CASS
Sentenza 27 maggio 2021
Sentenza 27 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2021, n. 20942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20942 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA n. 33996 sul ricorso proposto da: NI ZI, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 55/2020 RIMR del Tribunale di Treviso;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Pasquale Davide DE MARCO, del foro di Caserta, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 20942 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/02/2021 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 15 settembre 2020, il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha dichiarato inammissibile, per la sua tardiva proposizione, il ricorso con il quale IC ZI, in qualità di legale rappresentante della Parts & Lubrificants Srl, ha impugnato il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Treviso, nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto un'ipotesi di reato collegata alla sottrazione del prodotto di cui sopra al pagamento delle accise, aveva disposto, il precedente 5 febbraio 2020, il sequestro preventivo di 11.581,465 kg di olio lubrificante in deposito presso la DSV Spa in Aprilia;
di tale compendio una quantità pari a kg 7.164,77 risulta essere di proprietà del IC. Il Tribunale, avendo dato atto: a) che l'istanza di riesame era stata presentata in data 24 giugno 2020; b) che la stessa era pervenuta al Tribunale della Marca in data 30 giugno 2020; c) che il fascicolo per le indagini era pervenuto al Tribunale in data 30 giugno 2020; d) che, in data 2 luglio 2020 il Pm aveva proposto istanza di ricusazione dei componenti del Collegio giudicante;
e) che questa era stata rigettata dalla competente Corte di appello, con ordinanza del 9 settembre 2020; ha preliminarmente osservato che, essendo rimasto sospeso, per effetto della presentazione della istanza di ricusazione, dal 2 luglio 2020 al 9 settembre 2020 il termine per provvedere sulla istanza cautelare del IC, esso sarebbe arrivato a scadenza solo in data 17 settembre 2020. Ciò precisato, il Tribunale ha, altresì, rilevato che il provvedimento di sequestro risulta essere stato eseguito in data 17 febbraio 2020 e che il ricorrente ha dichiarato di avere avuto cognizione di esso solo in data 15 giugno 2020. Tale circostanza ritiene il Tribunale che non sia corrispondente al vero, avendo il IC ricevuto la notificazione del verbale di sequestro già in data 17 febbraio 2020 e per avere, comunque, egli dichiarato, in una missiva indirizzata alla Segreteria del Pm competente, di aver avuto notizia della esecuzione del sequestro fin dal 12 giugno 2020. Da tali rilievi il Tribunale ha fatto discendere la inammissibilità del ricorso per la tardività della sua proposizione. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il IC, assistito dal suo legale di fiducia, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord in data 3 ottobre 2020, con il quale ha contestato sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione la decisione assunta in sede di riesame. Ha sostenuto il ricorrente che, essendo stato notificato il verbale di perquisizione e sequestro presso la sua abitazione e non presso la DSV, ove la misura cautelare era stata eseguita, nulla avrebbe potuto falli pensare che gli olii da lui depositati presso la DSV fossero stati sottoposti a sequestro. Egli, peraltro, mai è entrato in possesso di un provvedimento con il quale il sequestro in questione era stato convalidato;
in particolare la missiva del 12 giugno 2020, ricordata dal Tribunale in motivazione del provvedimento impugnato, era proprio volta a conoscere quale fosse il Gip che aveva provveduto alla convalida del sequestro onde potere acquisire copia del provvedimento in questione per poi impugnarlo in sede di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile stante la tardività della sua presentazione. Osserva, infatti, il Collegio che, come di recente affermato dalle Sezioni unite penali di questa Suprema Corte, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 14 gennaio 2021, n. 1626). Nel caso ora in esame il ricorso GN in questione, proposto avverso una u'J ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso in data 15 settembre 2020, le cui motivazioni sono state depositate in data 16 settembre 2020, è stato originariamente depositato presso il Tribunale di Napoli nord in data 3 ottobre 2020 ed è pervenuto alla cancelleria del Tribunale del riesame di Treviso, in quanto ivi spedito dalla Cancelleria del Tribunale di deposito, solamente in data 20 ottobre 2020, quindi - essendo decorsi già più di 15 giorni fra la data del primo deposito e quella di pervenimento dell'atto (indubbiamente redatto successivamente alla notificazione della ordinanza impugnata) presso il giudice 3 competente - ben oltre il termine di 15 giorni previsto per la impugnazione di fronte a questa Corte delle ordinanze con le quali sono state definite le istanze di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 marzo 2019, n. 13737). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000.00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Pasquale Davide DE MARCO, del foro di Caserta, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 20942 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/02/2021 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 15 settembre 2020, il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha dichiarato inammissibile, per la sua tardiva proposizione, il ricorso con il quale IC ZI, in qualità di legale rappresentante della Parts & Lubrificants Srl, ha impugnato il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Treviso, nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto un'ipotesi di reato collegata alla sottrazione del prodotto di cui sopra al pagamento delle accise, aveva disposto, il precedente 5 febbraio 2020, il sequestro preventivo di 11.581,465 kg di olio lubrificante in deposito presso la DSV Spa in Aprilia;
di tale compendio una quantità pari a kg 7.164,77 risulta essere di proprietà del IC. Il Tribunale, avendo dato atto: a) che l'istanza di riesame era stata presentata in data 24 giugno 2020; b) che la stessa era pervenuta al Tribunale della Marca in data 30 giugno 2020; c) che il fascicolo per le indagini era pervenuto al Tribunale in data 30 giugno 2020; d) che, in data 2 luglio 2020 il Pm aveva proposto istanza di ricusazione dei componenti del Collegio giudicante;
e) che questa era stata rigettata dalla competente Corte di appello, con ordinanza del 9 settembre 2020; ha preliminarmente osservato che, essendo rimasto sospeso, per effetto della presentazione della istanza di ricusazione, dal 2 luglio 2020 al 9 settembre 2020 il termine per provvedere sulla istanza cautelare del IC, esso sarebbe arrivato a scadenza solo in data 17 settembre 2020. Ciò precisato, il Tribunale ha, altresì, rilevato che il provvedimento di sequestro risulta essere stato eseguito in data 17 febbraio 2020 e che il ricorrente ha dichiarato di avere avuto cognizione di esso solo in data 15 giugno 2020. Tale circostanza ritiene il Tribunale che non sia corrispondente al vero, avendo il IC ricevuto la notificazione del verbale di sequestro già in data 17 febbraio 2020 e per avere, comunque, egli dichiarato, in una missiva indirizzata alla Segreteria del Pm competente, di aver avuto notizia della esecuzione del sequestro fin dal 12 giugno 2020. Da tali rilievi il Tribunale ha fatto discendere la inammissibilità del ricorso per la tardività della sua proposizione. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il IC, assistito dal suo legale di fiducia, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord in data 3 ottobre 2020, con il quale ha contestato sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione la decisione assunta in sede di riesame. Ha sostenuto il ricorrente che, essendo stato notificato il verbale di perquisizione e sequestro presso la sua abitazione e non presso la DSV, ove la misura cautelare era stata eseguita, nulla avrebbe potuto falli pensare che gli olii da lui depositati presso la DSV fossero stati sottoposti a sequestro. Egli, peraltro, mai è entrato in possesso di un provvedimento con il quale il sequestro in questione era stato convalidato;
in particolare la missiva del 12 giugno 2020, ricordata dal Tribunale in motivazione del provvedimento impugnato, era proprio volta a conoscere quale fosse il Gip che aveva provveduto alla convalida del sequestro onde potere acquisire copia del provvedimento in questione per poi impugnarlo in sede di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile stante la tardività della sua presentazione. Osserva, infatti, il Collegio che, come di recente affermato dalle Sezioni unite penali di questa Suprema Corte, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 14 gennaio 2021, n. 1626). Nel caso ora in esame il ricorso GN in questione, proposto avverso una u'J ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso in data 15 settembre 2020, le cui motivazioni sono state depositate in data 16 settembre 2020, è stato originariamente depositato presso il Tribunale di Napoli nord in data 3 ottobre 2020 ed è pervenuto alla cancelleria del Tribunale del riesame di Treviso, in quanto ivi spedito dalla Cancelleria del Tribunale di deposito, solamente in data 20 ottobre 2020, quindi - essendo decorsi già più di 15 giorni fra la data del primo deposito e quella di pervenimento dell'atto (indubbiamente redatto successivamente alla notificazione della ordinanza impugnata) presso il giudice 3 competente - ben oltre il termine di 15 giorni previsto per la impugnazione di fronte a questa Corte delle ordinanze con le quali sono state definite le istanze di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 marzo 2019, n. 13737). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000.00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente