non è stata documentata alcuna istanza di sanatoria ad opera del ricorrente, presupposto per l'intervento della norma, così risultando ulteriormente inammissibile l'impugnazione proposta in questa sede. 9. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023 gliere estensore Il Presidente