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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1250/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2294/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000797217000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000797217000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000797217000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000797217000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259000797217000 notificata in data 26/3/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 7.889,60 a titolo di Irpef e IVA 2011, sul presupposto della cartella n.
29520140029232980000. Eccepiva: omessa notifica della cartella presupposta;
prescrizione; decadenza;
prescrizione di interessi e sanzioni;
difetto di motivazione.
Si costituiva Agenzia delle entrate assumendo insussistenza della prescrizione, avvenuta notifica della cartella presupposta e legittimità della procedura.
Non si costituiva l'agente della riscossione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Infondata, al limite del temerario, è l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta: questa, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, è stata notificata in data 12/2/2014 presso il domicilio della ricorrente e consegnata a mani di persona ivi rinvenuta e qualificatasi padre della ricorrente.
Ovviamente ai fini della prova della notifica non è necessario il deposito di copia della cartella ove la notifica sia riferibile alla cartella medesima (cfr. Cass. 23039/16).
Insussistente, conseguentemente, è l'eccezione di prescrizione dei tributi: invero, come noto, il termine prescrizionale relativo alle imposte dirette è decennale e non quinquennale. Infatti, in assenza di una specifica previsione (per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI, 26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019; Cass. 9906/2018).
Il termine prescrizionale, ovviamente, decorre dall'ultimo atto interruttivo, nella specie la notifica delle cartelle di pagamento.
Va, inoltre, osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.
Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi
» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori…
e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
Incomprensibile appare il riferimento alla disciplina di cui all'art. i commi 222 e ss. l. 197/2022 che, infatti, concerne lo stralcio dei soli crediti residui di importo inferiore a € 1.000,00, disciplina, ovviamente, non applicabile al caso di specie, atteso che il credito è superiore a tale importo.
Non sussiste alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass.
21065/2022).
Fondata appare l'eccezione di prescrizione di sanzioni e interessi. Invero il termine di prescrizione è quinquennale con riferimento al credito per sanzioni, anche se tributarie, essendo il predetto termine espressamente previsto ex lege dall'art. 20 d.lgs. 472/1997 (cfr. Cass. VI, 20/6/2016, 12715; Cass. VI,
1/10/2020, 20955), salvo, ovviamente, che il diritto alla riscossione delle sanzioni derivi da sentenza passata in giudicato, operando, solo in talk caso, il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c.
Quanto al credito per interessi, questo configura un'obbligazione che, per quanto accessoria a quella per sorte capitale, è suscettibile di autonome vicende, sicché tale credito rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4, decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. 30901 /2019).
Il ricorso, pertanto, va accolto limitatamente a sanzioni e interessi. Va rigettato quanto al resto. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate in ragione del 50% e, quanto al resto, poste a carico della ricorrente. Le spese vanno liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa per sanzioni, nonché alla pretesa per interessi maturati anteriormente al 3/10/2018. Rigetta quanto al resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione in ragione del 50%, liquida in
€ 750,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2294/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000797217000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000797217000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000797217000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000797217000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259000797217000 notificata in data 26/3/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 7.889,60 a titolo di Irpef e IVA 2011, sul presupposto della cartella n.
29520140029232980000. Eccepiva: omessa notifica della cartella presupposta;
prescrizione; decadenza;
prescrizione di interessi e sanzioni;
difetto di motivazione.
Si costituiva Agenzia delle entrate assumendo insussistenza della prescrizione, avvenuta notifica della cartella presupposta e legittimità della procedura.
Non si costituiva l'agente della riscossione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Infondata, al limite del temerario, è l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta: questa, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, è stata notificata in data 12/2/2014 presso il domicilio della ricorrente e consegnata a mani di persona ivi rinvenuta e qualificatasi padre della ricorrente.
Ovviamente ai fini della prova della notifica non è necessario il deposito di copia della cartella ove la notifica sia riferibile alla cartella medesima (cfr. Cass. 23039/16).
Insussistente, conseguentemente, è l'eccezione di prescrizione dei tributi: invero, come noto, il termine prescrizionale relativo alle imposte dirette è decennale e non quinquennale. Infatti, in assenza di una specifica previsione (per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI, 26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019; Cass. 9906/2018).
Il termine prescrizionale, ovviamente, decorre dall'ultimo atto interruttivo, nella specie la notifica delle cartelle di pagamento.
Va, inoltre, osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.
Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi
» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori…
e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
Incomprensibile appare il riferimento alla disciplina di cui all'art. i commi 222 e ss. l. 197/2022 che, infatti, concerne lo stralcio dei soli crediti residui di importo inferiore a € 1.000,00, disciplina, ovviamente, non applicabile al caso di specie, atteso che il credito è superiore a tale importo.
Non sussiste alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass.
21065/2022).
Fondata appare l'eccezione di prescrizione di sanzioni e interessi. Invero il termine di prescrizione è quinquennale con riferimento al credito per sanzioni, anche se tributarie, essendo il predetto termine espressamente previsto ex lege dall'art. 20 d.lgs. 472/1997 (cfr. Cass. VI, 20/6/2016, 12715; Cass. VI,
1/10/2020, 20955), salvo, ovviamente, che il diritto alla riscossione delle sanzioni derivi da sentenza passata in giudicato, operando, solo in talk caso, il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c.
Quanto al credito per interessi, questo configura un'obbligazione che, per quanto accessoria a quella per sorte capitale, è suscettibile di autonome vicende, sicché tale credito rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4, decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. 30901 /2019).
Il ricorso, pertanto, va accolto limitatamente a sanzioni e interessi. Va rigettato quanto al resto. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate in ragione del 50% e, quanto al resto, poste a carico della ricorrente. Le spese vanno liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa per sanzioni, nonché alla pretesa per interessi maturati anteriormente al 3/10/2018. Rigetta quanto al resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione in ragione del 50%, liquida in
€ 750,00 oltre accessori di legge.