Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1180
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di beneficio fondiario

    Il giudice rileva che l'avviso di pagamento ordinario menzionato dall'agente della riscossione non risulta notificato al ricorrente. Inoltre, la ricomprensione del bene immobile nel perimetro di contribuenza e l'adozione del piano di classifica rimangono indimostrate. L'ente impositore non ha assolto all'onere della prova relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità del ricorso

    Il giudice disattende l'eccezione, affermando che l'elencazione degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 è tassativa, ma ogni atto che comunichi una pretesa tributaria definita è impugnabile. L'omessa impugnazione di atti non espressamente previsti è una facoltà, non un onere, e non preclude la successiva impugnazione di atti tipici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1180
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1180
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo