Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 14/04/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
LE DADDABBO Presidente Giovanni NATALI Primo Referendario Andrea COSTA Primo Referendario - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n.38054 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di
- SA DI (C.F.: [...]), nato il 18/10/1979 in Germania e residente a [...], in via Properzio n. 25, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della
; non costituito;
- NT AN (C.F.: [...]), nato il 19/11/1981 a San Marco in Lamis (FG) e residente a [...]
CO (FG), in via I Terravecchia n.2; non costituito;
Visto l atto di citazione, relativo al fascicolo istruttorio n.
I00017/2024/GLL, depositato in Segreteria in data 2 dicembre 2025;
Udito 25 marzo 2026 Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Primo Referendario Andrea OS -, il P.M., in persona del S.P.G. Daniele Giannini, non comparsi i convenuti;
Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;
Considerato in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 2 dicembre 2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio DI SA, in proprio e in qualità di legale rappresentate p.t. della IT omonima, e AN AN, ut supra generalizzati, chiedendo che gli stessi siano condannati in solido al risarcimento del danno pari ad 19.839,40, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, in favore della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(di seguito A.G.E.A.), a titolo di danno patrimoniale subito pubblici.
Deduce la Procura che con nota prot. 0591047/2023 del 28.11.2023 la Guardia di Finanza - Tenenza di San Nicandro CO segnalava una specifica e concreta notitia damni finanziamenti comunitari da parte di DI SA, titolare coltivazioni miste.
Nella citata informativa, si dava atto che la predetta impresa agricola, beneficiaria di contributi pubblici a carico del FEAGA, è stata costituita al solo scopo di aggirare gli ostacoli che impedivano ad AN AN, reale destinatario degli aiuti, di percepire erogazioni e contributi pubblici connessi allo svolgimento di attività imprenditoriali giovane agricoltore , requisito indispensabile per accedere alla c.d. "Riserva Nazionale" dei titoli di A.G.E.A. e conseguire gratuitamente detti titoli, in modo da abbinarli ai terreni e percepire gli aiuti previsti in ambito P.A.C..
requirente ha potuto ricostruire la vicenda nei termini di seguito riassunti:
- in data 15.4.2017, al fine di conseguire i titoli della Riserva nazionale, il SA costituiva una ditta individuale esercente, tra le altre, attività di coltivazioni miste di cereali, legumi da granella, semi oleosi;
- la IT, indicando nella domanda la disponibilità di mezzi aziendali e terreni riconducibili alla figura di AN AN, acquisiva nel 2017, in e
AN Uniche di pagamento, che consentivano la percezione di aiuti rispettivamente
9.969,63 per la Campagna 2018;
- a seguito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, sarebbe emerso che SA DI era in realtà un mero prestanome e che era stata creata proprio per consentire al SA agricoltore, così da superare gli ostacoli che avrebbero impedito al AN di accedere agli aiuti, in quanto già vecchio agricoltore in quanto co.1 lett. g)
del d.lgs. n.159/2011;
- con provvedimento del 21.1.2025, A.G.E.A. ha dapprima disposto la sospensione dei procedimenti di erogazione in favore del SA e con successivo
e 22.316,88;
- le indagini svolte dai militari della Guardia di Finanza si sono concluse con il rinvio a giudizio, in data 7.6.2024, di entrambi i convenuti per concorso nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex artt. 110 e 640 bis c.p., con dibattimento tuttora in corso.
Così ricostruita la vicenda, la Procura regionale ritiene che la condotta dei convenuti abbia cagionato un danno erariale pari
DI.
La condotta è addebitata ad entrambi i convenuti a titolo di dolo, in quanto risulterebbe provato Finanza,
rivestendo il SA, consapevolmente, il ruolo di mero prestanome.
agli citazione.
I convenuti non si sono costituiti.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione
DIRITTO
1. Il presente giudizio verte sul danno erariale patito dalla A.G.E.A. per di contributi pubblici, pari ad , da parte della IT SA DI, la quale avrebbe rappresentato un mero schermo creato al solo fine di consentire la presentazione di AN Uniche di Pagamento da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.
2.
contumacia dei convenuti citazione e il decreto di fissazione risultano ritualmente notificati in data 12 dicembre 2025, rispettivamente quanto ad AN AN, mediante consegna a mani proprie, quanto a DI SA, mediante consegna a mani della moglie.
3. Ciò premesso, è pacifico che sussista la giurisdizione di questa Corte con riferimento ad ipotesi, quale quella in esame, di illecita percezione di contributi pubblici .
In particolare, in merito alla posizione del SA sussiste pacificamente il rapporto di servizio in quanto il convenuto, tramite ditta individuale, è stato destinatario
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il soggetto destinatario del contributo, concorrendo alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, instaura con la stessa un rapporto di servizio funzionale, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione contabile, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore pubblico (Cass. S.U., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent.
n. 1316/2000).
Sviando le risorse pubbliche, il privato percettore realizza, infatti, un danno erariale, sia perché, con il proprio comportamento, impedisce la corretta sottrae ad altri possibili destinatari il finanziamento erogatogli, e di tale lesione patrimoniale deve dunque rispondere innanzi al giudice contabile
(Cass. S.U., n. 4511/2006 cit.; id., n. 19815 e n. 14825 del 2008).
Quanto al AN, reale beneficiario degli aiuti in quanto gestore di fatto come si avrà modo di illustrare di seguito - la giurisprudenza della Suprema Corte, occupandosi del discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile, ha avuto modo di chiarire che le persone fisiche, collegate in modo organico alla persona giuridica, che abbiano cagionato materialmente il danno con condotte penalmente rilevanti, devono essere i primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato
(ex multis, Cass., S.U., n. 23332/2009, n. 30786/2011 e n. 19891/2014), per avere avuto la concreta disponibilità del finanziamento, ovvero per aver sviluppato le condizioni necessarie per il suo indebito incameramento (cfr.
Cass. S.U., n. 5019/2010; n. 10062/2011 e n. 295/2013).
4. Venendo al merito, la domanda della Procura regionale è fondata e va integralmente accolta, sussistendo i presupposti per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale patito dalla A.G.E.A. per effetto della indebita percezione di contributi pubblici.
5. Quanto alla condotta illecita, occorre prendere le mosse dalla circostanza, ampiamente provata, che il vero dominus beneficiaria dei contributi fosse in realtà AN AN, gestore di fatto della ditta individuale.
emersi plurimi elementi che conducono univocamente a ritenere che il SA posta in essere da componenti della famiglia AN, fosse un mero prestanome e che il vero gestore della ditta fosse in realtà AN AN, ideatore intera attività artificiosa volta, anche mediante altri prestanome, truffaldina di contributi pubblici.
E in particolare:
- il SA, che risulta essere uno dei padrini del figlio di AN AN, nel periodo in esame ha svolto sempre ed esclusivamente l'attività di muratore, prima come dipendente di altre società, poi con la propria ditta individuale;
-
nazionale nr. 26 titoli, poi ceduti in data 24.1.2019, tramite conferimento, alla Gruppo Camarda s.s., di cui è socio al 10% lo stesso SA, il cui amministratore e socio al 45% risulta essere la compagna di AN AN e cui sono stati altresì conferiti altri titoli da parte di ditta facente capo ad altro componente della famiglia AN;
- il SA ha presentato, per gli anni 2017 e 2018, anche le domande per l'ottenimento del gasolio agricolo e, sul libretto fiscale di controllo carburante ad accisa agevolata, è stato rilevato che, all'anagrafica delle aziende, accanto ai dati di SA DI sono riportati a matita i riferimenti ad AN AN, al suo numero di telefono e alla località AN AN; risulta altresì riportato a matita il contatto telefonico di persona residente a [...], località presso cui ha abitato il AN;
- negli anni 2017-2018, il gasolio è stato acquistato dalla ditta SA DI presso l'Azienda Agricola Apricena Soc. Coop., così come avvenuto anche per le imprese AN NO, AN EO e
; da una disamina delle fatture d'acquisto del gasolio agricolo, tutto scaricato in località Camarda, San Nicandro CO (FG), non risultano documenti recanti la firma del cliente SA DI, mentre ne risultano alcuni firmati da AN GI e AN AN, i quali non avevano, formalmente, alcun ruolo all'interno della ditta SA DI al momento degli scarichi del gasolio agricolo; parimenti non risultano firme a nome di SA DI sulle fatture per acquisti di sementi dalla citata impresa apricenese;
- i terreni utilizzati da SA DI per accedere alla Riserva nazionale e richiedere gli aiuti AGEA sono stati, nel tempo, gli stessi utilizzati da AN EO, Gruppo Camarda S.S. e dalla IT Torchia RM per consentire al AN AN di eludere la normativa ostativa alla concessione dei contributi;
- il SA ha avuto in locazione dalla famiglia AN terreni per un totale di oltre 16 ettari con assolutamente fuori mercato;
- il mezzo agricolo utilizzato dalla IT SA risulta intestato ad un soggetto, il quale, sentito dalla Guardia di Finanza, ha riferito di aver prestato il trattore ad AN AN.
