CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente RESCIGNO MARCELLO, Relatore GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - ATTO RECUPERO n. TKFCR1600002 2025 CREDITO IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 977/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento dell'atto impugnato;
in subordine, dichiarare il credito non spettante, con rideterminazione della sanzione al 30%; condanna alle spese processuali
Resistente: Rigetto del ricorso, condanna della ricorrente alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.3.2025 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'atto n.
TKFCR1600002/2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate, dir. Prov. Latina provvedeva al recupero del credito di imposta derivante dalla formazione 4.0 dei dipendenti anno 2021 utilizzato in compensazione nel 2022, per un totale di € 27.848,55 e, dichiarando l'inesistenza dello stesso, applicava la sanzione del 100%.
Le motivazioni del recupero sono le seguenti.
Nessuno dei corsi erogati (Informatica di base (Office, Excel, Word, PowerPoint) - Posta elettronica e Gmail -
Tecniche di presentazione - Marketing e comunicazione - Elementi di informatica per ECDL) sarebbe conforme alle tecnologie previste dal Decreto MISE del maggio 2017 per il Piano Nazionale Industria 4.0.
A tal fine, viene richiamato il parere del MISE del 20.11.2023 secondo il quale non potrebbe essere ricondotta nell'ambito dell'attività di formazione 4.0., l'attività volta all'acquisizione di conoscenze di base afferenti alla materia fiscale, contabile e di gestione e organizzazione aziendale. La documentazione presenterebbe contenuti elementari, nonché generici ed incoerenti rispetto alle peculiarità aziendali e all'attività svolta di
RIPARAZIONE Dl CARROZZERIE Dl AUTOVEICOLI (452020), nonché completamente non attinenti alle aree tematiche previste dalla normativa (Legge n.205/2017 - art. 1, comma 48). L'attività formativa avrebbe avuto ad oggetto materie che comunque non rientrano nella normativa Formazione 4.0, né dal punto di vista temporale né nei contenuti, tipo ad es. gli elementi di informatica, ove tra i dispositivi delle memorie esterne o di massa vengono indicati "i dischetti", supporto ritenuto obsoleto gia' a partire dagli anni '90. Desterebbe “perplessità” anche la mancanza di infrastrutture informatiche di cui l'azienda non avrebbe documentato di essere dotata, elementi di per se non congruenti e comunque inidonei a giustificare un'attività di formazione pari ad
€74.605,56 in rapporto al totale costo del personale di €280.932,00 (B9); viene altresì prospettata la
2 circostanza che fosse previsto da accordo l'uso di personale esterno all'azienda in qualità di docente, mentre le attività di docenza, come emerge dalla rendicontazione, sono state svolte dall'amministratore della società sig.
Società_1. Infine, nell'atto impugnato si richiama il fatto che la società che ha svolto la consulenza relativa alla formazione del personale - "Società_3 S.r.l." - risulterebbe coinvolta in un'attività di vendita di "pacchetti fiscali" con creazione di documentazione fittizia per far beneficiare imprese di crediti d'imposta inesistenti.
La ricorrente assume l'illegittimità dell'atto sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione del contraddittorio preventivo
La ricorrente eccepisce la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, in violazione dell'art.
5-ter
D.Lgs. N. 218/97, con privazione della possibilità di far valere nella fase preprocessuale le proprie ragioni. Nel caso in esame, come emergerebbe dalla documentazione in tal sede allegata, la ricorrente avrebbe dimostrato le ragioni che avrebbe potuto far valere e che avrebbero potuto indurre il Fisco a valutare diversamente gli elementi a disposizione. Al contrario, nel verbale di accesso nonché nello stesso schema di atto gli accertatori non hanno posto domande mirate a comprendere l'assenza di organizzazione di mezzi contestata e, soprattutto, non hanno interpellato, ai fini della verifica, il rappresentante legale della società S&F srl.
2. Vizio di delega di firma
Si contesta la validità dell'atto per assenza di specifica delega scritta e di identificazione del potere di firma del funzionario delegato sottoscrittore, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973.
3. Mancato intervento del MIMIT
La ricorrente premette che il parere del MIMIT indicato nell'atto di recupero risulta riferito ad altra società esercente una diversa attività di impresa e pertanto non potrebbe essere utilizzato nell'ipotesi di specie;
lamenta quindi che l'Agenzia delle Entrate abbia valutato autonomamente questioni di carattere tecnico – la cui cognizione non è in suo possesso - senza richiedere il parere del MISE, come previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto interministeriale 4 maggio 2018.
4. Ammissibilità dei corsi di formazione
La società contesta la valutazione dell'Agenzia circa l'inadeguatezza dei corsi svolti (Office 365, Excel, Word, marketing, ecc.) rispetto alle tecnologie abilitanti previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 4 maggio 2018. La ricorrente, invocando vari precedenti di questa stessa Corte, sostiene che tali corsi rientrerebbero negli ambiti previsti dalla normativa, in particolare nell'"integrazione digitale dei processi aziendali".
Poiché sono ammessi tutti i settori economici, ivi compresa la “lavorazione degli alimenti” e la “conservazione degli alimenti”, la tesi secondo cui l'ammissibilità del beneficio sarebbe limitato alle sole tecnologie applicate
3 agli ambiti di cui all'allegato A finirebbe per condurre alla disapplicazione dell'art. 2 d.m. 2018, che ricomprende espressamente anche le imprese che esercitano la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, attività, queste, anch'esse non presenti nell'allegato A. In tema di attinenza dei corsi rispetto all'attività, la ricorrente evidenzia che anche un'impresa di vendita di carni e prodotti alimentari – anche mediante sistemi di e-commerce – può voler digitalizzare una fase dei processi aziendali sia nell'ottica di un'informatizzazione delle procedure d'acquisto e di vendita dei prodotti, che di gestione da remoto di determinate attività, tracciamento ed archiviazione di procedure amministrative e sanitarie. Assume che lo stesso Decreto del Mise elenca solo ed esclusivamente degli ambiti di formazione e non specifici corsi di formazione. La normativa lascerebbe, pertanto, ampio spazio alla valutazione e alla scelta dei corsi che ogni società può ritenere opportuni per la crescita dei propri dipendenti nell'ambito della tecnologia 4.0. A tal proposito, la ricorrente produce perizia al fine di asseverare e confermare la spettanza del credito per i corsi effettuati. Da tale perizia si evince che i corsi effettuati rientrano nelle categorie indicate dal MISE e nello specifico, per la maggior parte di essi, nella categoria inerente alla “integrazione digitale dei processi aziendali”.
Conseguentemente, l'acquisizione di competenze tecnologiche sarebbe rivolta anche a soggetti che non sono in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione.
5. Erronea qualificazione del credito
In subordine, si contesta la qualificazione del credito come "inesistente" anziché "non spettante". Assume la ricorrente che un credito deve considerarsi inesistente quando mancano i presupposti costitutivi e l'inesistenza non sia riscontrabile attraverso controlli automatizzati. Nel caso di specie, la documentazione del progetto formativo risulterebbe completa e il credito è stato regolarmente dichiarato, elementi che contrastano con la qualificazione di inesistenza. Conseguentemente, nel caso in esame, anche qualora voglia considerarsi valido l'atto di recupero contestato, dovrebbe certamente essere ridotta la sanzione al 30% dovendosi identificare credito compensato come non spettante e non come inesistente.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Latina, che assume l'infondatezza del ricorso.
Sarebbe insussistente il dedotto vizio di violazione dell'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997 in quanto abrogato dal
D.Lgs. 13/2024. In tutti i casi, l'Ufficio ha comunque notificato lo schema d'atto n. TKFCR1600232/2024, instaurando il contraddittorio con la società, che ha trasmesso memorie difensive valutate non idonee.
Altresì infondata sarebbe la censura di illegittimità per mancanza della delega di firma in quanto il Dott.
Nominativo_1, sottoscrittore dell'atto, avrebbe agito su delega del Direttore Provinciale pro tempore della
4 Direzione Provinciale di Latina, in base alla disposizione di servizio del 10 luglio 2024 e al suo inquadramento nell'Area Funzionario.
Non sussisterebbe il vizio di mancata acquisizione del parere MIMIT in quanto la richiesta di parere costituisce facoltà discrezionale dell'Agenzia e non obbligo inderogabile.
Nel merito, l'Agenzia osserva che i corsi somministrati (Office 365, Excel, Word, marketing, ecc.) non rientrerebbero nelle tecnologie ammissibili per la formazione 4.0, riguardando conoscenze basilari di informatica e aspetti organizzativi non pertinenti all'attività di riparazione carrozzerie. Si osserva che il supplemento della Gazzetta Ufficiale richiamato da controparte non definisce le “attività ammissibili” ma, diversamente dal decreto del 4 maggio 2018, indica “gli ambiti” in cui tali attività formative possono essere erogate: questo giustifica l'estrema onnicomprensività del documento. Dovrebbe, pertanto, distinguersi tra
“attività ammissibili” ed “ambiti” in cui tali attività possono essere erogate. L'articolo 3 del decreto citato individua le “attività” ammissibili oggetto del beneficio fiscale, da identificarsi in quelle di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Secondo tale impostazione, costituirebbero attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyberfisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali. Nel caso di specie, nessuno dei corsi somministrati sarebbe riconducibile a tali categorie nè pertinenti rispetto alle peculiarità aziendali e all'attività svolta di riparazione di carrozzerie di autoveicoli;
sarebbero unicamente conferenti all'acquisizione di conoscenze di base afferenti all'alfabetizzazione informatica, alle strategie di marketing aziendale e al lavoro da remoto (cfr. tra i corsi indicati, “il galateo dello smart working”). L'Agenzia resistente richiama il parere tecnico del MISE (ora MIMIT) nr. 349806 del 20.11.2023, ove si ribadisce che non possono costituire elemento portante per la fruizione del credito i corsi aventi ad oggetto semplici conoscenze di base relativamente alla materia fiscale, contabile, gestione ed organizzazione aziendale, alfabetizzazione informatica, marketing e processi aziendali.
In merito all'eccezione circa l'irrilevanza della posizione della società Società_3 srl – che ha fornito il pacchetto di formazione 4.0 mentre la certificazione del credito è stata rilasciata dal sig. ON
ER - l'Agenzia osserva che tale società è sospettata di svolgere attività di commercializzare pacchetti
5 precostituiti di crediti d'imposta per formazione 4.0, al solo fine di consentire alle imprese/clienti di beneficiare di tali crediti, senza, tuttavia, fruirne realmente. Evidenzia che sia il sig. Nominativo_2 (legale rapp.te della società), che il sig. ON ER sono stati attinti da misura cautelare personale, disposta dal GIP del
Tribunale di Vallo della Lucania (proc. R.G.N.R. 798/22), con l'accusa di aver creato un vastissimo sistema di vendita di pacchetti formazione 4.0 fittizi. Tale circostanza, dunque, non potrebbe essere “irrilevante”, trattandosi di un forte elemento indiziario che va a corroborare quanto sopra esposto in ordine alla pseudo formazione impartita proprio dalla società Società_3 srl.
Infine, l'Agenzia osserva che il credito sarebbe stato correttamente qualificato come inesistente poiché mancano i requisiti sostanziali per la fruizione, trattandosi non di mero utilizzo scorretto ma di assenza dell'effettivo presupposto. La tesi di parte sarebbe erronea anche tenendo conto della nuova definizione di credito inesistente richiamata dal comma 4 dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/97, in vigore dal 29/06/2024. Il credito non sarebbe reale, perché sostenuto da documentazione non certa, inattendibile e, quindi, inesistente.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
si tratta, tuttavia, di un palese errore in quanto l'atto depositato si riferisce ad un ricorrente del tutto diverso.
Nelle memorie illustrative, il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, evidenziando:
• L'errore di deposito delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relative ad altro procedimento
• che le allegazioni di controparte, ossia il semplice ruolo, non permettono di comprendere il limite del potere in capo allo stesso funzionario che ha sottoscritto l'atto; in tutti i casi si tratterebbe di mera delega di firma, non idonea a conferire il potere di sottoscrizione;
• La mancata notifica dello schema d'atto di recupero prima dell'emissione dell'atto definitivo, obbligatorio con l'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023, che integra il rispetto del contraddittorio;
• La correttezza dei corsi svolti, confermata da perizia tecnica e da giurisprudenza di merito favorevole;
dall'esame della documentazione prodotta emergerebbe che i corsi svolti (es. Word, Excel, contabilità, marketing) sono riconducibili alle tecnologie abilitanti di cui all'art. 3 del DM 4/5/2018 (es. big data, cyber security, robotica, integrazione processi digitali).
• La contraddittorietà nella qualificazione del credito come inesistente a fronte della completezza documentale
All'udienza del 14.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
6 Secondo l'Agenzia, i corsi erogati al personale dipendente della società non rientrerebbero nel novero dei corsi ammissibili ai fini del credito per formazione 4.0 ed inoltre non sarebbero pertinenti con le attività indicate nell'art. 3 del decreto 4.05.2018.
L'asserto non può essere condiviso.
Il testo dell'Art. 2 del decreto interministeriale 4 maggio 2018 è chiaro nel prevedere che “Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura
e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali”, con una formulazione letterale che non lascia dubbi in ordine al fatto che qualunque tipologia di impresa può beneficiare della misura di vantaggio.
Anche l'ulteriore affermazione per la quale “nessuno dei corsi somministrati rientra nel novero di quelli considerati ammissibili ai fini della fruizione del credito di formazione 4.0” non è condivisibile.
Secondo l'art. 3 D.M. 2018, costituiscono attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
Secondo l'Agenzia, a nessuna di esse sarebbero riconducibili i corsi effettuati dalla ricorrente in materia di
“Corso intensivo Office 365; Access 365; Excel 365 (parte 1); Excel 365 (parte 2); Word 365; Power Point 365;
One drive;
Posta elettronica e Gmail;
Tecniche di presentazione PPT;
Indirizzo_1;8; ISO 9001_2015 (parte 1);
ISO 9001_2015 (parte 2) ; Elementi di informatica per Indirizzo_1 – parte 1; Elementi di informatica per Indirizzo_1
– parte 2; Public Speaking;
Comunicazione e Self coaching;
Il galateo dello smart working;
Social media
7 marketing; Dal mass marketing al marketing relazionale;
Web marketing;
Principi di marketing;
Strategie innovative per la valorizzazione del brand;
Media marketing;
Ufficio stampa;
”.
Senonchè, non v'è chi non veda che:
- l'archiviazione digitale tramite piattaforma “ONEDRIVE” rientra nel cloud computing;
- la ECDL (European Computer Driving Licence) è una certificazione che attesta le competenze informatiche di base e avanzate, riconosciuta a livello internazionale e, pertanto, rientra nell'integrazione digitale dei processi aziendali;
- lo stesso è a dirsi rispetto alla formazione negli applicativi del cd. “pacchetto OFFICE”, quali Access 365; Excel
365 (parte 1); Excel 365 (parte 2); Word 365; Power Point 365; Tecniche di presentazione PPT, che rientrano nella integrazione digitale dei processi aziendali e nella tematica della interfaccia uomo macchina.
A fronte di quanto osservato dall'Agenzia, secondo cui la norma non farebbe riferimento “all'acquisizione di conoscenze di base afferenti all'alfabetizzazione informatica, alle strategie di marketing aziendale e al lavoro da remoto”, si osserva che la ricorrente non ha vantato il credito per le sole attività formative “elementari”, ma ha inserito queste ultime nell'ambito di un più ampio percorso, finalizzato all'acquisizione delle competenze in materia di integrazione digitale dei processi aziendali e interfaccia uomo macchina.
Per quanto, poi, attiene alla “mancanza di una struttura tecnologica e digitale tale da supportare l'implementazione di industria 4.0.”, anche in tal caso si rileva che il suddetto requisito non è previsto nel citato
D.M. e che, sotto il profilo logico, è evidente che l'acquisto delle dotazioni informatiche segue e non precede l'acquisizione delle relative competenze.
D'altro canto, nella relazione illustrativa della L. n. 205/2017 si evidenzia: “Come espressamente previsto dalla legge, le attività di formazione assumono rilevanza ai fini dell'agevolazione tanto se finalizzate alla
“acquisizione” di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro
“consolidamento”: ciò implica, in altri termini, che le attività di formazione rilevano ai fini del beneficio tanto nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione e tanto se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze. Sott'altro profilo, inoltre, sembra opportuno precisare che, pur ricollegandosi il credito d'imposta formazione agli obiettivi del richiamato “Piano Nazionale Impresa 4.0”, la sua applicazione è, comunque, indipendente dalla circostanza che l'impresa fruisca anche delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016; vale a dire, delle agevolazioni per gli investimenti in (determinati) beni strumentali materiali e immateriali, necessari proprio alla realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e il cui ambito temporale è stato oggetto di proroga da parte della stessa
8 legge di stabilità 2018 contestualmente all'introduzione del beneficio che qui occupa. In punto di diritto, pertanto, possono accedere al CIF anche le imprese che non abbiano posto in essere investimenti in beni materiali “iperammortizzabili” e/o in beni immateriali “super-ammortizzabili”.
Rimane, così, definitivamente attestato che i corsi ammissibili sono anche quelli rivolti all'acquisizione di competenze in materia di tecnologia digitale e, dunque, si rivolgono anche a personale del tutto privo di tali conoscenze;
se così è - e non pare che vi possano essere dubbi - sarebbe assolutamente irrazionale limitare i corsi ammissibili solo a quelli aventi carattere «avanzato», dal momento che una tecnologia digitale con tale carattere è accessibile solo a chi sia in possesso già di evolute competenze «di base». Ne consegue che, accogliendo la tesi dell'Agenzia di circa l'individuazione del contenuto “tecnico” dei corsi ammissibili, quelli destinati alla “mera acquisizione” delle competenze digitali ne rimarrebbero esclusi, in chiaro contrasto con il disposto letterale di cui all'art. 1 co. 48 L.n. 205/2017 nonché dello stesso art. 3 co. 1 del D.M. 2018.
Sotto altro profilo, il fatto che possano certamente accedere alla misura in esame “tutte le imprese” indipendentemente “dalle dimensioni”, impedisce di ritenere che le attività ammissibili siano solo quelle connotate da contenuti tecnologici “elevati”, i quali non si vede come possano, anche solo in astratto, caratterizzare il processo produttivo un'azienda che – come recita il decreto interministeriale 4 maggio 2018 - si occupi di pesca, di acquacoltura o di produzione primaria di prodotti agricoli (ossia, la mera attività di coltivazione). Dunque, l'argomento basato sulla tipologia di attività di impresa svolta dalla ricorrente
“riparazione carrozzerie” è anch'esso destituito di fondamento.
Così come rimane chiarito al di là di ogni possibile dubbio che l'ammissibilità al beneficio fiscale non postula, quantomeno è necessariamente, che l'azienda si sia dotata di sofisticati strumenti digitali.Del tutto irrilevante è la segnalazione della Divisione Contribuenti – Settore Contrasto Illeciti – Sezione Territoriale Nord Est riguardante la società Società_3 Srl, che ha fornito la consulenza relativa ai corsi di formazione in oggetto, la quale “avrebbe venduto “pacchetti fiscali” relativi a corsi inesistenti”, atteso che non vi è la benchè minima notizia sulla sua fondatezza o meno.
La complessità delle questioni trattate ed il rilievo che in materia non sussistono univoci orientamenti giurisprudenziali giustificano, ad avviso della corte, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
14.11.2025
9 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RC RE ON Di MA
10
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente RESCIGNO MARCELLO, Relatore GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - ATTO RECUPERO n. TKFCR1600002 2025 CREDITO IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 977/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento dell'atto impugnato;
in subordine, dichiarare il credito non spettante, con rideterminazione della sanzione al 30%; condanna alle spese processuali
Resistente: Rigetto del ricorso, condanna della ricorrente alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.3.2025 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'atto n.
TKFCR1600002/2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate, dir. Prov. Latina provvedeva al recupero del credito di imposta derivante dalla formazione 4.0 dei dipendenti anno 2021 utilizzato in compensazione nel 2022, per un totale di € 27.848,55 e, dichiarando l'inesistenza dello stesso, applicava la sanzione del 100%.
Le motivazioni del recupero sono le seguenti.
Nessuno dei corsi erogati (Informatica di base (Office, Excel, Word, PowerPoint) - Posta elettronica e Gmail -
Tecniche di presentazione - Marketing e comunicazione - Elementi di informatica per ECDL) sarebbe conforme alle tecnologie previste dal Decreto MISE del maggio 2017 per il Piano Nazionale Industria 4.0.
A tal fine, viene richiamato il parere del MISE del 20.11.2023 secondo il quale non potrebbe essere ricondotta nell'ambito dell'attività di formazione 4.0., l'attività volta all'acquisizione di conoscenze di base afferenti alla materia fiscale, contabile e di gestione e organizzazione aziendale. La documentazione presenterebbe contenuti elementari, nonché generici ed incoerenti rispetto alle peculiarità aziendali e all'attività svolta di
RIPARAZIONE Dl CARROZZERIE Dl AUTOVEICOLI (452020), nonché completamente non attinenti alle aree tematiche previste dalla normativa (Legge n.205/2017 - art. 1, comma 48). L'attività formativa avrebbe avuto ad oggetto materie che comunque non rientrano nella normativa Formazione 4.0, né dal punto di vista temporale né nei contenuti, tipo ad es. gli elementi di informatica, ove tra i dispositivi delle memorie esterne o di massa vengono indicati "i dischetti", supporto ritenuto obsoleto gia' a partire dagli anni '90. Desterebbe “perplessità” anche la mancanza di infrastrutture informatiche di cui l'azienda non avrebbe documentato di essere dotata, elementi di per se non congruenti e comunque inidonei a giustificare un'attività di formazione pari ad
€74.605,56 in rapporto al totale costo del personale di €280.932,00 (B9); viene altresì prospettata la
2 circostanza che fosse previsto da accordo l'uso di personale esterno all'azienda in qualità di docente, mentre le attività di docenza, come emerge dalla rendicontazione, sono state svolte dall'amministratore della società sig.
Società_1. Infine, nell'atto impugnato si richiama il fatto che la società che ha svolto la consulenza relativa alla formazione del personale - "Società_3 S.r.l." - risulterebbe coinvolta in un'attività di vendita di "pacchetti fiscali" con creazione di documentazione fittizia per far beneficiare imprese di crediti d'imposta inesistenti.
La ricorrente assume l'illegittimità dell'atto sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione del contraddittorio preventivo
La ricorrente eccepisce la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, in violazione dell'art.
5-ter
D.Lgs. N. 218/97, con privazione della possibilità di far valere nella fase preprocessuale le proprie ragioni. Nel caso in esame, come emergerebbe dalla documentazione in tal sede allegata, la ricorrente avrebbe dimostrato le ragioni che avrebbe potuto far valere e che avrebbero potuto indurre il Fisco a valutare diversamente gli elementi a disposizione. Al contrario, nel verbale di accesso nonché nello stesso schema di atto gli accertatori non hanno posto domande mirate a comprendere l'assenza di organizzazione di mezzi contestata e, soprattutto, non hanno interpellato, ai fini della verifica, il rappresentante legale della società S&F srl.
2. Vizio di delega di firma
Si contesta la validità dell'atto per assenza di specifica delega scritta e di identificazione del potere di firma del funzionario delegato sottoscrittore, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973.
3. Mancato intervento del MIMIT
La ricorrente premette che il parere del MIMIT indicato nell'atto di recupero risulta riferito ad altra società esercente una diversa attività di impresa e pertanto non potrebbe essere utilizzato nell'ipotesi di specie;
lamenta quindi che l'Agenzia delle Entrate abbia valutato autonomamente questioni di carattere tecnico – la cui cognizione non è in suo possesso - senza richiedere il parere del MISE, come previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto interministeriale 4 maggio 2018.
4. Ammissibilità dei corsi di formazione
La società contesta la valutazione dell'Agenzia circa l'inadeguatezza dei corsi svolti (Office 365, Excel, Word, marketing, ecc.) rispetto alle tecnologie abilitanti previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 4 maggio 2018. La ricorrente, invocando vari precedenti di questa stessa Corte, sostiene che tali corsi rientrerebbero negli ambiti previsti dalla normativa, in particolare nell'"integrazione digitale dei processi aziendali".
Poiché sono ammessi tutti i settori economici, ivi compresa la “lavorazione degli alimenti” e la “conservazione degli alimenti”, la tesi secondo cui l'ammissibilità del beneficio sarebbe limitato alle sole tecnologie applicate
3 agli ambiti di cui all'allegato A finirebbe per condurre alla disapplicazione dell'art. 2 d.m. 2018, che ricomprende espressamente anche le imprese che esercitano la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, attività, queste, anch'esse non presenti nell'allegato A. In tema di attinenza dei corsi rispetto all'attività, la ricorrente evidenzia che anche un'impresa di vendita di carni e prodotti alimentari – anche mediante sistemi di e-commerce – può voler digitalizzare una fase dei processi aziendali sia nell'ottica di un'informatizzazione delle procedure d'acquisto e di vendita dei prodotti, che di gestione da remoto di determinate attività, tracciamento ed archiviazione di procedure amministrative e sanitarie. Assume che lo stesso Decreto del Mise elenca solo ed esclusivamente degli ambiti di formazione e non specifici corsi di formazione. La normativa lascerebbe, pertanto, ampio spazio alla valutazione e alla scelta dei corsi che ogni società può ritenere opportuni per la crescita dei propri dipendenti nell'ambito della tecnologia 4.0. A tal proposito, la ricorrente produce perizia al fine di asseverare e confermare la spettanza del credito per i corsi effettuati. Da tale perizia si evince che i corsi effettuati rientrano nelle categorie indicate dal MISE e nello specifico, per la maggior parte di essi, nella categoria inerente alla “integrazione digitale dei processi aziendali”.
Conseguentemente, l'acquisizione di competenze tecnologiche sarebbe rivolta anche a soggetti che non sono in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione.
5. Erronea qualificazione del credito
In subordine, si contesta la qualificazione del credito come "inesistente" anziché "non spettante". Assume la ricorrente che un credito deve considerarsi inesistente quando mancano i presupposti costitutivi e l'inesistenza non sia riscontrabile attraverso controlli automatizzati. Nel caso di specie, la documentazione del progetto formativo risulterebbe completa e il credito è stato regolarmente dichiarato, elementi che contrastano con la qualificazione di inesistenza. Conseguentemente, nel caso in esame, anche qualora voglia considerarsi valido l'atto di recupero contestato, dovrebbe certamente essere ridotta la sanzione al 30% dovendosi identificare credito compensato come non spettante e non come inesistente.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Latina, che assume l'infondatezza del ricorso.
Sarebbe insussistente il dedotto vizio di violazione dell'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997 in quanto abrogato dal
D.Lgs. 13/2024. In tutti i casi, l'Ufficio ha comunque notificato lo schema d'atto n. TKFCR1600232/2024, instaurando il contraddittorio con la società, che ha trasmesso memorie difensive valutate non idonee.
Altresì infondata sarebbe la censura di illegittimità per mancanza della delega di firma in quanto il Dott.
Nominativo_1, sottoscrittore dell'atto, avrebbe agito su delega del Direttore Provinciale pro tempore della
4 Direzione Provinciale di Latina, in base alla disposizione di servizio del 10 luglio 2024 e al suo inquadramento nell'Area Funzionario.
Non sussisterebbe il vizio di mancata acquisizione del parere MIMIT in quanto la richiesta di parere costituisce facoltà discrezionale dell'Agenzia e non obbligo inderogabile.
Nel merito, l'Agenzia osserva che i corsi somministrati (Office 365, Excel, Word, marketing, ecc.) non rientrerebbero nelle tecnologie ammissibili per la formazione 4.0, riguardando conoscenze basilari di informatica e aspetti organizzativi non pertinenti all'attività di riparazione carrozzerie. Si osserva che il supplemento della Gazzetta Ufficiale richiamato da controparte non definisce le “attività ammissibili” ma, diversamente dal decreto del 4 maggio 2018, indica “gli ambiti” in cui tali attività formative possono essere erogate: questo giustifica l'estrema onnicomprensività del documento. Dovrebbe, pertanto, distinguersi tra
“attività ammissibili” ed “ambiti” in cui tali attività possono essere erogate. L'articolo 3 del decreto citato individua le “attività” ammissibili oggetto del beneficio fiscale, da identificarsi in quelle di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Secondo tale impostazione, costituirebbero attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyberfisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali. Nel caso di specie, nessuno dei corsi somministrati sarebbe riconducibile a tali categorie nè pertinenti rispetto alle peculiarità aziendali e all'attività svolta di riparazione di carrozzerie di autoveicoli;
sarebbero unicamente conferenti all'acquisizione di conoscenze di base afferenti all'alfabetizzazione informatica, alle strategie di marketing aziendale e al lavoro da remoto (cfr. tra i corsi indicati, “il galateo dello smart working”). L'Agenzia resistente richiama il parere tecnico del MISE (ora MIMIT) nr. 349806 del 20.11.2023, ove si ribadisce che non possono costituire elemento portante per la fruizione del credito i corsi aventi ad oggetto semplici conoscenze di base relativamente alla materia fiscale, contabile, gestione ed organizzazione aziendale, alfabetizzazione informatica, marketing e processi aziendali.
In merito all'eccezione circa l'irrilevanza della posizione della società Società_3 srl – che ha fornito il pacchetto di formazione 4.0 mentre la certificazione del credito è stata rilasciata dal sig. ON
ER - l'Agenzia osserva che tale società è sospettata di svolgere attività di commercializzare pacchetti
5 precostituiti di crediti d'imposta per formazione 4.0, al solo fine di consentire alle imprese/clienti di beneficiare di tali crediti, senza, tuttavia, fruirne realmente. Evidenzia che sia il sig. Nominativo_2 (legale rapp.te della società), che il sig. ON ER sono stati attinti da misura cautelare personale, disposta dal GIP del
Tribunale di Vallo della Lucania (proc. R.G.N.R. 798/22), con l'accusa di aver creato un vastissimo sistema di vendita di pacchetti formazione 4.0 fittizi. Tale circostanza, dunque, non potrebbe essere “irrilevante”, trattandosi di un forte elemento indiziario che va a corroborare quanto sopra esposto in ordine alla pseudo formazione impartita proprio dalla società Società_3 srl.
Infine, l'Agenzia osserva che il credito sarebbe stato correttamente qualificato come inesistente poiché mancano i requisiti sostanziali per la fruizione, trattandosi non di mero utilizzo scorretto ma di assenza dell'effettivo presupposto. La tesi di parte sarebbe erronea anche tenendo conto della nuova definizione di credito inesistente richiamata dal comma 4 dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/97, in vigore dal 29/06/2024. Il credito non sarebbe reale, perché sostenuto da documentazione non certa, inattendibile e, quindi, inesistente.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
si tratta, tuttavia, di un palese errore in quanto l'atto depositato si riferisce ad un ricorrente del tutto diverso.
Nelle memorie illustrative, il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, evidenziando:
• L'errore di deposito delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relative ad altro procedimento
• che le allegazioni di controparte, ossia il semplice ruolo, non permettono di comprendere il limite del potere in capo allo stesso funzionario che ha sottoscritto l'atto; in tutti i casi si tratterebbe di mera delega di firma, non idonea a conferire il potere di sottoscrizione;
• La mancata notifica dello schema d'atto di recupero prima dell'emissione dell'atto definitivo, obbligatorio con l'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023, che integra il rispetto del contraddittorio;
• La correttezza dei corsi svolti, confermata da perizia tecnica e da giurisprudenza di merito favorevole;
dall'esame della documentazione prodotta emergerebbe che i corsi svolti (es. Word, Excel, contabilità, marketing) sono riconducibili alle tecnologie abilitanti di cui all'art. 3 del DM 4/5/2018 (es. big data, cyber security, robotica, integrazione processi digitali).
• La contraddittorietà nella qualificazione del credito come inesistente a fronte della completezza documentale
All'udienza del 14.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
6 Secondo l'Agenzia, i corsi erogati al personale dipendente della società non rientrerebbero nel novero dei corsi ammissibili ai fini del credito per formazione 4.0 ed inoltre non sarebbero pertinenti con le attività indicate nell'art. 3 del decreto 4.05.2018.
L'asserto non può essere condiviso.
Il testo dell'Art. 2 del decreto interministeriale 4 maggio 2018 è chiaro nel prevedere che “Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura
e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali”, con una formulazione letterale che non lascia dubbi in ordine al fatto che qualunque tipologia di impresa può beneficiare della misura di vantaggio.
Anche l'ulteriore affermazione per la quale “nessuno dei corsi somministrati rientra nel novero di quelli considerati ammissibili ai fini della fruizione del credito di formazione 4.0” non è condivisibile.
Secondo l'art. 3 D.M. 2018, costituiscono attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
Secondo l'Agenzia, a nessuna di esse sarebbero riconducibili i corsi effettuati dalla ricorrente in materia di
“Corso intensivo Office 365; Access 365; Excel 365 (parte 1); Excel 365 (parte 2); Word 365; Power Point 365;
One drive;
Posta elettronica e Gmail;
Tecniche di presentazione PPT;
Indirizzo_1;8; ISO 9001_2015 (parte 1);
ISO 9001_2015 (parte 2) ; Elementi di informatica per Indirizzo_1 – parte 1; Elementi di informatica per Indirizzo_1
– parte 2; Public Speaking;
Comunicazione e Self coaching;
Il galateo dello smart working;
Social media
7 marketing; Dal mass marketing al marketing relazionale;
Web marketing;
Principi di marketing;
Strategie innovative per la valorizzazione del brand;
Media marketing;
Ufficio stampa;
”.
