TAR Firenze, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 362
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Contrasto con art. 59, comma 10, D. Lgs. n. 163/2006

    L'esecuzione differita dei servizi è legittima in base al capitolato tecnico della convenzione NS, che non prevede un termine iniziale per gli atti aggiuntivi, e si giustifica con la scadenza del contratto in essere con la ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione art. 5.5.5 del Capitolato tecnico della Convenzione NS

    L'art. 5.5.5 del Capitolato tecnico si riferisce all'OPF e non agli atti aggiuntivi.

  • Rigettato
    Violazione art. 1, comma 1, quarto periodo, D.L. n. 95/2012

    L'art. 1, comma 1, quarto periodo, del D.L. n. 95/2012 non consente deroghe all'obbligo di aderire alle convenzioni NS in essere. L'affermazione sulla minore onerosità del contratto della ricorrente giustifica il differimento dei servizi.

  • Rigettato
    Violazione principio di economicità e imparzialità

    L'art. 1, comma 1, quarto periodo, del D.L. n. 95/2012 non consente deroghe all'obbligo di aderire alle convenzioni NS in essere. L'affermazione sulla minore onerosità del contratto della ricorrente giustifica il differimento dei servizi.

  • Rigettato
    Violazione art. 5.6.1 del Capitolato tecnico

    La determina n. 135 del 21.5.2025 dà atto della trasmissione del PDA revisionato, che è stato verificato e approvato dall'Amministrazione.

  • Rigettato
    Incremento sproporzionato del valore del contratto

    L'esecuzione differita dei servizi è legittima in base al capitolato tecnico della convenzione NS, che non prevede un termine iniziale per gli atti aggiuntivi, e si giustifica con la scadenza del contratto in essere con la ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione principio di economicità e imparzialità

    L'art. 1, comma 1, quarto periodo, del D.L. n. 95/2012 non consente deroghe all'obbligo di aderire alle convenzioni NS in essere. L'affermazione sulla minore onerosità del contratto della ricorrente giustifica il differimento dei servizi.

  • Rigettato
    Irrisorietà della quota destinata alla manutenzione impiantistica

    Non specificato nel dettaglio nella sentenza, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione dell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 362
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 362
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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