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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 10172/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to PELLEGRINO CRISTIAN PARIDE,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to PANNITTERI MARIA GRAZIA, resistente
Nonché contro l' (c.f. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv.to AMODIO MARZOCCHELLA, resistente non costituita. Controparte_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la intimazione di pagamento n. 07120249012607864/000 notificata l'11/06/2024, in relazione ai seguenti avvisi di addebito: Avviso di Addebito n. 3712017000330873000 notificato in data 03/01/2018; Avviso di Addebito n. 37120180005214471000 notificato in data 04/09/2018; Avviso di Addebito n. 37120180013004235000 notificato in data
03/12/2018; Avviso di Addebito n. 37120180016940761000 notificato in data
31/01/2019; Avviso di Addebito n. 37120180020601830000 notificato in data
19/03/2019; Avviso di Addebito n.37120190000413432000 notificato in data
16/04/2019; Avviso di Addebito n.37120190001485962000 notificato in data
09/07/2019; Avviso di Addebito n. 37120190002732061000 notificato in data
04/09/2019; Avviso di Addebito n. 37120190013828476000 notificato in data
27/01/2020.
Parte ricorrente deduceva principalmente la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_1
l' , che resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto. CP_2
Il presente procedimento, con decreto del 17.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 04/11/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In ordine all'individuazione del contraddittore, si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia,
Pag. 2 di 7 laddove l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere
CP_ dopo la formazione del titolo esecutivo, l' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
La non si è costituita, comunque va, altresì, rilevata la sua carenza di CP_3
legittimazione passiva, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al CP_2
2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
Pag. 3 di 7 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte
(Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui
Pag. 4 di 7 l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito/cartella di pagamento (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca,
preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà
ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Parte resistente ha documentato la notifica degli avvisi di addebito riportati nella intimazione di pagamento per cui è causa che non sono state opposte nei termini stabiliti dalla legge. Inoltre, l' ha depositato ulteriori atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione, e cioè l'intimazione di pagamento n.
Pag. 5 di 7 riferimento alle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio. Quest'ultimo atto,
interruttivo della prescrizione, non è stato impugnato nei termini di legge, sicchè in questa sede sono inammissibili eventuali doglianze riferite allo stesso, ivi compresa l'eccezione di prescrizione rispetto agli avvisi di addebito per cui è causa.
Pertanto, ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa CP_2
quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione degli avvisi ovvero successivamente a questa) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale anche dell'intimazione di pagamento n.
07120229003361274000 notificata in data 20/04/2022, atto con il quale al ricorrente è
stata notificata la pretesa creditoria. Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità della deduzione in questa sede.
Si deve concludere allora per l'incontrovertibilità degli avvisi di addebito, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Tuttavia, nel nostro caso, la prescrizione quinquennale non si è perfezionata neppure successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229003361274000
del 20/04/2022: la prescrizione non è maturata in quanto a decorrere dal 20/04/2022
Pag. 6 di 7 data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229003361274000 (atto non opposto nei termini di legge, che menziona le cartelle di pagamento per cui è causa),
prima del compimento del termine prescrizionale quinquennale è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 07120249012607864/000 notificata l'11/06/2024 per cui
è causa.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 10172/2024, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 ciascuna, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Aversa, 02.12.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120229003361274000 validamente notificata in data 20/04/2022, che riporta il
LAVORO
N.R.G. 10172/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to PELLEGRINO CRISTIAN PARIDE,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to PANNITTERI MARIA GRAZIA, resistente
Nonché contro l' (c.f. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv.to AMODIO MARZOCCHELLA, resistente non costituita. Controparte_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la intimazione di pagamento n. 07120249012607864/000 notificata l'11/06/2024, in relazione ai seguenti avvisi di addebito: Avviso di Addebito n. 3712017000330873000 notificato in data 03/01/2018; Avviso di Addebito n. 37120180005214471000 notificato in data 04/09/2018; Avviso di Addebito n. 37120180013004235000 notificato in data
03/12/2018; Avviso di Addebito n. 37120180016940761000 notificato in data
31/01/2019; Avviso di Addebito n. 37120180020601830000 notificato in data
19/03/2019; Avviso di Addebito n.37120190000413432000 notificato in data
16/04/2019; Avviso di Addebito n.37120190001485962000 notificato in data
09/07/2019; Avviso di Addebito n. 37120190002732061000 notificato in data
04/09/2019; Avviso di Addebito n. 37120190013828476000 notificato in data
27/01/2020.
Parte ricorrente deduceva principalmente la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_1
l' , che resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto. CP_2
Il presente procedimento, con decreto del 17.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 04/11/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In ordine all'individuazione del contraddittore, si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia,
Pag. 2 di 7 laddove l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere
CP_ dopo la formazione del titolo esecutivo, l' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
La non si è costituita, comunque va, altresì, rilevata la sua carenza di CP_3
legittimazione passiva, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al CP_2
2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
Pag. 3 di 7 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte
(Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui
Pag. 4 di 7 l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito/cartella di pagamento (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca,
preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà
ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Parte resistente ha documentato la notifica degli avvisi di addebito riportati nella intimazione di pagamento per cui è causa che non sono state opposte nei termini stabiliti dalla legge. Inoltre, l' ha depositato ulteriori atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione, e cioè l'intimazione di pagamento n.
Pag. 5 di 7 riferimento alle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio. Quest'ultimo atto,
interruttivo della prescrizione, non è stato impugnato nei termini di legge, sicchè in questa sede sono inammissibili eventuali doglianze riferite allo stesso, ivi compresa l'eccezione di prescrizione rispetto agli avvisi di addebito per cui è causa.
Pertanto, ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa CP_2
quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione degli avvisi ovvero successivamente a questa) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale anche dell'intimazione di pagamento n.
07120229003361274000 notificata in data 20/04/2022, atto con il quale al ricorrente è
stata notificata la pretesa creditoria. Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità della deduzione in questa sede.
Si deve concludere allora per l'incontrovertibilità degli avvisi di addebito, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Tuttavia, nel nostro caso, la prescrizione quinquennale non si è perfezionata neppure successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229003361274000
del 20/04/2022: la prescrizione non è maturata in quanto a decorrere dal 20/04/2022
Pag. 6 di 7 data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229003361274000 (atto non opposto nei termini di legge, che menziona le cartelle di pagamento per cui è causa),
prima del compimento del termine prescrizionale quinquennale è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 07120249012607864/000 notificata l'11/06/2024 per cui
è causa.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 10172/2024, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 ciascuna, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Aversa, 02.12.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120229003361274000 validamente notificata in data 20/04/2022, che riporta il