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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
DE LO SS, Relatore
TORIELLO MICHELE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 962/2021 depositato il 16/04/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1240/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 19/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM 011103735 2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM 011103735 2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM 011103735 2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compare solo l'Ufficio appellante, il contribuente non è costituito, che si riporta ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate, con avviso del 5 dicembre 2018, rettificava la dichiarazione dei redditi presentata da Resistente_1 per il periodo d'imposta 2013, escludendo, ai sensi dell'art 10, comma primo, lettera c, del D.P.R 22 dicembre 1986 n.917,dagli oneri deducibili l'mporto di € 4.752,00 corrisposto a titolo di mantenimento della propria figlia naturale.
Avverso tale rettifica proponeva ricorso il contribuente ed i primi giudici, senza entrare nel merito,
l'annullavano essendo stato l'atto impugnato sottoscritto non dal titolare dell'ufficio, ma da altro funzianario, sig Nominativo_1, nei cui confronti non risultava agli atti alcuna delega.
Avverso tale decisione propone appello l'Amministrazione Finanziaria, depositando il provvedimento di delega mancante ed insistendo per la conferma dell'accertamento; non si è costituito il contribuente, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'Amministrazione Finanziaria ha depositato in questo grado, il provvedimento, prot. n.39 del 20 novembre 2018 e quindi precedente la emissione dell'avviso di rettifica -5 dicembre successivo-, con cui il Direttore Provinciale delegava il dirigente Nominativo_1 , funzionario di III Area, Capo Team dell'Ufficio Controlli, a firmare, tra l'altro, gli avvisi di accertamento e rettifica in materia di imposte dirette.
Tale deposito è consentito alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025, che sancisce che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024: nella specie il giudizio di appello risale al 2021.
Superata la questione pregiudiziale, nel merito non può che confermarsi l'avviso di rettifica in base alla disposizioneell'art 10, comma primo, lettera c, del D.P.R 22 dicembre 1986 n.917, che esclude dagli oneri deducibili gli assegni di mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ipotesi che può essere estesa, in virtù di una intepretazione costituzionalmente orientata, anche aessegno di mantenimento dei figli naturali riconosciuti, come nella specie.
Da ciò l'accoglimento dell'appello; nulla per spese, stante il deposito solo in questo grado del provvedimento di delega e della mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; nulla per spese.
Lecce 9 dicembre 2025.
Il Relatore. Il Presidente.
Avv. Alessandro De Lorenzi. Dott. Francesco Giardino.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
DE LO SS, Relatore
TORIELLO MICHELE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 962/2021 depositato il 16/04/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1240/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 19/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM 011103735 2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM 011103735 2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM 011103735 2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compare solo l'Ufficio appellante, il contribuente non è costituito, che si riporta ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate, con avviso del 5 dicembre 2018, rettificava la dichiarazione dei redditi presentata da Resistente_1 per il periodo d'imposta 2013, escludendo, ai sensi dell'art 10, comma primo, lettera c, del D.P.R 22 dicembre 1986 n.917,dagli oneri deducibili l'mporto di € 4.752,00 corrisposto a titolo di mantenimento della propria figlia naturale.
Avverso tale rettifica proponeva ricorso il contribuente ed i primi giudici, senza entrare nel merito,
l'annullavano essendo stato l'atto impugnato sottoscritto non dal titolare dell'ufficio, ma da altro funzianario, sig Nominativo_1, nei cui confronti non risultava agli atti alcuna delega.
Avverso tale decisione propone appello l'Amministrazione Finanziaria, depositando il provvedimento di delega mancante ed insistendo per la conferma dell'accertamento; non si è costituito il contribuente, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'Amministrazione Finanziaria ha depositato in questo grado, il provvedimento, prot. n.39 del 20 novembre 2018 e quindi precedente la emissione dell'avviso di rettifica -5 dicembre successivo-, con cui il Direttore Provinciale delegava il dirigente Nominativo_1 , funzionario di III Area, Capo Team dell'Ufficio Controlli, a firmare, tra l'altro, gli avvisi di accertamento e rettifica in materia di imposte dirette.
Tale deposito è consentito alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025, che sancisce che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024: nella specie il giudizio di appello risale al 2021.
Superata la questione pregiudiziale, nel merito non può che confermarsi l'avviso di rettifica in base alla disposizioneell'art 10, comma primo, lettera c, del D.P.R 22 dicembre 1986 n.917, che esclude dagli oneri deducibili gli assegni di mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ipotesi che può essere estesa, in virtù di una intepretazione costituzionalmente orientata, anche aessegno di mantenimento dei figli naturali riconosciuti, come nella specie.
Da ciò l'accoglimento dell'appello; nulla per spese, stante il deposito solo in questo grado del provvedimento di delega e della mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; nulla per spese.
Lecce 9 dicembre 2025.
Il Relatore. Il Presidente.
Avv. Alessandro De Lorenzi. Dott. Francesco Giardino.