Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 5794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5794 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2026, proposto da
EF De RA, AR EF, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 8568/2024 del tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8568/2024, pubblicata il 23.7.2024 e passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ 1. Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della Carta Elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015: De RA per l’anno scolastico 2023/2024 e EF per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; 2. per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alle ricorrenti la Carta Elettronica, per De RA per l’anno scolastico 2023/2024, per un valore totale di € 500,00, e per EF per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore totale di € 1.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; 3. condanna il Ministero convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; spese liquidate in complessivi €. 1.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA. ”.
2. Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 25.3.2026 il Collegio ha dato avviso della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso in ragione del mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, non essendo stata la sentenza notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile, non essendo validamente decorso il termine dilatorio previsto all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, a mente del quale “ le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
6. Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 30.06.2021, n. 5000), detta disposizione trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza in considerazione della sua natura di strumento di esecuzione forzata allorquando “ l'oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate da un giudicato ” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 22.05.2014, n. 2654) e nelle ipotesi in cui “ l'esecuzione può avvenire nelle forme ordinarie disciplinate dal codice di procedura civile o nelle forme specifiche regolate dal codice del processo amministrativo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.2013, n. 3293). La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro ivi liquidate, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.
7. La citata disposizione di legge, invero, intende consentire all'Amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale ad essa assegnato, prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali. La notifica del titolo esecutivo direttamente alla sede legale dell’ente debitore, dunque, mira a ottenere che presso la pubblica amministrazione prenda avvio il procedimento contabile atto a realizzare l'adempimento spontaneo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 12.05.2008, n. 2158).
8. Nel caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata, ai fini del decorso del predetto termine dilatorio è onere della parte creditrice individuare correttamente l’indirizzo digitale da utilizzare, sulla scorta delle previsioni che disciplinano la materia.
9. La norma di riferimento è data dall’art. 16- ter del D.Lgs. n. 179/2012, che al suo comma 1 stabilisce: “ a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ”. La disposizione indica, rispettivamente, i domicili digitali contenuti nei registri INI-PEC, l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese – INAD, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, il Registro delle PP.AA, nonché il Registro delle Imprese e il ReGIndE.
10. La possibilità di fare legittimamente ricorso al domicilio digitale presente sul Registro IPA è invece prevista, con apposite limitazioni, al successivo comma 1- ter , secondo cui “ fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria (…) ”.
11. Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.
12. Nel caso di specie, tuttavia, il Ministero ha inserito in quest’ultimo Registro il proprio indirizzo P.E.C. da utilizzare quale domicilio digitale eletto ai fini delle notificazioni degli atti giudiziari, per cui la notifica al diverso domicilio digitale presente nel Registro IPA non può considerarsi validamente effettuata.
13. Tale conclusione non è smentita dall’art. 3 bis, comma 1- bis della Legge n. 53/1994, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 149/2022, a mente del quale “ (…) la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ”. La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa, ma si limita a ribadire che la notifica è valida presso l’indirizzo digitale che risulta “ individuato ” in applicazione della disciplina del citato art. 16- ter , comma 1- ter del D.Lgs. n. 179/2012 e, dunque, soltanto a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.
14. Né tantomeno l’incombente della notifica presso la sede reale dell’ente può essere surrogato dalla notificazione del titolo giudiziale effettuata presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, poiché questa “ è normativamente prevista solo a fini processuali, mentre non è certo idonea ad adempiere agli effetti sostanziali di cui al ricordato art. 14 comma 1, del decreto-legge 31.12.1996 n.669 (che presuppone, invece, la notifica alla sede legale dell’Amministrazione onerata) ” (cfr. T.A.R. Napoli, Campania, Sez. VII, 13.7.2024, n. 3739).
15. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
16. Le spese possono peraltro essere compensate in ragione della costituzione solo formale del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ST, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | NA ST |
IL SEGRETARIO