Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 322
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della firma apposta sull'avviso di accertamento

    La Corte rileva che l'art. 1, comma 162, della n. 296 del 2006 prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale. Nel caso di specie, l'avviso è stato sottoscritto dal Dirigente del Servizio di gestione dei Tributi Locali, soggetto deputato per la funzione apicale. Inoltre, l'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, pur non specificato nel testo, viene interpretato nel senso che la firma digitale apposta dal Dirigente del Settore economico, unitamente agli estremi del provvedimento dirigenziale di conferimento dei poteri (decreto sindacale n. 8 del 2.01.2023) e della delibera di G.M. n. 19 del 23.01.2023 di attribuzione dei poteri di gestione, soddisfano i requisiti di validità della sottoscrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 322
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 322
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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