Ordinanza cautelare 21 ottobre 2025
Decreto cautelare 29 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 14 novembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
Decreto cautelare 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 02/02/2026, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11285 del 2025, proposto da
Heart Life Croce Amica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B543238C43, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Giovanni La Fauci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Asl Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Benedetti e IA Clara Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Florida Care Societa' Cooperativa Sociale n.Q. Mandataria R.T.I., C.I.S. Centro Italia Soccorsi Societa' Cooperativa Sociale Ets n.Q. Mandante R.T.L., Sanita' Emergenza Ambulanze Sea S.r.l. n.Q. Mandante R.T.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Trappolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Roma 6 n.995 del 8.7.2025, recante aggiudicazione del servizio di trasporto secondario pazienti infermi in ambulanza per le esigenze della ASL Roma 6 (CIG B543238C43) al RTI capeggiato dalla Florida Care società Cooperativa sociale
- dei verbali del seggio di gara nonché della Commissione giudicatrice, nelle parti nelle quali il RTI capeggiato dalla Florida Care è stato ammesso/non è stato escluso e la cui offerta è stata assoggettata a valutazione ed attribuzione di punteggio;
- della relazione del RUP, di estremi e contenuti sconosciuti, recante valutazione di congruità dell’offerta del RTI Florida Care, nonché di ogni altro atto a questa correlato;
- all’occorrenza, del bando, disciplinare, capitolato speciale d’appalto e di tutti gli altri documenti facenti parte della lex specialis, nelle parti meglio precisate in narrativa;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto
nonché
per il conseguimento dell’aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato, manifestandone a tal riguardo la disponibilità, previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso
nonché, ulteriormente
per l’annullamento della nota dell’ASL Roma 6 n. 62438 del 20.8.2025 recante diniego d’accesso all’offerta tecnica integrale del RTI Florida Care
e per la conseguente ostensione, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 22 e ss L. 241/1990 e 53 D.Lgs. 50/2016
della versione integrale e non oscurata della suddetta offerta tecnica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Florida Care Societa' Cooperativa Sociale Mandataria R.T.I., di C.I.S. Centro Italia Soccorsi Cooperativa Sociale Ets n.Q. Mandante R.T.I., di Sanita' Emergenza Ambulanze S.E.A. S.r.l. n.Q. Mandante R.T.I. e di Asl Roma 6;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa OB HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Bando pubblicato sulla GUUE del 21/01/2025 con n. 40056-2025, l’ASL Roma 6 ha indetto una procedura di gara, ai sensi dell’articolo 71 D.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di trasporto secondario di pazienti infermi in ambulanza, per una durata di 36 mesi e per l’importo triennale di € 12.422.722,29, iva esente ed esclusi gli oneri per la sicurezza stimati in € 2.000,00, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura si è conclusa con aggiudicazione al RTI costituendo tra Florida Care Società Cooperativa Sociale, Sanità Emergenza Ambulanze Sea S.R.L. e Cis Centro Italia Soccorsi Società Cooperativa Sociale Ets.
Il costituendo RTI tra la ricorrente Heart Life Croce Amica S.R.L e la Croce Medica Italia S.r.l., si è collocato invece secondo in graduatoria.
Acquisita, a seguito di accesso, parte della documentazione di gara, la Heart Life, quale mandataria del costituendo RTI, ha impugnato, unitamente agli atti endoprocedimentali indicati in epigrafe, il provvedimento di aggiudicazione, articolando diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
La ricorrente ha pure formulato istanza di accesso ai sensi dell’art 116, comma 2, c.p.a., affidata alle doglianze di violazione degli artt. 53 d.lgs. 50/2016 e 22 e 24, comma 7, della l. n. 241 /1990 e ss. mm., lamentando che la stazione appaltante abbia fornito, in data 20 agosto 2025, una versione dell’offerta tecnica ancora oscurata opponendo l’esigenza di tutela di segreti tecnici e commerciali nell’offerta del concorrente.
In via subordinata chiede al Tribunale di acquisire in via istruttoria la detta documentazione.
Si è costituita la Florida Care Societa' Cooperativa Sociale, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
Si è costituita la ASL Roma 6 che ha eccepito, in via preliminare l’irricevibilità del ricorso e dell’istanza ex art 116 c.p.a., sostenendo poi l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 5722 del 14 ottobre 2025 l’istanza di sospensione cautelare è stata respinta, ritenendo la carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora.
Con ordinanza n. 4131 del 14 novembre 2025 l’appello cautelare è stato accolto “Ritenuto di mantenere la res adhuc integra fino alla prossima trattazione del merito già fissata presso il Tar per l’udienza del 26 gennaio 2026;”.
Le parti hanno depositato memorie.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere rilevata la tardività dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. e relativa alla richiesta, formulata all’interno del ricorso introduttivo, di ostensione dell’offerta tecnica della controinteressata non oscurata.
Come rilevato dalla resistente ASL, la stessa, in data 11 luglio 2025, ai sensi del terzo comma dell’art. 36 del codice appalti, mediante apposita comunicazione sulla piattaforma telematica di gara, ha dato atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento “di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a)”, comunicando ai concorrenti “ai sensi dell’articolo 36 comma 3 del D.Lgs. 36/2023” di aver “ritenuto di accogliere le richieste di oscuramento di parte dell’offerte” dei concorrenti “espresse ai sensi dell’art. 35 comma 4 lettera a)”. Ai sensi del quarto comma del medesimo art. 36 del Codice, le decisioni di cui al comma 3 dell’art. 36 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, (…), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.”
Dall’11 luglio 2025 decorreva dunque il termine di dieci giorni di cui all’art. 36 del d.lgs. 36/2023, mentre, nel caso concreto, l’istanza è stata proposta unitamente al ricorso in data 23 settembre 2025.
Al medesimo risultato si giungerebbe se si considerasse, quale dies a quo, l’ostensione oscurata avvenuta in data 20 agosto 2025.
Si prescinde invece dall’esame della censura di inammissibilità del ricorso, attesa l’infondatezza dello stesso.
Con il primo motivo di doglianza la ricorrente ha lamentato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 15.1 e 16 del Disciplinare. Violazione di ogni norma e principio in materia di sottoscrizione dell’offerta. Eccesso di potere; illogicità manifesta; difetto di istruttoria; travisamento; perplessità”.
La Heart Life premette che, ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare, l’offerta tecnica avrebbe dovuto essere firmata, a pena di esclusione, secondo le modalità previste dall’art. 15.1.
Rappresenta come tra le componenti dell’offerta tecnica, alla lettera b) era richiesta la “dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica/delle schede tecniche adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali…… ……..Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale; L’operatore economico dichiara di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”.
Sostiene dunque che, in violazione di quanto disposto dalla lex specialis, la stazione appaltante non abbia escluso il RTI costituendo tra le controinteressate, sebbene il documento di cui alla lettera b) dell’offerta tecnica risultasse sottoscritto solo dalla mandataria Florida Care e non dalle mandanti.
La censura va respinta.
In proposito deve osservarsi come la busta tecnica presentata dal RTI controinteressato, contenente la relazione tecnico‑organizzativa nonché le dichiarazioni e le autorizzazioni richieste, risulta sottoscritta con firma digitale da tutti i legali rappresentanti delle imprese componenti il predetto RTI (cfr. doc. 2 di parte resistente e allegato 15 della produzione documentale versata in atti dalla controinteressata).
Tale modalità di sottoscrizione consentiva alla stazione appaltante di poter attribuire con certezza l’offerta tecnica a tutti gli operatori del raggruppamento aggiudicatario.
Come recentemente ribadito in giurisprudenza, con riferimento a fattispecie analoga e con richiamo al principio del risultato, nell’ambito delle procedure di gara, gli aspetti sostanziali prevalgono su quelli puramente formale; così che “ il giudice amministrativo è tenuto a superare i casi di ‘vuoti formalismi’, al fine di tutelare l’interesse della stazione appaltante ad ottenere prestazioni orientate a garantire il miglior risultato possibile ”. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1620 del 25 febbraio 2025).
Del resto dalla stessa lettura dell’invocato art. 16 del disciplinare emerge chiaramente che la previsione di esclusione è riferita a carenza contenutistiche e sostanziali, ma non al dato formale della sottoscrizione.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto “Violazione e falsa applicazione degli artt. 15.1 e 16 del Disciplinare. Eccesso di potere; illogicità manifesta; difetto di istruttoria; travisamento; perplessità”.
Sostiene la Heart Life che, sempre in violazione del citato art. 16 del Disciplinare, i documenti d’offerta tecnica del RTI Florida Care risulterebbero carenti della dichiarazione, richiesta anch’essa a pena di esclusione, di assunzione dell’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
Anche tale doglianza non persuade.
In via preliminare vale osservare che la previsione di cui all’art. 16 impone un adempimento sostanziale e contenutistico, e non l’utilizzo di una specifica formula.
Tanto premesso va rilevato che l’impegno è contenuto a pagina 38 della prima parte della relazione tecnica integrale depositata dalla ricorrente in data 9 ottobre 2025 (documento 19), e nella dichiarazione ex DPR 445/2000 contenuta nell'ambito dell'allegato A alla busta amministrativa, domanda di partecipazione, con il quale il raggruppamento aggiudicatario si impegnava a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta, a rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e ad applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara (cfr. allegato 22 della produzione documentale della controinteressata).
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 18.1 del Disciplinare e del criterio di valutazione 3.1. Eccesso di potere; illogicità manifesta; difetto di istruttoria; travisamento; perplessità.”
La Heart Life, premesso che il RTI Florida Care si è classificato al primo posto con il punteggio complessivo di 97,30 punti (di cui 68,23 per l’offerta tecnica e 29,07 per l’offerta economica) mentre essa ricorrente si è classificata al secondo posto con 96,21 punti complessivi (di cui 66,21 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), e dunque con una differenza di punteggio pari a soli 1,09 punti, afferma che il RTI Florida Care avrebbe conseguito illegittimamente due punti in più di quelli spettanti per l’offerta tecnica.
A tal fine rappresenta che l’art. 18.1 del Disciplinare fissava i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, prevedendo, al sub criterio 3.1., la “Presenza in tutte le ambulanze di sistema installato di nebulizzazione automatica del vano sanitario dei mezzi ai fini della riduzione dei tempi e dei rischi correlati alla esposizione ai patogeni ed alla disinfezione stessa”, per la quale era prevista l’attribuzione di un punteggio di due punti.
Tale punteggio è stato conseguito dal RTI Florida Care, sebbene questo, a giudizio della ricorrente, non abbia offerto il detto sistema di nebulizzazione ma, semplicemente, un impianto di sanificazione con sistema di Filtrazione HEPA 300 Webasto HFT 300 o analogo progettato per filtrare l'aria nel vano sanitario rimuovendo particelle di tutti i virus.
Anche tale motivo va respinto, essendo stato il detto punteggio attribuito, in applicazione del principio di equivalenza.
Tale possibilità, invero immanente al sistema, era stata pure espressamente riconosciuta dalla Stazione appaltante con la risposta n. I039005-25 n. 22, resa in ordine al quesito PI030853-25 n. 22, laddove aveva previsto l’attribuzione del relativo punteggio in caso di “Presenza in tutte le ambulanze di sistema installato di nebulizzazione automatica del vano sanitario dei mezzi ai fini della riduzione dei tempi e dei rischi correlati alla esposizione ai patogeni ed alla disinfezione” ovvero di altro sistema di sanificazione che sarebbe stato oggetto di valutazione da parte della commissione valutatrice”.
La valutazione di equivalenza, di per sé espressione di ampia discrezionalità, non è oggetto di puntuali contestazioni in gravame, che non individua macroscopici profili di irragionevolezza o possibile inidoneità del sistema alternativo offerto a far conseguire il risultato di sanificazione cui era rivolta la prescrizione di bando, ciò che importa la reiezione della censura.
Del tutto non condivisibile appare infine, sul punto, la ricostruzione prospettata in memoria dalla ricorrente, secondo cui si tratterebbe di un punteggio da attribuirsi secondo la modalità on/off e in ordine alla valutazione del quale la ASL fosse priva di discrezionalità.
Con il quarto motivo di doglianza la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 15.4, 18.1 e 17 del Disciplinare e dell’art. 68 D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere; illogicità manifesta; difetto di istruttoria; travisamento; perplessità.”.
La Heart Life, premesso che ai sensi dell’art. 15.4. del Disciplinare, nel caso di partecipazione in RTI, i membri del suddetto raggruppamento erano tenuti ad indicare, in conformità all’art. 68 D.Lgs. 36/2023, “le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”, rappresenta come, in concreto, i membri del RTI, con l’impegno a costituire il raggruppamento, hanno suddiviso tra loro le prestazioni dell’appalto, con dichiarazione carente di specificità.
In particolare la dichiarazione sarebbe carente, nella parte in cui non verrebbero specificati:
• né il riparto dei servizi aggiuntivi richiesti dal criterio 7 di cui all’art. 18.1. del Disciplinare, ovvero “7. Servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel Capitolato, aventi correlazione con il servizio oggetto dell’affidamento, da svolgere a titolo gratuito e da descrivere analiticamente nell’offerta tecnica”, ripartiti in
- 7.1 Disponibilità di un mezzo aggiuntivo 5 gg a settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.00: dal lunedì al venerdì;
- 7.2 Disponibilità di un medico generico a chiamata a due ore (massimo due chiamate al giorno);
- 7.3 Altri servizi da descrivere analiticamente e non previsti in altri parametri e sottoparametri della tabella;
• né l’imputazione della prestazione di messa a disposizione di un massaggiatore automatico LUCAS nel taxi sanitario, insieme alle dotazioni sanitarie aggiuntive.
Tanto renderebbe l’offerta indeterminata e incerta, ciò che avrebbe dovuto importare l’esclusione della controinteressata.
La prospettazione non può essere condivisa.
Preliminarmente occorre considerare che l’art. 15, comma 4, del disciplinare prevedeva che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ciascun concorrente avrebbe dovuto rendere una dichiarazione attestante le parti del servizio/fornitura, ovvero “la percentuale” in caso di servizio/forniture indivisibili, che sarebbero state eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Come rilevato dalla resistente ASL, deve rilevarsi, in primo luogo, come si tratta di previsione l’adempimento della quale non era previsto a pena di esclusione.
In ogni caso il raggruppamento, come risulta dal documento 3 depositato in atti dalla ASL, ha reso la necessaria dichiarazione, come richiesto e consentito dall’art. 15.4 del disciplinare, sia con riferimento ai servizi sia con riferimento alla “percentuale” degli stessi, non rinvenendosi nella documentazione di gara la previsione dell’obbligo di una autonoma e separata indicazione percentuale per i servizi aggiuntivi.
Va comunque rilevato che una indicazione più analitica della suddivisione interna dei compiti, come poi rappresentato dalla controinteressata, è contenuta nell'atto di impegno a costituire il raggruppamento e nell'atto di costituzione (rispettivamente allegati sub 11 e 4 da raggruppamento controinteressato).
