Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/12/2025, n. 22451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22451 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22451/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03835/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3835 del 2025, proposto da
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaela Antonietta MA Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Gattamelata in Roma, via Monte di Fiore n. 22;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Aifa- Agenzia Italiana del Farmaco, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, Provincia Autonoma Trento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato MA Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Mugnaini e Antonio Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Coccoli in Roma, viale Parioli n. 180;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Valeri, Alessia Frattale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Calabria, Regione Umbria, Provincia Autonoma di Trento, Regione Siciliana, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Piemonte, Regione Liguria, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Basilicata, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2025, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2025, avente ad oggetto “Criteri di riparto del pay-back farmaceutico”, in particolare dell'art. 4 e delle relative Tabelle allegate nella parte in cui, in applicazione dei nuovi criteri di cui all'art. 2, e del termine di applicazione di cui all'art. 4, del Decreto stesso, viene determinata la quota del ripiano, relativa all'anno 2023, da ripartire per ciascuna Regione e Provincia Autonoma per l'anno 2024;
dei relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, tra cui in particolare:
- della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, prot. n. 6319/C7SAN, recante “Proposta di modifica delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 580, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, relativa ai criteri di riparto della quota del ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera posta a carico delle regioni e delle province autonome” con relativa proposta di modifica allegata nella parte in cui si prevede che AIFA, già dal 2023, ripartisca la quota di ripiano con i nuovi criteri;
- del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 9-quater della legge 9 dicembre 2024, n. 189, sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo ai criteri di riparto del pay-back farmaceutico, nella seduta del 18 dicembre 2024; - della nota prot. n. 0000770-P-20/01/2025 del Ministero della Salute con la quale veniva inviato lo schema di decreto che recepiva, a seguito del parere della Ragioneria Generale dello Stato del 18 dicembre 2024, le richieste modifiche all'art. 4 dello schema di decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo ai criteri di riparto del pay-back farmaceutico, e relativi allegati;
- della nota prot. n. 0001023-P-22/01/2025 del Ministero della Salute con cui veniva trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'espressione del concerto formale, lo schema di decreto relativo ai criteri di riparto del pay-back farmaceutico; della nota prot. n. 2903 del 22.01.2025 di espressione del concerto formale del Ministero dell'Economia e delle Finanze sullo schema di decreto del Ministro della Salute relativo ai criteri di riparto del pay-back farmaceutico; della nota prot. 19110 del 22.01.2025 con cui il Dipartimento della Ragioneria dello Stato esprimeva il proprio parere sul nuovo schema di decreto interministeriale concernente i criteri di riparto del pay-back farmaceutico, nella parte in cui comunica di non avere ulteriori rilievi;
- del parere reso, nella seduta del 23 gennaio 2024, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 9-quater, del decreto legge 19 ottobre 2024 n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo ai criteri di riparto del pay-back farmaceutico; della determina AIFA n. 205 del 12 febbraio 2025, recante “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023”, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale-Serie generale n. 36 del 13 febbraio 2025 e sul sito web dell'Agenzia italiana del farmaco in data 13 febbraio 2025, e relativi Allegati, ed in particolare gli Allegati B, C, D, ed E nella parte contenente i criteri, modalità, importi e risultanze della determinazione della quota del ripiano, per l'anno 2023, ripartita per ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2025; della nota prot. 0000057-14/02/2025-AIFA_AR-AIFA_UP-P con cui il Presidente dell'AIFA trasmetteva, tra gli altri, alla Regione Lombardia la Determina AIFA n. 205 del 12 febbraio 2025 recante “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 /Determina del Presidente n. 205 del 12 febbraio 2025”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Aifa- Agenzia Italiana del Farmaco, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e della Provincia Autonoma Trento nonché delle Regione Toscana, Regione Abruzzo, Regione Campania e Regione Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa MA RI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione Lombardia ha impugnato il Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2025 (d’ora in poi solo DM), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2025, avente ad oggetto “ Criteri di riparto del pay-back farmaceutico ”, in particolare nella parte in cui, all’art. 4, stabilisce che “ In fase di prima applicazione, le tabelle allegate al presente decreto, oltre a descrivere la metodologia della nuova ripartizione regionale come stabilito dall’art. 2, comma 1, recano contestualmente le modalità di ripartizione regionale in riferimento al procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica degli acquisti diretti per l’anno 2023. L’AIFA, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvederà successivamente ad emettere la determinazione di ripiano della spesa farmaceutica recante gli importi a carico delle aziende farmaceutiche per ogni singola regione e/o provincia autonoma. Gli importi di ripiano che verranno corrisposti dalle aziende farmaceutiche, in ottemperanza alla suddetta determinazione, sono attribuiti alla competenza di bilancio regionale dell’anno 2024, subordinatamente all’approvazione di specifica disposizione normativa in deroga .” e relative Tabelle allegate nella parte in cui, in applicazione dei criteri di cui all’art. 2 e del termine di applicazione di cui all’art. 4 del DM, viene determinata la quota del ripiano, relativa all’anno 2023, per ciascuna Regione e Provincia Autonoma per l’anno 2024 nonché tutti gli atti presupposto specificatamente indicati in epigrafe.
Con l’art. 9-quater, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, è stato novellato l'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina i criteri di ripartizione del pay-back farmaceutico (d’ora in poi solo PB). In particolare è stato innovativamente previsto che la quota del ripiano attribuita a ogni azienda farmaceutica titolare di AIC è ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa. Il DM, attuativo della richiamata normativa, dispone, all’art. 4, l’applicazione dei nuovi criteri all’anno 2023.
La Regione Lombardia ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:
1 - “ ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 580, DELLA L. N. 145 DEL 30.12.2018, COME MODIFICATO DALL’ART. 9- QUATER, COMMA 1, D.L. 19 OTTOBRE 2024, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 189/2024; DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI E DEI REGOLAMENTI; DELL’ART. 11 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE; DELL’ART. 3 E ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E ART. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1 DELLA CEDU, COME RICHIAMATI DALL’ART. 117, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE; DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE IN MATERIA DI IRRETROATTIVITA’ DELLE NORME; DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI, DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO .”, in quanto:
- la disposizione dell’art. 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come novellata dal 13 dicembre 2024, nella parte in cui prevede nuovi criteri di riparto del PB non può trovare applicazione con riferimento al PB dell’anno 2023;
- ai sensi dell’art. 11 Preleggi la legge non dispone che per l'avvenire e, pertanto, non ha effetto retroattivo;
- il legislatore nazionale può introdurre norme retroattive, ma è soggetto ai limiti enucleabili sia rispetto al nostro contesto costituzionale sia rispetto alla giurisprudenza eurounitaria e alla salvaguardia delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU);
- la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale sviluppatasi in materia di leggi retroattive ha negli ultimi anni fatto riferimento, rispettivamente, all’art. 3 Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU, come richiamati dall’art. 117, primo comma, Cost., ritenendo che gli stessi sostanziano i parametri del giudizio di costituzionalità e di una lettura costituzionalmente orientata delle leggi;
- la Corte di Strasburgo ha altresì rimarcato che le circostanze addotte per giustificare misure retroattive devono essere intese in senso restrittivo e che il solo interesse finanziario non consente di giustificare l’intervento retroattivo;
- in nessuna parte della norma richiamata è desumibile un’applicazione retroattiva della stessa e, comunque, non è perseguito alcun interesse diverso da quello economico;
- sono invece retroattive le leggi di interpretazione autentica, ossia le leggi che il legislatore emana solamente per chiarire il significato di norme preesistenti, con il limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati alla certezza dell’ordinamento giuridico, e, tuttavia, la norma richiamata non è norma interpretativa ma innovativa;
- il DM ha violato non solo la fonte primaria di cui risulta attuazione ma è stato adottato in palese inosservanza del principio di irretroattività, vincolante e tassativo, per i regolamenti e per le fonti gerarchicamente subordinate alla legge;
- il grado di consolidamento dell’accertamento, l’imprevedibilità dell’intervento successivo e la circostanza che lo Stato sia parte in senso stretto della controversia, sono tutti elementi considerati dalla Corte europea al fine di ritenere perpetrata la violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU;
- la retroattività di una disciplina sopravvenuta palesa la sua illegittimità anche per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, in considerazione del pregiudizio arrecato alla tutela dell’affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche, oltre che al principio di legalità e buon andamento della Pubblica amministrazione, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti;
- il DM, adottato contestualmente alla chiusura dei bilanci 2024 delle Regioni e a seguito del consolidamento delle posizioni giuridiche delle amministrazioni locali con riferimento al PB per l’anno 2023, nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva dei nuovi criteri del PB, viola i suddetti principi e le certezze del diritto poste a tutela della posizione giuridica della ricorrente che, in buona fede, ha fatto affidamento, nei suoi atti programmatori, di bilancio e di gestione, sulla conformità di una determinata situazione alla realtà fattuale e alle regole del diritto vigenti;
- le Regioni e le Province autonome hanno predisposto, consolidato e definito la propria programmazione e i propri bilanci al lume delle fonti applicabili nell’anno 2024, per l’anno 2023;
- la norma richiamata acquistava efficacia e vigenza successivamente al termine entro cui l’Aifa doveva determinare, per l’anno 2023, ai sensi della disposizione in parola, la quota di ripiano e la ripartizione per ciascuna Regione e Provincia autonoma e, comunque, dopo la chiusura del terzo trimestre e delle procedure di assestamento annuale, completate dalle Regioni entro il mese di ottobre;
- il DM precisava che gli importi di ripiano, che sarebbero stati corrisposti dalle aziende in ottemperanza alla determina dell’AIFA erano da attribuirsi alla competenza di bilancio regionale dell’anno 2024 subordinatamente all’approvazione di una specifica disposizione di legge, adottata mediante la legge di conversione n. 15 del 21 febbraio 2025 che ha aggiunto all’art. 4 del D.L. n. 202/2024, il comma 12-quinquies;
- tale disposizione non conferisce efficacia retroattiva all’applicazione dei nuovi criteri di riparto e ha
carattere non imperativo e offre solamente un’opzione “contabile” esercitabile da ciascuna Regione sulla base del proprio contesto esigenziale e diretta a superare le criticità evidenziate dalla Ragioneria Generale dello Stato circa gli effetti della disposizione di cui al decreto in discussione sui bilanci 2024 degli enti locali interessati;
- l’adozione del nuovo sistema di ripartizione, applicato retroattivamente all’anno 2023, ha un impatto finanziario significativo sulla Regione Lombardia, con una riduzione della quota riconosciuta pari a 130.697.379 (ml) €, passando da una previsione di 277.416.354 (ml) € a 146.718.975 (ml) €;
- l’introduzione retroattiva dei nuovi criteri di ripartizione, pertanto, non solo comporta una consistente perdita, come evidenziato sopra, ma mina gravemente ed irreparabilmente la stabilità della programmazione sanitaria della Regione Lombardia;
- la ripartizione adottata retroattivamente, peraltro, oltre che violare il dettato normativo primario ed i principi sopra enunciati, ed avallati dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, non rispecchia i principi di economicità ed efficienza amministrativa, espressione del principio di rango costituzionale di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, generando un sistema penalizzante per le Regioni più virtuose;
2 - “ VIOLAZIONE D. LGS. N. 118/2018, DEI PRINCIPI DI CONTABILITA’ PUBBLICA ED IN PARTICOLARE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ E COSTANZA DEI BILANCI ”, in quanto:
- l’applicazione retroattiva dei nuovi criteri di riparto del PB, a bilanci chiusi e definiti, sostanzia una violazione del principio di continuità e costanza dei bilanci pubblici di cui all’allegato 1 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2018, per cui la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l’amministrazione pubblica è costituita, cui si deve conformare la gestione contabile dell’ente pubblico a presidio anche della tutela dei terzi nonché del principio contabile di congruità, che consente la verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali;
- la continuità, costanza, stabilità, congruità ed equilibrio della programmazione sanitaria e del bilancio regionale verrebbero inevitabilmente pregiudicati con gravi conseguenze sull’esercizio delle competenze regionali e la possibilità di esercitarle rispetto al SSR in relazione alla continuità e qualità della offerta assistenziale;
- il principio di certezza del diritto in materia di finanza pubblica impone che eventuali modifiche ai criteri di ripartizione avvengano con effetto pro futuro e non retroattivo, proprio in ossequio ai sopra ricordati principi, tra cui vi è anche quello di chiarezza, veridicità e correttezza, oltre che per garantire la stabilità dei bilanci e la corretta allocazione delle risorse.
Si sono costituite in giudizio le regioni Campania, Emilia-Romagna, Abruzzo e Toscana che, con le rispettive memorie, hanno argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale hanno chiesto il rigetto.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l’Aifa- Agenzia Italiana del Farmaco e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, che, analogamente, hanno argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale hanno chiesto il rigetto.
Alla camera di consiglio del 18.4.2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare ed è stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 28.10.2025.
In vista dell’udienza, le parti hanno scambiato ulteriori memorie difensive e di replica, insistendo ciascuna per le rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto ai fini della decisione, alla presenza dei difensori delle parti, come da separato verbale di causa.
2. Il contenzioso concerne specificatamente il criterio di riparto regionale del PB, ossia il criterio di distribuzione regionale della quota versata dalle aziende a titolo di PB.
La Regione Lombardia lamenta che le modifiche normative intervenute in materia di PB, in quanto adottate il 13 dicembre 2024, non potevano essere applicate anche al PB per l’anno 2023, come invece ha effettuato il D.M. del 4 febbraio 2025.
In particolare, la Regione Lombardia, con un primo motivo di ricorso, deduce che la modifica normativa entrata in vigore dal 13 dicembre 2024 non potrebbe legittimamente incidere sui diritti (o sulle aspettative di bilancio) maturati sul PB relativo all’anno 2023, rimarcando l’assenza di una disposizione che imponga espressamente la retroattività e che la finalità della disposizione (di natura finanziaria) non vale, da sola, a legittimare lo “scardinamento” di posizioni acquisite e che, in nessun caso, un atto amministrativo (quale il DM), fonte regolamentare sub-legislativa, potrebbe derogare al principio di irretroattività. Deduce, ancora, la lesione del legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici in quanto, prima che entrasse in vigore la nuova norma, la stessa aveva fondato i propri bilanci e la programmazione sanitaria sui criteri preesistenti (puramente pro capite) validi per il 2023 e che il DM, intervenendo retroattivamente, colpisce gravemente l’affidamento formatosi sulla base della disciplina fino a dicembre 2024, generando uno squilibrio contabile in corso d’esercizio; nonché, con un secondo motivo di censura, deduce la violazione dei principi di contabilità pubblica e, in particolare, dei principi della continuità e della congruità di cui al D.lgs. n. 118/2011.
2.1 - Si premette alla trattazione la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
I tetti alla spesa farmaceutica sono stati introdotti per la prima volta nell’ordinamento dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, a mente del quale “[a] decorrere dall’anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L’eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo ”.
Il cd. pay back farmaceutico, ossia il ripiano derivante dallo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica, è stato introdotto dall’art. 15 del D.L. n. 95/2012, che, al comma 7, aveva disposto che lo sfondamento del tetto assegnato per la spesa dei farmaci utilizzati negli ospedali e nei presidi pubblici (“diretta”) era ripianato per il 50 per cento dalle imprese farmaceutiche che tali farmaci avessero fornito e per l’altro 50 per cento “ è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo ”. Si tratta, pertanto, di un criterio proporzionale al superamento effettivo del tetto.
Questo meccanismo, concepito per corresponsabilizzare le imprese e le Regioni nella gestione della spesa sanitaria, assicurava che ciascuna Regione coprisse metà del proprio disavanzo farmaceutico, premiando quelle virtuose (in quanto non sussisteva nessun onere per le regioni che non sforavano) e penalizzando in misura proporzionale quelle meno efficienti.
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), è stato introdotto un nuovo meccanismo di ripiano.
L’art. 1, co. 580, della legge n. 145/2018 ha, infatti, innovato il sistema e in particolare:
- ha mantenuto ferma la regola per cui le regioni non virtuose continuano a farsi carico direttamente del 50% dello sfondamento del tetto di spesa regionale;
- ha introdotto per le imprese il criterio per cui il 50% a carico delle imprese viene ripianato dalle singole imprese in proporzione alla rispettiva “quota di mercato”;
- ha modificato la regola relativa alla restituzione alle Regioni del PB recuperato dalle imprese farmaceutiche, prevedendo che la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC sia “ ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma al 50 per cento secondo il criterio pro capite ”.
In altri termini, le imprese farmaceutiche continuano a contribuire al ripiano del 50 per cento dello sfondamento del tetto previsto per acquisti diretti, ma quanto da esse corrisposto viene destinato ad alimentare un fondo unico nazionale, poi ripartito tra tutte le regioni in proporzione al numero dei propri residenti.
L’art. 9-quater, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, ha modificato nuovamente il criterio della restituzione alle Regioni del PB recuperato dalle imprese farmaceutiche, disponendo che: “ All'art. 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ‘secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome’ sono sostituite dalle seguenti: ‘al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento ne' inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare … Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare ".
Il criterio pro capite viene, pertanto, temperato, prevedendosi che la quota di ripiano posta a carico delle aziende farmaceutiche non sia più ripartita per l’intero in base al criterio pro capite ma, per un 50 per cento, in proporzione alla misura dello specifico ed effettivo superamento del tetto di spesa farmaceutica nella singola Regione, con un margine minimo e massimo (30%-70%) attribuibile.
La ratio della novella legislativa risiede dichiaratamente nella necessità di riequilibrare il sistema del PB atteso che il criterio pro capite aveva comportato che le Regioni che maggiormente avevano superato i tetti (in proporzione alle proprie risorse) hanno ricevuto meno aiuti, mentre quelle con disavanzi relativi minori hanno ottenuto in alcune annualità anche più del necessario per azzerare il deficit.
Di qui l’adozione di un criterio misto, tale da temperare il precedente approccio pro capite puro con il ritorno a una logica legata agli sforamenti regionali, introducendo inoltre correttivi per evitare estremizzazioni e assicurando che la quota di ripiano assegnata a ciascuna Regione non sia superiore al 70% né inferiore al 30% del proprio disavanzo.
Da ultimo, il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (“ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi ”), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto, rispettivamente, ai commi 12-quater e 12-quinquies dell’articolo 4, che: a) “ All’articolo 1, comma 580, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: ‘dieci giorni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘cinquanta giorni’ ”; b) “ In considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l’equilibrio del settore sanitario nell’anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore ”.
2.2 - Premesso il quadro normativo di riferimento, in punto di fatto si rileva quanto segue.
Con nota di cui al prot. n. 4616/C7SAN del 24 luglio 2024 inviata dal Presidente della Regione Abruzzo al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stato evidenziato come il sistema basato sul criterio di riparto pro capite puro della quota riversata dalle aziende farmaceutiche a titolo di PB, incidesse negativamente sugli equilibri del bilancio del Servizio sanitario regionale dell’Abruzzo, penalizzando l’amministrazione rispetto alla propria effettiva quota di sforamento del tetto di spesa, rispetto al previgente criterio, previsto dall’articolo 15, comma 8, lettera g), del D.L. n. 95/2012, basato su una proporzionalità rispetto agli sforamenti regionali al netto della mobilità sanitaria interregionale, che garantiva una ripartizione più equa e rispondente al principio di responsabilità nella gestione della spesa farmaceutica. Il Governatore dell’Abruzzo concludeva formulando la proposta di emendamento per cui " All’articolo 1 comma 580 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, al quarto periodo, le parole 'secondo il criterio pro-capite' siano sostituite con 'in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa '" e di avviare un’istruttoria tecnica in sede di Commissione Salute e di sottoporre alla Conferenza una modifica della disciplina vigente, finalizzata a reintrodurre un criterio di riparto in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa.
Il 24 luglio 2024 la Segreteria generale della Conferenza trasmetteva alla Commissione salute il fascicolo.
In data 12 settembre 2024, la questione veniva esaminata in sede di Conferenza delle Regioni e, nelle date del 12 e 23 settembre e poi in data 26 settembre 2024, anche la sede tecnica della Conferenza si è messa al lavoro.
In data 3 ottobre 2024 la Conferenza delle Regioni nella sua sede politica condivideva la necessità di ulteriori approfondimenti e demandava la decisione alla seduta del 17 ottobre 2024.
La proposta di modifica dei criteri di riparto del PB è stata approvata a maggioranza dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 17 ottobre 2024, con contrarietà della Lombardia e di poche altre Regioni.
In data 19 ottobre 2024 il Presidente della Conferenza delle Regioni ha inviato formalmente allo Stato, per il tramite del Ministri alla Salute e del Ministro delle Finanze, una proposta di modifica del comma 580 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 in ordine al criterio del riparto della restituzione fra le Regioni, con richiesta, data l’urgenza di procedere alla redistribuzione del PB 2023, di “inserirla nel primo veicolo normativo utile”.
La Regione Lombardia che aveva dato voto contrario, con la nota del 24.10.2024 del Presidente della Giunta regionale, formalizzava agli enti competenti le ragioni, in fatto ed in diritto, del proprio dissenso, esprimendo contrarietà assoluta alla proposta di applicazione retroattiva, all’anno 2023, dei nuovi proposti criteri di riparto del pay-back farmaceutico, non ancora, sino al 13 dicembre 2024, tradotti in una norma di legge.
Infine, con il D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, il legislatore ha accolto la richiesta di modifica avanzata dalla Conferenza delle Regioni, riscrivendo l’articolo 1, comma 580, della L. n. 145/2018, introducendo il nuovo criterio misto pro capite/proporzionale agli sforamenti del tetto da parte delle Regioni.
La legge n. 189 del 9 dicembre 2024, entrata in vigore il 13 dicembre 2024, in sede di conversione, del decreto legge n. 155 del 19/10/2024, ha, infatti, introdotto nel DL l’art. 9-quater.
In data 16 dicembre 2024 la Regione Lombardia con nota dell’assessore al Welfare della Regione ha nuovamente espresso la sua contrarietà alla modifica del criterio di cui trattasi.
In data 16 dicembre 2024, con la nota di cui al prot. n. 0018211-P-16/12/2024, il Ministero della Salute, trasmetteva lo schema di decreto previsto dall’art. 1, comma 580, al Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi del suddetto art. 9-quater della L. n. 189 del 9 dicembre 2024.
Nel corso della seduta del 18 dicembre 2024, la Conferenza permanente, a maggioranza, e con l’avviso contrario delle Regioni Lazio e Lombardia, esprimeva parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale “con la precisazione che gli importi di ripiano che dovranno essere corrisposti alle regioni e Province autonome, sono quelli indicati alla colonna J della tabella allegata allo schema di decreto, a partire da questo anno”.