5.a.
Guardia di Finanza, il Collegio ritiene di condividere quanto prospettato il AN sia stato il protagonista, con la compiacenza di membri della famiglia e di conoscenti, di un complesso sistema di creazione artificiosa di aziende agricole, tra cui quella facente capo al SA, al fine di aggirare gli ostacoli che gli avrebbero impedito di accedere ai contributi pubblici.
E infatti, il AN risultava aver precedentemente presentato AN 5, circostanza questa che gli avrebbe impedito di assumere giovane Inoltre, con provvedimento del 10 giugno 2005, il Tribunale di Foggia Ufficio Misure di prevenzione ha sottoposto il AN alla misura della Sorveglianza di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, rispetto alla quale alla data alcuna domanda di riabilitazione.
Al riguardo, va rammentato che poi integralmente riprodotta nel settembre 2011, n. 159 (cd Codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione), prevedeva che le persone alle quali fosse stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non avrebbero potuto ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
6. iceità della condotta tenuta dai convenuti che ha co mediante la creazione artificiosa di uno schermo, costituito da una ditta individuale, in chiara violazione del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione UE del 27 gennaio 2011, recante la disciplina delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, il quale ha previsto che non siano concessi pagamenti in favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno (art.4, co. 8), con conseguente obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato (art.5, co.1).
7. La condotta illecita va addebitata ai convenuti, come correttamente la volontarietà
.G.E.A. apparendo evidente come sopra riassunto, risorse pubbliche non spettanti con evidente
.
In particolare, quanto al AN, risulta ampiamente provato come lo stesso fosse il reale artefice del disegno truffaldino, essendo pienamente consapevole d , pur a fronte della cospicua disponibilità di terreni, di accedere ai benefici pubblici, se non attraverso un prestanome.
Con riferimento alla posizione del SA, destinatario dei contributi, non può dubitarsi della piena consapevolezza della partecipazione alla creazione di uno schermo artificioso, oltre che in ragione degli stretti legami con la famiglia AN, tenuto conto della condotta dallo stesso posta in essere nella vicenda in esame.
Si vedano in particolare la cessione dei titoli ad azienda agricola riconducibile alla famiglia AN nonché la circostanza che il SA, essendo in realtà impiegato nel settore edile, non abbia in realtà mai a mancata sottoscrizione delle fatture di acquisto del gasolio agricolo, peraltro sempre consegnato nella località ove insiste la masseria facente capo al AN in località Camarda.
8. La quantificazione del danno effettuata dalla Procura deve ritenersi corretta, in quanto il danno patito dalla A.G.E.A., per effetto della ammontare dei contributi percepiti a seguito della presentazione delle domande per le campagne 2017 e 2018.
9. In definitiva, il Collegio, in accoglimento della domanda presentata dalla Procura regionale, ritiene che i convenuti debbano ritenersi responsabili degli addebiti contestati e conseguentemente vadano condannati al pagamento in solido in favore della A.G.E.A.
complessivamente pari ad 19.839,40, oltre rivalutazione monetaria a partire dalle distinte erogazioni dei contributi sino alla data di deposito della pr
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 38054 del Registro di segreteria, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia dei convenuti;
- condanna AN AN e DI SA, ut sopra generalizzati, 19.839,40, oltre interessi e rivalutazione.
Condanna altresì i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.
IL PRESIDENTE
Andrea OS LE AD