Art. 20.
Per le opere previste dai precedenti articoli 17 e 18, il comune di Venezia, e' ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, numero 408, e 3 agosto 1949, n. 589 .
Per le opere previste dai precedenti articoli 17 e 18, il comune di Venezia, e' ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, numero 408, e 3 agosto 1949, n. 589 .