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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6913/24, avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Roberto Picecchi;
RICORRENTE
E
(C.F. ,) rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla comparsa di risposta, dall'avv. Emilia De Piano;
RESISTENTE
NONCHÉ
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 9.10.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso del 16.9.2024 introdotto ex art. 473bis.49, premettendo che il matrimonio con è stato contratto in Solofra il 26 luglio 1998 con separazione dei beni e che CP_1 dall'unione sono nati (14 dicembre 2001) e (8 novembre 2003), ha dedotto Per_1 Persona_2 la crisi coniugale e chiesto: a) pronuncia di separazione giudiziale con addebito a carico del coniuge per violazione CP_1 dei doveri ex art. 143 c.c.;
b) assegnazione della casa familiare in LE (di proprietà del resistente) con onere, in capo a quest'ultimo, del pagamento dell'intero mutuo;
c) assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e non ancora autosufficienti pari ad €
1.000,00 ciascuno, rivalutabile Istat;
d) ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del resistente;
e) assegno di mantenimento in favore proprio nella misura ritenuta di giustizia.
Il resistente, costituitosi tempestivamente con comparsa del 20.12.2024, premesso che la crisi sarebbe dipesa da condotte della moglie (anche con addebito di infedeltà) e che egli sostiene spese familiari rilevanti (mutuo, utenze, contributi per i figli), ha chiesto:
a) la separazione giudiziale con addebito alla ricorrente;
b) quanto alla casa familiare, «disporre che la l'abitazione sita in LE alla via Gian Battista
Nicolini, 9 venga assegnata al sig. unico proprietario dell'immobile, il quale CP_1 provvederà al pagamento delle rate mensili di mutuo. Nella denegata ipotesi in cui l'organo giudicante dovesse disporre l'assegnazione dell'abitazione familiare alla sig.ra , si Pt_1 chiede disporsi che l'abitazione di proprietà della sig.ra , sita in Solofra, venga Pt_1 assegnata al sig. provvedendo che tutte le spese di straordinaria manutenzione siano CP_1 poste a carico della sig.ra »; Pt_1
c) per i figli, un contributo diretto pari a € 350,00 ciascuno e spese straordinarie al 50%;
d) il rigetto dell'assegno di mantenimento per la moglie.
All'udienza 21.01.2025 il G.I. ha assunto le dichiarazioni delle parti e formulato proposta conciliativa non accolta.
Con ordinanza del 21.03.2025 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22: assegnazione della casa familiare alla ricorrente in considerazione della coabitazione dei figli;
assegno di € 800,00 per ciascun figlio con rivalutazione Istat;
spese straordinarie al 60% a carico del resistente;
assegno di € 500,00 in favore della ricorrente;
rigetto delle richieste istruttorie orali per genericità/irrilevanza.
Su reclamo del resistente, però, la Corte di Appello di LE, con ordinanza del 25.06.2025
(comunicata l'11.07.2025), ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, confermando nel resto l'ordinanza di primo grado (assegnazione casa familiare;
assegni per i figli;
spese straordinarie 60%).
1. Sull'addebito Per giurisprudenza prevalente e dottrina più accreditata, per dichiarare l'addebito ex art. 151 c.c. bisogna che il richiedente dimostri: (i) la violazione colpevole dei doveri coniugali;
(ii) l'imputabilità soggettiva (dolo o colpa) di tale violazione;
(iii) il danno-evento della definitiva intollerabilità della convivenza;
(iv) il nesso causale tra la violazione e il danno evento.
Quando le parti chiedono reciproci addebiti, poi, il giudice è tenuto verificare la sussistenza di questi presupposti per ogni domanda, sicché può pervenire a dichiarare l'addebito per entrambi, per uno dei coniugi o per nessuno, senza operare una “comparazione di colpe” in senso quantitativo, ma accertando se una sola condotta è stata causa determinante della crisi o se vi hanno contribuito entrambe le condotte o nessuna di esse.
In particolare, si è affermato che «in tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis"» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9074 del 20/04/2011).
Nel caso di specie, la prova della violazione del dovere di fedeltà, pur allegata da entrambe le parti vicendevolmente, non è stata raggiunta.
Invero, le prove orali articolate dalle parti sono state rigettate per genericità/irrilevanza, sicché le reciproche allegazioni documentali di infedeltà (messaggi whatsapp, video, lettere d'amore) restano controverse e, allo stato, non sorrette da prova idonea a dimostrare che una sola condotta (o entrambe) sia stata causa determinante dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò è tanto più vero se si considerata la preesistente disgregazione del rapporto: è incontroverso, infatti, che la separazione di fatto si sia instaurata almeno dal 2021, con crescente autonomia di vita, sicché le paventate e reciproche “infedeltà” si sarebbero comunque consumate in un contesto spazio temporale di già avvenuta «disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire», con l'ulteriore e definitiva conseguenza che esse non potrebbero mai aver causato l'intollerabilità della convivenza che si era già verificata.
Le domande di addebito vanno, dunque, respinte per entrambi i coniugi.
In relazioni alle altre statuizioni, richiamate integralmente le motivazioni delle ordinanze emesse dalla
Corte d'Appello e dal G.I. che qui si intendono trascritte per relationem, vanno confermate le statuizioni sui figli e sulla casa familiare già disposte con ordinanza del G.I., mentre va respinta la domanda di assegno in favore della ricorrente.
A) Responsabilità genitoriale (affido) Entrambi i figli sono maggiorenni: non occorre quindi provvedere in punto di affidamento o tempi di frequentazione, che restano alla loro autonoma regolazione (artt. 337-septies e 316-bis c.c.).
B) Assegnazione della casa familiare
Si conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., atteso l'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti a conservare l'habitat domestico. Del resto, già nell'ordinanza provvisoria era stato chiarito che «i figli hanno il loro centro di interessi nella casa familiare di LE (di proprietà del resistente e per la quale egli paga una rata di mutuo a tasso variabile di € 950,00 circa) che condividono ad oggi con la ricorrente (lo stesso resistente nei suoi scritti difensivi ha dichiarato di aver vissuto anche a Solofra per un periodo di tempo, dovendo così ritenersi che i figli convivano con la madre)». Tale affermazione si fonda, inoltre, sulle dichiarazioni rese dalla madre in udienza il 21.01.2025 e non specificamente contestate: «mia figlia sta frequentando il IV anno di medicina a Napoli ed ha una stanza in locazione in un appartamento ed è il padre che si occupa dei costi di gestione. Lei è a Napoli per i corsi e per il tirocinio ed i fine settimana è a LE a casa dal giovedì al lunedì. Il secondo figlio frequenta economica e commercio a Fisciano, viaggia avanti e indietro e risiede a LE con me. Dal 2013 viviamo a LE».
D) Assegni di mantenimento a favore dei figli
Nessuno dei due genitori ha contestato lo stato di bisogno dei figli che risultano, dagli atti di causa, sì maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
Anche sul punto, vanno confermate le statuizioni dell'ordinanza provvisoria, sicché va condannato il resistente un assegno di € 800,00 mensili per ciascun figlio, con rivalutazione annuale Istat, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, tenuto conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita familiare e delle risorse/capacità dei genitori (artt. 337-ter e 316-bis c.c.), anche alla luce delle ammissioni del resistente in udienza. Il mutuo resta a carico di parte resistente, come peraltro già lo
è attualmente, per sua assunzione spontanea di debito.
La quantificazione dell'assegno per i figli è stata effettuata, in particolare, tenendo conto della residenza abituale dei figli che corrisponde a quella della madre e, entrambe, alla casa familiare, e della capacità economica complessiva delle parti.
Su quest'ultimo dato, dall'istruttoria è, in particolare emerso che possiede: Parte_1
– redditi dichiarati per € 14.237 (2020), € 17.728 (2021), € 22.164 (2022), con incremento nel 2023-
2024 fino a circa € 24.000-26.000;
– un immobile a Solofra (del valore di circa € 250.000), un immobile a Craiova (del valore di circa €
270.000), un terreno edificabile (del valore di circa € 300.000) e altri appezzamenti;
– disponibilità liquide: circa € 259.624 su conti correnti, oltre buoni deposito per € 50.000 (v. ordinanza di accoglimento parziale del reclamo del 25.06.2025). invece, CP_1
- è titolare di quote societarie (80% Migal srl, 60% MG Pellami srl), nonché proprietario della casa familiare gravata da mutuo (€ 950 mensili);
– possiede redditi dichiarati modesti (€ 806 annui nel 2022 e 2023), ma percepisce € 5.000 mensili come restituzione frazionata di un prestito conferito alla società;
– ha ammesso in udienza di sostenere spese familiari rilevanti, quali: € 800 mensili per ciascun figlio,
€ 300 per alloggio della figlia a Napoli, pagamento utenze e mutuo.
Tanto accertato, il Tribunale, già nell'ambito dell'ordinanza provvisoria, ha determinato l'assegno in
€ 800 per ciascun figlio, rilevando che il resistente, pur dichiarando redditi modesti, ha ammesso di sostenere esborsi incompatibili con tali redditi, indice di disponibilità reale più elevata.
La Corte d'Appello ha confermato tale importo, rigettando la richiesta di riduzione a € 650, evidenziando che i figli non devono subire effetti negativi dalla separazione e meritano di conservare il trattamento economico sinora goduto, oltre che confermando gli incompatibili esborsi, sicché anche la Corte di Appello ha utilizzato il criterio del “reddito effettivo” valutato in via “presuntiva” dagli esborsi dichiarati in udienza.
L'assegno va versato nelle mani della ricorrente poiché v'è ancora il collegamento dei figli maggiorenni con la casa familiare come ampiamente dimostrato supra.
