Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
Il reato di procurata inosservanza di pena prevede come punibile la condotta del terzo volta a favorire il ricercato mediante un'attività volontaria finalizzata allo scopo di aiutare lo stesso a sottrarsi all'esecuzione della pena, sempre che l'aiuto prestato dal terzo sia in rapporto di connessione teleologica e causale con l'intento del condannato e si risolva in un'attività consapevolmente convergente con quella da questi posta in essere per sottrarsi alla pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2005, n. 35032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35032 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 798
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 17189/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA NC;
contro la sentenza in data 6 febbraio 2004 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Bruno Oliva;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Giovanni Palombarini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce reato.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del 28 maggio 2002 del Tribunale della stessa città, ha ritenuto SA NC responsabile del delitto di cui all'art. 390 c.p., così modificata l'originaria imputazione di favoreggiamento personale, per avere aiutato a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità CE NC, detenuto in regime di semilibertà ricercato perché da oltre dodici ore non era rientrato nella Casa circondariale di Secondigliano. Risulta dalla sentenza impugnata che due agenti di pubblica sicurezza, intenti alla ricerca dell'evaso a loro ben noto, lo avevano incrociato a bordo di un ciclomotore, lo avevano inseguito sino all'interno del cortile di una scuola ove il fuggitivo, liberatosi del mezzo, si era dileguato. Nel corso delle successive ricerche erano stati avvicinati dall'attuale ricorrente, che aveva sostenuto di essere lui il fuggitivo e proprietario, come da documentazione esibita, del ciclomotore.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando la violazione degli art. 486, 5 comma, c.p.p. e 378 c.p. con riferimento sia al mancato accoglimento della richiesta di rinvio del dibattimento di appello per concomitante impegno professionale del difensore di fiducia, regolarmente comunicato contestualmente alla revoca del secondo difensore, sia all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.
Il ricorso è fondato per quanto attiene alla configurabilità del reato in esame, la cui considerazione è assorbente rispetto all'altro rilievo di ordine processuale. Infatti, il reato di procurata inosservanza di pena prevede come punibile la condotta volta a favorire il ricercato mediante un'attività volontaria, concorrente con quella del latitante, al fine della realizzazione dello scopo dallo stesso perseguito di sottrarsi all'esecuzione della pena. L'aiuto prestato da un terzo integra, cioè, gli estremi del reato di cui all'art. 390 c.p. solo quando sia in rapporto di connessione teleologica e causale con l'intento del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena, risolvendosi esso in un'attività consapevolmente convergente con quella del condannato stesso ai fini della realizzazione dell'intento anzidetto. Alla stregua dei suesposti principi non si può ritenere responsabile del reato in esame l'attuale ricorrente, poiché, secondo la descrizione della vicenda in esame, quale desumibile dalla sentenza in esame, dianzi evidenziata, il suo intervento - verosimilmente finalizzato al recupero del ciclomotore di sua proprietà - appare come un elemento non solo neutro rispetto alla fuga, già realizzatasi, dell'evaso, ma anche del tutto inidoneo, essendo il fuggitivo noto agli agenti di polizia. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005