Alla luce di tali atti appare come:
- la disponibilità di un mezzo aggiuntivo 5 gg a settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì, ricada tra le competenze dell’impresa Mandante associata Sea s.r.l. (a carico della quale è posta la fornitura dei mezzi preposti all’esecuzione del servizio, tanto principali quanto sostituitivi, con specifico riferimento dell’ambulanza aggiuntiva Marino dal lunedì al venerdì)
- la disponibilità di un medico generico a chiamata a due ore (massimo due chiamate al giorno) rientra tra le competenze dell’impresa Mandataria Floridia Care, cui sola spetta l’intera fornitura del personale medico;
- la prestazione aggiuntiva del taxi sanitario è espressamente a carico della Mandataria Floridia Care, in dotazione del quale si trova il massaggiatore automatico LUCAS nel taxi sanitario.
V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 17 e 22 del Disciplinare e 41 e 70 D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere; illogicità manifesta; difetto di istruttoria; travisamento; perplessità.
A giudizio della ricorrente il RTI Florida Care avrebbe dovuto essere escluso per avere ribassato gli oneri della sicurezza previsti dalla Stazione appaltante.
La censura, come eccepito dalla ASL resistente, è inammissibile perché relativa all’offerta economica, comunicata alla ricorrente il 10 luglio 2025 e contestata a mezzo di ricorso notificato il 23 settembre 2025.
A soli fini di completezza argomentativa si osserva che con la risposta PI039005-13 formulata dalla P.A in merito al quesito specifico su tale criterio (PI030853-25 n.13), ha richiesto agli operatori economici di calcolare la percentuale di ribasso offerto sull'importo complessivo di Euro 12.422.722,29, fissando poi l'importo per gli oneri della sicurezza in Euro 2.000,00 e non soggetto al ribasso, criterio a cui si è attenuta la controinteressata.
Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato “Violazione di ogni norma e principio in tema di modifica dell’offerta tecnica in sede di giustificazioni d’anomalia. Violazione dell’art. 16 del Disciplinare. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; contraddittorietà; perplessità.”
La Heart Life, premesso che l’offerta del RTI Florida Care è stata altresì sottoposta a verifica di congruità, rappresenta come l’aggiudicataria, a mezzo delle giustificazioni presentate, avrebbe modificato l’offerta tecnica con eliminazione di diverse proposte migliorative formulate od oggetto di attribuzione di punteggio.
La censura va respinta, non avendo la ricorrente eliminato, come preteso in gravame, le proposte migliorative, ma essendosi la stessa limitata a fornire, come ad essa richiesto, i giustificativi riguardanti l’offerta economica, con riferimento ai servizi minimi e obbligatori dell’appalto.
In sostanza il giudizio di anomalia ha avuto ad oggetto l’offerta nel suo complesso, sulla base della documentazione richiesta dalla stazione appaltante e si è conclusa con un giudizio di congruità, fornendo una motivazione complessiva che è stata ritenuta congrua dalla stazione appaltante
In proposito va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; il giudizio sull'offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull'accertamento della serietà dell'offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta” (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 7/10/2025, n. 7819).
Ne discende che “la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo” (Consiglio di Stato sez. III, 4/07/2025, n. 5822), ciò che consente che la richiesta di giustificativi si limiti alle voci di costo ritenute più rilevanti.
Risulta pertanto condivisibile quanto osservato dalla ASL, laddove rileva che non v’è ragione alcuna di ritenere che dette offerte migliorative possano essere state “ritirate” dall’aggiudicataria sol perché non le ha dettagliatamente richiamate in sede di giustificazioni, tanto più che mancavano specifici quesiti formulati al riguardo dalla stazione appaltante.
Va da ultimo considerato che i costi dei servizi aggiuntivi sono eventuali, ragione per cui non è possibile identificare a priori i costi di gestione, che comunque, ove attivati, risultano ordinariamente compresi nei costi della prestazione sostituita.
In ogni caso la contestazione mossa al giudizio di anomalia ricorrente non è, nel suo complesso idonea, ad inficiare la valutazione nel suo complesso, limitandosi, inammissibilmente, a individuare pretese specifiche criticità.
Con il settimo motivo la ricorrente ha lamentato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 41, 110, Dlgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del Disciplinare. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità.”
Il raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso anche per palese insostenibilità ed inattendibilità
dell’offerta, risultando pertanto illegittima sia l’aggiudicazione, sia gli atti di verifica di congruità della suddetta offerta.
In particolare la ricorrente rappresenta che:
- il costo per attrezzature, beni strumentali e relativi, stimato in € 130.000,00, sarebbe stato calcolato su 9 mezzi anziché sui 15 originariamente offerti;
- essendo emerso che tutti i mezzi, tranne uno, sono in leasing, non avrebbe dovuto essere indicato l’ammortamento annuale ma il costo del nolo (ciò che importerebbe un aumento dei costi della commessa),
- il costo di ammortamento dei mezzi, benché calcolato sul triennio, sarebbe stato poi spalmato su un quinquennio;
- l’importo annuale pari ad € 188.725,56 e il costo triennale, pari a € 566.176,68, indicati dal raggruppamento si discosterebbero in modo significativo da quanto dichiarato in sede di giustificazioni; a tale importo andrebbe peraltro aggiunto il costo per la manutenzione quantificata dall'RTI Florida, pari a € 156.000,00, così che il totale, correttamente calcolato, assorbirebbe l’utile.
Sarebbe stato, infine, mal calcolato il costo della manodopera, a causa di un erroneo calcolo del monte ore e a causa della mancata previsione delle ore mediamente non lavorate
Da ultimo la ricorrente sostiene che la controinteressata non avrebbe fornito alcuna dimostrazione della possibilità di poter beneficiare di uno storico aziendale più favorevole, né con riferimento agli eventi di assenza del personale, né con riferimento alla retribuzione dell’anestesista aggiuntivo.
Anche tale doglianza, di dubbia ammissibilità atteso che nuovamente censura il giudizio di anomalia senza individuarne profili di macroscopica irragionevolezza, va respinta.
Deve in ogni caso osservarsi che, come puntualmente eccepito dalle resistenti:
- il calcolo del costo per attrezzature, beni strumentali e relativi è stato calcolato su 9 mezzi, perché il costo dei mezzi sostituivi è meramente eventuale, non prevedibile ex ante e grava in parte sulla prestazione eventualmente sostituita;
- non occorreva esplicitamente quantificare i consti relativi all’allestimento dei mezzi sanitari in leasing, perché già compreso nel costo di fornitura, indicato dalla parte;
- in ordine ai veicoli sono stati considerati i costi di ammortamento e non quelli di nolo perché l’acquisto è avvenuto nell’ottobre 2024 a titolo di leasing operativo e non con la modalità del noleggio a lungo termine;
è legittima la scelta di calcolare i costi dei veicoli su un termine più lungo della durata dell’appalto (corrispondente alla durata dei detti leasing operativi), fermo restando che poi la percentuale relativa è stata ricalcolata con riferimento ai trentasei mesi di durata dell’appalto;
il costo della manodopera è superiore a quello indicato dal disciplinare di gara e, comunque nel riscontro alla richiesta di giustificativi dell’11 giugno 2025, la controinteressata ha fornito puntuali e logiche spiegazioni sui costi della prestazione di servizio, legati al fatto di risultare già operante sul territorio della Regione Lazio, circostanza cui derivavano una profonda conoscenza del servizio e del territorio.
Ne risulta, come sostenuto dalla stazione appaltante, che l’equilibrio economico dell’offerta non risulta in alcun caso compromesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell’ASL e in € 2.500,00 oltre accessori di legge in favore della controinteressata e così per un totale di € 5.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ST UI, Presidente
OB HE, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB HE | IA ST UI |
IL SEGRETARIO