D) Assegni di mantenimento a favore del coniuge
Quanto all'assegno per la ricorrente, la Corte ha accolto il reclamo del resistente, revocando la statuizione provvisoria in considerazione della rilevante capacità economica della stessa (redditi incrementati, patrimonio immobiliare e liquidità estera). La Corte ha altresì rilevato che la ricorrente non ha provato che il tenore di vita elevato fosse stato garantito dal marito.
Quest'ultima notazione è condivisibile, poiché in effetti non vi è prova che la ricorrente abbia mantenuto quel tenore di vita elevato, pur goduto in costanza di matrimonio, per un contributo del marito, poiché, all'inverso, dall'istruttoria è emerso che ella, da sé sola, avrebbe potuto condurre il medesimo elevato tenore di vita.
Per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in capo alla moglie manca, dunque, il requisito dell'apporto del marito al tenore di vita tenuto dalla coniuge: mancando questa dimostrazione, viene meno il primo presupposto per il riconoscimento dell'assegno ossia lo stato di bisogno relativo del coniuge, cioè la situazione di insufficienza del suo reddito a mantenere il tenore di vita matrimoniale che le condizioni economiche dei coniugi consentivano di tenere.
Parimenti indimostrato è, altresì, l'altro requisito ossia l'inferiorità della posizione economica del coniuge bisognoso rispetto all'altro coniuge, poiché dall'istruttoria è emerso che la ricorrente gode di una posizione economica e di una capacità lavorativa che è pari a quella del marito. Ed invero, gli allegati depositati dalla ricorrente (estratti UniCredit 2020-2022) mostrano incassi ricorrenti a titolo di onorari da Corte d'Appello e Tribunale, bonifici da soggetti privati e da MIGAL per “saldo fattura”, unitamente a spese per attività professionali e personali;
ciò attesta una effettiva capacità reddituale e la disponibilità di flussi che, pur non elevati in termini assoluti, non risultano inadeguati al tenore di vita da mantenere in regime di separazione, tanto più a fronte del fatto che il padre sostiene il mutuo dell'abitazione familiare, con incidenza economica non modesta sul suo budget mensile. In definitiva, in difetto di prova che lo standard matrimoniale fosse integralmente sorretto da risorse personali del resistente tali da rendere oggi insufficiente l'autonoma capacità della ricorrente, la domanda ex art. 156 c.c. va rigettata.
E) Spese straordinarie
Si conferma la ripartizione delle spese straordinarie a favore dei figli nella misura del 60% a carico del resistente e 40% a carico della ricorrente.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
F) Inadempienze e violazioni
Resta la domanda formulata in sede conclusionale ex art. 473-bis.39 c.p.c.
In primo luogo, deve osservarsi che tale domanda sarebbe stata tempestiva solo se i gravi inadempimenti fossero stati relativi alle statuizioni emesse nell'interesse del minore poiché solo queste ultime non sono soggette a preclusioni e al principio della domanda ex art. 473bis.2 c.p.c.
Tuttavia, non vi sono figli minori in questa controversia, sicché la domanda proposta in sede conclusionale è nuova e, in quanto tale, inammissibile.
In ogni caso, pur volendo ritenere la domanda introducibile in corso di causa senza preclusioni in relazione a qualsiasi atto di natura economica, essa può valere solo come sollecitazione dei poteri officiosi del giudice (così il testo della norma laddove prescrive che il giudice “può d'ufficio”), ma nel caso di specie non ricorrono gli estremi delle “gravi inadempienze” idonee a giustificare l'attivazione d'ufficio: basti considerare che l'ordinanza provvisoria non prevedeva (secondo la stessa prospettazione delle parti) un vincolo sul mezzo di pagamento (“bonifico”), il che incide sia sul regime di prova dell'inadempimento sia sulla tracciabilità. In tale assetto, spettava al resistente debitore specificare importi, scadenze e mancati accrediti con idonei riscontri, ma tale onere non è stato assolto laddove invece il resistente documenta esborsi mensili regolari per mutuo e spese correnti e allega pagamenti in forme talora non tracciate (contanti), circostanza che — pur non essendo pratica da favorire — rende non dimostrata la sussistenza di gravi e persistenti inottemperanze tali da legittimare misure coercitive o sanzionatorie (come ammonimenti o penali di mora) in questa fase. Gli allegati bancari in atti (Intesa Sanpaolo 2023-2024 del resistente) confermano, inoltre, continuità di oneri mensili (mutuo) e l'afflusso di liquidità (restituzioni c/socio), elementi incompatibili con l'idea di una inerzia assoluta dell'obbligato, e comunque insufficienti a integrare il requisito del “grave inadempimento” che solo giustifica l'uso degli strumenti di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c.
In considerazione della natura del procedimento e del rigetto delle domande di addebito reciproche, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- assegna la casa familiare sita in LE alla ricorrente;
- pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 800,00 (ottocento/00) per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con versamento alla madre quale genitore convivente;
- stabilisce che le spese straordinarie relative ai figli siano ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda ex art. 473bis.39 c.p.c.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.10.25 il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi
Provvedimento redatto in collaborazione con il dr. Francesco D'Amato, mot in tirocinio mirato