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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO BR
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 850 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
BR (RC) il 04/02/1965) e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] il [...]), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi difeso dall'avv. PIZZI GIUSEPPE, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA SCALA DI GIUDA 115 REGGIO
BR, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 31/03/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
23/04/1999;
-considerato che con decreto del 14.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 26.11.2025 ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c. nonché di un file pdf nativo digitale contenente le condizioni;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 23/04/1999; b) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(01.03.2002), maggiorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
14.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 31/03/2025 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 98, parte 2, serie a, ufficio 1, anno
1999, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi essendo indipendenti economicamente, si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere o conseguire l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
3) quanto alle rispettive abitazioni i coniugi si obbligano a rispettare le seguenti assegnazioni:
a) il sig. continuerà ad abitare nell'appartamento sito in Reggio Parte_1
Calabria alla via Nicolò da Reggio n.11;
b) la sig.ra abiterà in Torino alla via Giovanni Francesco Parte_2
Napione 32 Sc. A P. 04 Nui. 16;
c) il figlio, ad oggi maggiorenne, risiederà con la madre in Torino Persona_2 alla via Giovanni Francesco Napione 32 Sc. A P. 04 Nui. 16;
d) il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di Parte_3 Parte_2
€ 100,00 a titolo di mantenimento del figlio Persona_2
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO BR
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 850 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
BR (RC) il 04/02/1965) e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] il [...]), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi difeso dall'avv. PIZZI GIUSEPPE, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA SCALA DI GIUDA 115 REGGIO
BR, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 31/03/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
23/04/1999;
-considerato che con decreto del 14.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 26.11.2025 ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c. nonché di un file pdf nativo digitale contenente le condizioni;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 23/04/1999; b) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(01.03.2002), maggiorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
14.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 31/03/2025 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 98, parte 2, serie a, ufficio 1, anno
1999, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi essendo indipendenti economicamente, si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere o conseguire l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
3) quanto alle rispettive abitazioni i coniugi si obbligano a rispettare le seguenti assegnazioni:
a) il sig. continuerà ad abitare nell'appartamento sito in Reggio Parte_1
Calabria alla via Nicolò da Reggio n.11;
b) la sig.ra abiterà in Torino alla via Giovanni Francesco Parte_2
Napione 32 Sc. A P. 04 Nui. 16;
c) il figlio, ad oggi maggiorenne, risiederà con la madre in Torino Persona_2 alla via Giovanni Francesco Napione 32 Sc. A P. 04 Nui. 16;
d) il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di Parte_3 Parte_2
€ 100,00 a titolo di mantenimento del figlio Persona_2
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna