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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9191/2024 R.G., promossa
DA
, nato ad [...] il Parte_1
20/12/1979 (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Ylenia Barbagallo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il CP_1
20/05/1980 (C.F.: ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
1 Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da note in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.09.2024 Parte_1
ha adito questo Tribunale chiedendo la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto in TA RI (CT) il 28.07.2012 con trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune CP_1
di TA RI, Atto n. 4, Parte I, Anno 2012.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separato dalla moglie giusta decreto di omologa n. 10029/2022 del
18.03.2022 di questo Tribunale e che dalla data di comparizione davanti al Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
La resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
In via preliminare va, pertanto, dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e va Parte_1 CP_2
accolta in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2
lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […]
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
2 separazione consensuale… . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi
(decreto di omologa n. 10029/2022 del 18/03/2022 di questo
Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile al quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica e non essendo nati figli dal matrimonio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9191/2024 R.G.;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
TA RI (CATANIA) il 28/07/2012 tra Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_2
comune di TA RI (CT) Atto n. 4, Parte I, anno 2012;
3 Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del
03/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9191/2024 R.G., promossa
DA
, nato ad [...] il Parte_1
20/12/1979 (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Ylenia Barbagallo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il CP_1
20/05/1980 (C.F.: ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
1 Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da note in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.09.2024 Parte_1
ha adito questo Tribunale chiedendo la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto in TA RI (CT) il 28.07.2012 con trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune CP_1
di TA RI, Atto n. 4, Parte I, Anno 2012.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separato dalla moglie giusta decreto di omologa n. 10029/2022 del
18.03.2022 di questo Tribunale e che dalla data di comparizione davanti al Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
La resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
In via preliminare va, pertanto, dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e va Parte_1 CP_2
accolta in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2
lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […]
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
2 separazione consensuale… . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi
(decreto di omologa n. 10029/2022 del 18/03/2022 di questo
Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile al quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica e non essendo nati figli dal matrimonio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9191/2024 R.G.;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
TA RI (CATANIA) il 28/07/2012 tra Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_2
comune di TA RI (CT) Atto n. 4, Parte I, anno 2012;
3 Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del
03/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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