In data 17 dicembre 2024 la Ragioneria dello Stato ha espresso parere contrario allo slittamento degli incassi di pay back dai bilanci regionali del 2024.
Il Ministero della Salute, in data 20 gennaio 2025, preso atto della valutazione della Ragioneria Generale dello Stato, e acquisito il concerto formale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sottoponeva alla Conferenza Permanente e alla Ragioneria Generale dello Stato, per l’acquisizione dei pareri previsti dalla normativa, un secondo schema di decreto, in cui l’art. 4 dello schema veniva modificato “ In fase di prima applicazione, le tabelle allegate al presente decreto, oltre a descrivere la metodologia della nuova ripartizione regionale come stabilito dall’articolo 2, comma 1, recano contestualmente le modalità di ripartizione regionale in riferimento al procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica degli acquisti diretti per l’anno 2023. L’AIFA, ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145, provvederà successivamente ad emettere la Determinazione di ripiano della spesa farmaceutica recante gli importi a carico delle aziende farmaceutiche per ogni singola regione e/o provincia autonoma. Gli importi di ripiano che verranno corrisposti dalle aziende farmaceutiche, in ottemperanza alla suddetta Determinazione, sono attribuiti alla competenza di bilancio regionale dell’anno 2024, subordinatamente all’approvazione di specifica disposizione normativa in deroga ”.
In data 23 gennaio 2025 la Conferenza delle Regioni esprimeva il parere favorevole al riparto del pay back 2023, con il solo voto contrario della Regione Lombardia. E, analogamente, la Ragioneria generale dello Stato.
In data 12 febbraio 2025 il DM “Criteri di riparto del pay-back farmaceutico”, nella versione modificata nel senso sopra specificato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Infine AIFA ha adottato la Determina n. 205 del febbraio 2025 di riparto PB 2023, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 13.02.2025 e sul sito web dell’Agenzia, conforme ai criteri posti dalla legge n. 189/2024 e dalla legge di bilancio n. 207/2024.
2.3 - Quanto al primo articolato motivo di ricorso, si svolgono le seguenti considerazioni.
2.3.1. - Con il primo profilo di censura la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del DM, con specifico riferimento all’art. 4, per violazione del principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi.
Il predetto profilo di censura è destituito di fondamento.
Nella fattispecie, infatti, non si tratta dell’applicazione in via retroattiva di una disposizione normativa di carattere innovativo ma bensì della diversa ipotesi di diritto intertemporale, che non integra retroattività in senso proprio e che risponde all’esigenza di immediata efficacia di una riforma in un ambito di spesa sanitaria.
L’art. 9-quater, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, è stato inserito in sede di conversione dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2024, n. 291, ed è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 1, co. 3, in data 13 dicembre 2024.
Il testo vigente della disposizione prevede che “… L'AIFA determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare . …”.
Il DM del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2025, pubblicato nella GURI, Serie Generale, 11 febbraio 2025, n. 34, recante “ Criteri di riparto del pay-back farmaceutico ”, all’art. 4 rubricato “ Prima applicazione ”, prevede che “ In fase di prima applicazione, le tabelle allegate al presente decreto, oltre a descrivere la metodologia della nuova ripartizione regionale come stabilito dall'art. 2, comma 1, recano contestualmente le modalità di ripartizione regionale in riferimento al procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica degli acquisti diretti per l'anno 2023. L'AIFA, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvederà successivamente ad emettere la determinazione di ripiano della spesa farmaceutica recante gli importi a carico delle aziende farmaceutiche per ogni singola regione e/o provincia autonoma. Gli importi di ripiano che verranno corrisposti dalle aziende farmaceutiche, in ottemperanza alla suddetta determinazione, sono attribuiti alla competenza di bilancio regionale dell'anno 2024, subordinatamente all'approvazione di specifica disposizione normativa in deroga ”.
L’art. 1, comma 580, della legge n. 145 del 2018, prevedeva già nella versione previgente, che il momento storico e provvedimentale in cui si consacrano in via definitiva le posizioni creditorie delle Regioni è la pubblicazione della determina di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica degli acquisti diretti.
E, alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 189/2024, il procedimento di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 era pendente ma non era ancora concluso, atteso che l’AIFA non aveva ancora provveduto all’adozione della determina di ripiano dello sfondamento, nonostante la scadenza del relativo termine alla data del 31.10.2024; termine a cui, pacificamente, è da riconoscersi natura non perentoria ma meramente ordinatoria.
In virtù del principio tempus regit actum proprio del procedimento amministrativo, pertanto, una volta che entrata in vigore la novella legislativa, il DM del 4 febbraio 2025 e la successiva determina di ripiano dell’AIFA del 14 febbraio 2025, relativi al 2023, ancora da emanare, non potevano che essere adottati sulla base dei criteri di riparto normativamente vigenti al momento della loro adozione.
La modifica delle regole di cui trattasi ha avuto efficacia immediata e non invece efficacia retroattiva, atteso che le stesse disciplinano la fase finale di un procedimento che si è perfezionato dopo l’entrata in vigore della novella legislativa.
L’art. 4 del DM, nel prevedere l’applicazione immediata, è, pertanto, coerente con la volontà legislativa e trova il proprio fondamento nella stessa.
Non può, invece, fondatamente sostenersi che, come dedotto da parte della Regione Lombardia, si trattasse di rapporti oramai esauriti e di una situazione oramai definitivamente consolidata al momento dell’adozione del DM, atteso che la determina dell’AIFA si sostanzierebbe solamente in un provvedimento di comunicazione “formale” di somme già maturate in capo alle Regioni, stante la predeterminazione per legge dei criteri e della procedura, atteso che è proprio la determinazione dell’AIFA in materia che rappresenta, dal punto di vista provvedimentale, il punto conclusivo e terminale del relativo procedimento amministrativo concernente il PB.
Quanto al parere della Ragioneria Generale dello Stato, nello stesso è stato rilevato che “ Al riguardo, si evidenzia che con l’allegata nota 266622 del 18 dicembre scorso questo Dipartimento aveva segnalato che non risultava assentibile la formulazione dell’articolo 4 dello schema di provvedimento (sul quale la Conferenza Stato-Regioni, in pari data, aveva comunque espresso parere favorevole), nella parte che prevedeva l’iscrizione delle quote di pay-back sui bilanci regionali dell’anno 2024, in assenza di un provvedimento di riparto delle risorse di competenza dell’anno 2024 stesso e quindi dell’effettivo versamento delle somme da parte delle aziende farmaceutiche nel medesimo anno. Il Ministero della salute, tenendo conto della suddetta osservazione, ha sottoposto nuovamente il provvedimento all’esame della Conferenza, prevedendo un’integrazione all’articolo 4 volta a specificare che l’iscrizione sui bilanci dell’anno 2024 è subordinata ‘all’approvazione di specifica disposizione normativa in deroga’. In tali termini, nel presupposto che tale richiesta sia stata formulata al fine di tener conto della predetta osservazione si comunica di non avere ulteriori rilievi sul nuovo schema di decreto interministeriale .”; la Ragioneria, pertanto, si è espressa favorevolmente sul DM del 4 febbraio 2025, anche in relazione alla sua applicazione sin dal ripiano del 2023, ferma restando l’osservazione in merito alla necessità di un intervento normativo volto a disciplinare i correttivi sul tema dell’incasso/iscrizione nei bilanci regionali del 2024 delle somme del PB. E, in effetti, è stato successivamente dottato il decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, convertito con modificazioni con legge del 21 febbraio 2025, n. 15, il quale, agli artt. 12 quinques e sexies, ha previsto che “ In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025 ”.
2.3.2 - Con un secondo profilo di censura la Regione Lombardia ha dedotto la violazione dei principi dell’affidamento e della buona fede.
Anche il predetto profilo di censura è destituito di fondamento.
La Regione Lombardia non poteva vantare nessuna legittima aspettativa sul ripiano di una certa somma a titolo di PB non solo in ragione dell’imprevedibilità dell’entità dello sfondamento del tetto programmato, ma soprattutto, per quanto di specifico interesse, in quanto la stessa era assolutamente consapevole del fatto che le proprie aspettative stavano per essere turbate in conseguenza dell’adozione dei nuovi criteri redistributivi del PB che avrebbero potuto asseverare il riconoscimento di importi diversi da quelli stimati. E, infatti, come diffusamente illustrato in precedenza, il percorso di formazione della legge di conversione n. 189/2024 e di adozione del D.M. del 4 febbraio 2025, è stato scandito da diversi passaggi maturati in seno alla Conferenza Stato-Regioni e ai Ministeri competenti, che hanno visto partecipe - sebbene su posizione dichiaratamente dissenziente - la stessa Regione Lombardia.
Le interlocuzioni in tale sede sono iniziate prima della fine dell’anno 2024 e in quella sede si era anche discusso espressamente della necessità di provvedere in tal senso anche con riferimento all’anno 2023; conseguentemente la Regione Lombardia era stata resa edotta ed era pienamente consapevole della situazione in corso.
Né può fondatamente ritenersi che l’evoluzione normativa costituisca di per sé fonte di una violazione dell’affidamento, in quanto lo ius superveniens modifica la disciplina normativa precedente proprio in virtù della potestà discrezionale del legislatore e, in particolare, con riferimento alla materia finanziaria, l’ente pubblico non può vantare un diritto alla cristallizzazione indefinita di un determinato regime di riparto delle risorse finanziarie atteso che lo Stato può sempre modificarlo per superiori esigenze di equilibrio generale.
2.3.3 - Quanto alla dedotta violazione dell’art. 119 Cost. o dei principi di coordinamento della finanza pubblica, la modifica del criterio di riparto regionale del PB è finalizzata a migliorare la sostenibilità complessiva del SSN, evitando che talune Regioni accumulino deficit sanitari eccessivi.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 117 Cost., il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni risulta rispettato, atteso che il processo decisionale ha visto il coinvolgimento attivo della Conferenza delle Regioni, il parere della Conferenza Stato-Regioni e l’adeguamento alle osservazioni tecniche, a testimonianza di una leale concertazione interistituzionale.
In particolare, la Conferenza delle Regioni è stata attivamente coinvolta nella fase istruttoria e consultiva, discutendo la proposta normativa e formulando osservazioni sullo schema di decreto e, nella seduta del 18 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole a maggioranza, pur con il dissenso di alcune Regioni, a dimostrazione dell'effettiva interlocuzione tra i diversi livelli di governo. A seguito dei rilievi tecnici formulati dalla Ragioneria Generale dello Stato (nota prot. 266622 del 18 dicembre 2024), il Ministero della Salute ha modificato lo schema di decreto, adeguandolo alle osservazioni ricevute, in particolare correggendo l'articolo 4 circa l'iscrizione dei proventi da pay-back nei bilanci regionali. Lo schema così modificato è stato nuovamente sottoposto ai pareri previsti, in piena coerenza con i principi di correttezza procedimentale e rispetto delle prerogative regionali.
La contrarietà espressa da Lombardia in sede di Conferenza non inficia la legittimità formale né sostanziale dell’atto statale, trattandosi di dissenso isolato, superato dalla volontà maggioritaria e dall’interesse pubblico riconosciuto.
Anche i predetti profili di censura sono, pertanto, destituiti di fondamento.
2.3.4 - Quanto alla ragionevolezza e alla conformità costituzionale del nuovo criterio di riparto regionale del PB, deve rilevarsi che, con la memoria di replica di cui da ultimo, come peraltro ribadito in sede di discussione orale del ricorso, la Regione Lombardia ha specificato che “ la Regione non è in questa sede per non accettare, per il futuro, la decisione adottata a maggioranza dalle altre Regioni, ma solamente per censurare la retroattività di tale nuovo criterio ”; ne consegue che non costituisce oggetto del presente giudizio la verifica della ragionevolezza e della conformità costituzionale del nuovo criterio di riparto regionale del PB.
2.4 - Quanto al secondo motivo di ricorso con il quale la Regione Lombardia ha dedotto la violazione dei principi di contabilità pubblica di cui D. Lgs. n. 118/2018 e, in particolare, del principio di continuità e costanza dei bilanci, si rileva quanto segue.
La censura non merita accoglimento, alla luce del pacifico principio secondo cui è fisiologica la determinazione dei tetti di spesa sopravvenuta nel corso dell’anno, quando le strutture sanitarie hanno già avviato l’erogazione del servizio.
I riparti, infatti, avvengono, in base alla stessa normativa disciplinante la materia, fisiologicamente ex post e, nel caso, di specie, è in contestazione semplicemente un breve ritardo nell’adozione dei necessari provvedimenti a tal fine emessi, determinato dalle vicende in precedenza illustrate e di cui la Regione Lombardia era da ritenersi perfettamente a conoscenza.
Pertanto la Regione Lombardia ha adottato le stime e le previsioni di bilancio di cui si duole nella ritenuta piena consapevolezza delle problematiche e delle criticità esistenti nella materia.
L’applicazione dei nuovi criteri per l’annualità 2023 non è, pertanto, lesiva dei criteri contabili generali in quanto non pregiudica in alcun modo la correttezza del bilancio regionale ma ne impone solo un correttivo successivo.
L'obbligo di apportare correttivi ai bilanci regionali in caso di variazioni rispetto all'esercizio precedente - che trova il suo fondamento principalmente nel principio dell'equilibrio di bilancio sancito dall'articolo 97 della Costituzione e dalle norme del Titolo V - rappresenta una procedura di gestione ordinaria e fisiologica del sistema di finanza pubblica regionale.
2.5 - Spese compensate tra tutte le parti costituite del presente giudizio, attesa la peculiarità, la novità e la delicatezza della questione all’esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RI TI, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RI TI |
IL SEGRETARIO