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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1180/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7666/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22849405 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 22849405, notificato da Area s.r.l. e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per l'anno 2023 pretesi dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del
Cosentino, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità dell'atto impugnato per il difetto di motivazione nonchè del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria.
Con memoria depositata il 6.2.2025 si costituiva in giudizio Area s.r.l. resistendo alle censure articolate in ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, instando, in subordine, per la rideterminazione del quantum dovuto.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Area s.r.l. che fa leva sulla omessa impugnazione del prodromico avviso di pagamento e della richiesta formale e sulla ritenuta non sindacabilità in questa sede delle doglianze attinenti al merito in quanto precluse dalla definitività degli atti prodromici.
In senso contrario all'assunto dell'agente della riscossione si deve, tuttavia, osservare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 31851/2021) ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25297 del 28/11/2014; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3315 del 19/02/2016). In particolare, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile (Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15/06/2010). Fermo restando che l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante avviso di pagamento), è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 11/02/2015; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26129 del 02/11/2017)".
Nella specie, la richiesta formale di pagamento e l'avviso di pagamento non rientrano nell'elenco tassativo di cui all'art. 19 D. Lgs. 546/1992 sicchè, pur essendo tali atti impugnabili, l'omessa impugnazione – essendo facoltà e non già onere per il contribuente - non comporta la cristallizzazione della pretesa e la preclusione dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.
Il ricorso avverso l'avviso di accertamento impugnato è dunque ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie, parte ricorrente ha contestato che l'immobile di proprietà abbia tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio e l'agente della riscossione, sul punto, si è limitato a sostenere (cfr. pag. 7 della memoria) che “[..] il predetto credito è stato accertato, indicato e determinato nell'avviso ordinario n. 17712930 (doc. 5), dove viene indicato chiaramente che il contributo consortile è stato calcolato: “..il Consorzio ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari per l'anno indicato nel presente avviso di pagamento, approvati con Provvedimento Presidenziale d'Urgenza n. 44 del 20/07/2023. Il contributo di bonifica è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal Piano di Classifica approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 22/07/2014 e successivamente dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 196 del 04/05/2017. La quota del contributo è stata calcolata in base al piano di riparto dei centri di costo approvati annualmente…”. [..]”.
Sennonché, osserva il giudice che l'avviso di pagamento ordinario menzionato dall'agente della riscossione non risulta essere stato notificato a parte ricorrente, nulla essendo stato depositato in ordine all'avvenuta notifica.
La ricomprensione del bene immobile per cui è causa nel perimetro di contribuenza e l'adozione del piano di classifica rimane comunque indimostrata - nulla risultando in atti – e, per l'effetto, disatteso resta l'onere della prova (gravante sull'ente impositore) relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile oggetto della pretesa impositiva. A tanto non può che conseguire l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con l'avviso di accertamento impugnato;
condanna Area s.r.l. ed il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
Settentrionali del Cosentino al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 30,00 a titolo di contributo unificato.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7666/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22849405 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 22849405, notificato da Area s.r.l. e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per l'anno 2023 pretesi dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del
Cosentino, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità dell'atto impugnato per il difetto di motivazione nonchè del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria.
Con memoria depositata il 6.2.2025 si costituiva in giudizio Area s.r.l. resistendo alle censure articolate in ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, instando, in subordine, per la rideterminazione del quantum dovuto.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Area s.r.l. che fa leva sulla omessa impugnazione del prodromico avviso di pagamento e della richiesta formale e sulla ritenuta non sindacabilità in questa sede delle doglianze attinenti al merito in quanto precluse dalla definitività degli atti prodromici.
In senso contrario all'assunto dell'agente della riscossione si deve, tuttavia, osservare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 31851/2021) ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25297 del 28/11/2014; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3315 del 19/02/2016). In particolare, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile (Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15/06/2010). Fermo restando che l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante avviso di pagamento), è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 11/02/2015; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26129 del 02/11/2017)".
Nella specie, la richiesta formale di pagamento e l'avviso di pagamento non rientrano nell'elenco tassativo di cui all'art. 19 D. Lgs. 546/1992 sicchè, pur essendo tali atti impugnabili, l'omessa impugnazione – essendo facoltà e non già onere per il contribuente - non comporta la cristallizzazione della pretesa e la preclusione dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.
Il ricorso avverso l'avviso di accertamento impugnato è dunque ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie, parte ricorrente ha contestato che l'immobile di proprietà abbia tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio e l'agente della riscossione, sul punto, si è limitato a sostenere (cfr. pag. 7 della memoria) che “[..] il predetto credito è stato accertato, indicato e determinato nell'avviso ordinario n. 17712930 (doc. 5), dove viene indicato chiaramente che il contributo consortile è stato calcolato: “..il Consorzio ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari per l'anno indicato nel presente avviso di pagamento, approvati con Provvedimento Presidenziale d'Urgenza n. 44 del 20/07/2023. Il contributo di bonifica è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal Piano di Classifica approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 22/07/2014 e successivamente dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 196 del 04/05/2017. La quota del contributo è stata calcolata in base al piano di riparto dei centri di costo approvati annualmente…”. [..]”.
Sennonché, osserva il giudice che l'avviso di pagamento ordinario menzionato dall'agente della riscossione non risulta essere stato notificato a parte ricorrente, nulla essendo stato depositato in ordine all'avvenuta notifica.
La ricomprensione del bene immobile per cui è causa nel perimetro di contribuenza e l'adozione del piano di classifica rimane comunque indimostrata - nulla risultando in atti – e, per l'effetto, disatteso resta l'onere della prova (gravante sull'ente impositore) relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile oggetto della pretesa impositiva. A tanto non può che conseguire l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con l'avviso di accertamento impugnato;
condanna Area s.r.l. ed il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
Settentrionali del Cosentino al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 30,00 a titolo di contributo unificato.