Senonchè, non v'è chi non veda che:
- l'archiviazione digitale tramite piattaforma “ONEDRIVE” rientra nel cloud computing;
- la ECDL (European Computer Driving Licence) è una certificazione che attesta le competenze informatiche di base e avanzate, riconosciuta a livello internazionale e, pertanto, rientra nell'integrazione digitale dei processi aziendali;
- lo stesso è a dirsi rispetto alla formazione negli applicativi del cd. “pacchetto OFFICE”, quali Access 365; Excel
365 (parte 1); Excel 365 (parte 2); Word 365; Power Point 365; Tecniche di presentazione PPT, che rientrano nella integrazione digitale dei processi aziendali e nella tematica della interfaccia uomo macchina.
A fronte di quanto osservato dall'Agenzia, secondo cui la norma non farebbe riferimento “all'acquisizione di conoscenze di base afferenti all'alfabetizzazione informatica, alle strategie di marketing aziendale e al lavoro da remoto”, si osserva che la ricorrente non ha vantato il credito per le sole attività formative “elementari”, ma ha inserito queste ultime nell'ambito di un più ampio percorso, finalizzato all'acquisizione delle competenze in materia di integrazione digitale dei processi aziendali e interfaccia uomo macchina.
Per quanto, poi, attiene alla “mancanza di una struttura tecnologica e digitale tale da supportare l'implementazione di industria 4.0.”, anche in tal caso si rileva che il suddetto requisito non è previsto nel citato
D.M. e che, sotto il profilo logico, è evidente che l'acquisto delle dotazioni informatiche segue e non precede l'acquisizione delle relative competenze.
D'altro canto, nella relazione illustrativa della L. n. 205/2017 si evidenzia: “Come espressamente previsto dalla legge, le attività di formazione assumono rilevanza ai fini dell'agevolazione tanto se finalizzate alla
“acquisizione” di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro
“consolidamento”: ciò implica, in altri termini, che le attività di formazione rilevano ai fini del beneficio tanto nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione e tanto se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze. Sott'altro profilo, inoltre, sembra opportuno precisare che, pur ricollegandosi il credito d'imposta formazione agli obiettivi del richiamato “Piano Nazionale Impresa 4.0”, la sua applicazione è, comunque, indipendente dalla circostanza che l'impresa fruisca anche delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016; vale a dire, delle agevolazioni per gli investimenti in (determinati) beni strumentali materiali e immateriali, necessari proprio alla realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e il cui ambito temporale è stato oggetto di proroga da parte della stessa
8 legge di stabilità 2018 contestualmente all'introduzione del beneficio che qui occupa. In punto di diritto, pertanto, possono accedere al CIF anche le imprese che non abbiano posto in essere investimenti in beni materiali “iperammortizzabili” e/o in beni immateriali “super-ammortizzabili”.
Rimane, così, definitivamente attestato che i corsi ammissibili sono anche quelli rivolti all'acquisizione di competenze in materia di tecnologia digitale e, dunque, si rivolgono anche a personale del tutto privo di tali conoscenze;
se così è - e non pare che vi possano essere dubbi - sarebbe assolutamente irrazionale limitare i corsi ammissibili solo a quelli aventi carattere «avanzato», dal momento che una tecnologia digitale con tale carattere è accessibile solo a chi sia in possesso già di evolute competenze «di base». Ne consegue che, accogliendo la tesi dell'Agenzia di circa l'individuazione del contenuto “tecnico” dei corsi ammissibili, quelli destinati alla “mera acquisizione” delle competenze digitali ne rimarrebbero esclusi, in chiaro contrasto con il disposto letterale di cui all'art. 1 co. 48 L.n. 205/2017 nonché dello stesso art. 3 co. 1 del D.M. 2018.
Sotto altro profilo, il fatto che possano certamente accedere alla misura in esame “tutte le imprese” indipendentemente “dalle dimensioni”, impedisce di ritenere che le attività ammissibili siano solo quelle connotate da contenuti tecnologici “elevati”, i quali non si vede come possano, anche solo in astratto, caratterizzare il processo produttivo un'azienda che – come recita il decreto interministeriale 4 maggio 2018 - si occupi di pesca, di acquacoltura o di produzione primaria di prodotti agricoli (ossia, la mera attività di coltivazione). Dunque, l'argomento basato sulla tipologia di attività di impresa svolta dalla ricorrente
“riparazione carrozzerie” è anch'esso destituito di fondamento.
Così come rimane chiarito al di là di ogni possibile dubbio che l'ammissibilità al beneficio fiscale non postula, quantomeno è necessariamente, che l'azienda si sia dotata di sofisticati strumenti digitali.Del tutto irrilevante è la segnalazione della Divisione Contribuenti – Settore Contrasto Illeciti – Sezione Territoriale Nord Est riguardante la società Società_3 Srl, che ha fornito la consulenza relativa ai corsi di formazione in oggetto, la quale “avrebbe venduto “pacchetti fiscali” relativi a corsi inesistenti”, atteso che non vi è la benchè minima notizia sulla sua fondatezza o meno.
La complessità delle questioni trattate ed il rilievo che in materia non sussistono univoci orientamenti giurisprudenziali giustificano, ad avviso della corte, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
14.11.2025
9 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RC RE ON Di MA
10