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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IA AR IE, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2878/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98125 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 884 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7339/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.04.2025 al Comune di Messina e depositato telematicamente in data 22.04.2025 la Ricorrente_1mpugnava l'avviso di accertamento IMU anno 2020 n. 884 del 13.02.2025 che era stato notificato in data 24.02.2025 per la somma di €.41.781 e ne chiedeva l'annullamento per la illegittimità della firma apposta in calce al provvedimento. Rilevava, infatti, la ricorrente che la sottoscrizione del responsabile del procedimento non era autografa e non rispettava il disposto dell'art. 87 l. 549/1995 in quanto non indicava gli estremi del provvedimento dirigenziale di conferimento del potere di firma al sottoscrittore.
Il Comune di Messina, con memoria del 12.06.2025, contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto sul presupposto che la firma a stampa apposta sull'avviso impugnato fosse pienamente rispettosa del dettato legislativo.
La Corte, all'udienza del 5.12.2025, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Rileva la Corte che l'unico motivo di impugnazione che riguarda l'eccepito difetto di sottoscrizione non può trovare accoglimento dal momento che l'art. 1, comma 162, della n. 296 del 2006 ha previsto che gli avvisi di accertamento dei tributi locali "sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo" e, nel caso di specie, l'avviso per cui è causa risulta essere stato sottoscritto dal Dirigente del Servizio di gestione dei Tributi Locali IMU, ICI e TASI dr. Nominativo_1 sicché si può affermare che l'atto, sotto il profilo della sottoscrizione, rispetta il dettato normativo per essere stata la firma apposta da soggetto deputato per la funzione apicale svolta a firmarlo. Per quello che concerne la sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, va osservato che l'art. 1, comma
87, della legge n. 549/1995, stabilisce che “ .” Orbene, sull'accertamento in oggetto è stata apposta la firma digitale (proprio perché trattasi di atto informatizzato) dello stesso Dirigente del Settore economico dell'Ente e, altresì, l'avviso reca gli estremi del provvediemnto dirigenziale di conferimento dei poteri al dirigente (decreto sindacale n. 8 del 2.01.2023) e della delibera di G.M. n. 19 del 23.01.2023 di attribuzione dei poteri di gestione al funzionario che ha sottoscritto l'atto. Detta delibera, in quanto pubblicata sul Sito Internet del Comune, è opponibile ai terzi ed è sufficiente che essa sia indicata negli estremi identificativi a prescindere dalla sua materiale allegazione all'atto cui afferisce. In tal senso risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti di validità della sottoscrizione che la Cassazione ha indicato in numerosi arresti (ex multis, vedi: 11045/2024).
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva che ha riguardo al valore economico della lite e risulta essere stata abbattuta del 20% per il fatto che il Comune è stato assistito da funzionario interno all'Ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.2.400,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Camera di consiglio il 5/12/2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IA AR IE, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2878/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98125 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 884 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7339/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.04.2025 al Comune di Messina e depositato telematicamente in data 22.04.2025 la Ricorrente_1mpugnava l'avviso di accertamento IMU anno 2020 n. 884 del 13.02.2025 che era stato notificato in data 24.02.2025 per la somma di €.41.781 e ne chiedeva l'annullamento per la illegittimità della firma apposta in calce al provvedimento. Rilevava, infatti, la ricorrente che la sottoscrizione del responsabile del procedimento non era autografa e non rispettava il disposto dell'art. 87 l. 549/1995 in quanto non indicava gli estremi del provvedimento dirigenziale di conferimento del potere di firma al sottoscrittore.
Il Comune di Messina, con memoria del 12.06.2025, contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto sul presupposto che la firma a stampa apposta sull'avviso impugnato fosse pienamente rispettosa del dettato legislativo.
La Corte, all'udienza del 5.12.2025, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Rileva la Corte che l'unico motivo di impugnazione che riguarda l'eccepito difetto di sottoscrizione non può trovare accoglimento dal momento che l'art. 1, comma 162, della n. 296 del 2006 ha previsto che gli avvisi di accertamento dei tributi locali "sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo" e, nel caso di specie, l'avviso per cui è causa risulta essere stato sottoscritto dal Dirigente del Servizio di gestione dei Tributi Locali IMU, ICI e TASI dr. Nominativo_1 sicché si può affermare che l'atto, sotto il profilo della sottoscrizione, rispetta il dettato normativo per essere stata la firma apposta da soggetto deputato per la funzione apicale svolta a firmarlo. Per quello che concerne la sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, va osservato che l'art. 1, comma
87, della legge n. 549/1995, stabilisce che “ .” Orbene, sull'accertamento in oggetto è stata apposta la firma digitale (proprio perché trattasi di atto informatizzato) dello stesso Dirigente del Settore economico dell'Ente e, altresì, l'avviso reca gli estremi del provvediemnto dirigenziale di conferimento dei poteri al dirigente (decreto sindacale n. 8 del 2.01.2023) e della delibera di G.M. n. 19 del 23.01.2023 di attribuzione dei poteri di gestione al funzionario che ha sottoscritto l'atto. Detta delibera, in quanto pubblicata sul Sito Internet del Comune, è opponibile ai terzi ed è sufficiente che essa sia indicata negli estremi identificativi a prescindere dalla sua materiale allegazione all'atto cui afferisce. In tal senso risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti di validità della sottoscrizione che la Cassazione ha indicato in numerosi arresti (ex multis, vedi: 11045/2024).
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva che ha riguardo al valore economico della lite e risulta essere stata abbattuta del 20% per il fatto che il Comune è stato assistito da funzionario interno all'Ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.2.400,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Camera di consiglio il 5/12/2025