Articolo 1 della Legge 17 luglio 1954, n. 522
Articolo 2
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13 agosto 1954
Art. 1. Esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata all'importazione per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili).

E' concessa l'importazione in esenzione dai dazi doganali e dall'imposta di cui all' art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, e da ogni altra imposta alla importazione di tutte le materie prime, dei prodotti semilavorati, dei prodotti e macchinari finiti e di quanto altro occorrente per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili destinate alla navigazione marittima, nonche' dei relativi macchinari.
Le esenzioni di cui sopra sono concesse altresi' per tutti i materiali i ed oggetti di dotazione e di ricambio, nonche' per tutti i macchinari finiti e per le parti staccate di essi destinati a navi in esercizio.
Entrata in vigore il 13 agosto 1954