Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5831/2024 R.g.
n…..…….. Reg. sent. n……….... Cron. n……….... Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott. Gianluca FIORELLA - presidente - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. - dott. Michele GRANDE - giudice –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 21.02.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5831 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale e divorzio”;
promosso da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Parte_1 C.F._1
Monteforte, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio De Filippi, Controparte_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 07.01.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano le condizioni della separazione.
Con la partecipazione del P.M. in sede. Fatto e diritto
Preso atto del matrimonio celebrato in Lecce da e Parte_1 Controparte_1 il 14.11.2016, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 07.01.2025, chiedevano di definire la presente controversia alle seguenti condizioni: 1) Affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre ed esercizio del diritto di visita paterno come indicato in ricorso, ossia due pomeriggi a settimana dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e trascorrerà con la stessa due weekend del mese, a partire dal sabato mattina fino alla domenica sera, possibilmente a fine settimana alternati salvo impegni lavorativi improrogabili. Per ciò che concerne le festività, la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre ad anni alterni. L'ultimo dell'anno con la madre e il primo dell'anno con il padre ad anni alterni. La Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre ad anni alterni. La minore trascorrerà il compleanno della mamma unitamente alla stessa a prescindere del diritto di visita e lo stesso varrà per il compleanno del padre. Il compleanno della piccola sarà festeggiato a pranzo con la madre e la famiglia della madre e
2) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando entro il giorno 30 € 200,00 in favore di e parteciperà al 50% delle spese straordinarie come regolamentate Parte_1 dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
3) L'A.U.U. per sarà percepito in favore di al 100%. Per_1 Parte_1 Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo siano meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della figlia minore oltre ad essere rispettoso del principio della bigenitorialità. Per_1 Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio richiesta da entrambe le parti.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1 08.05.1987, e nato a [...] il [...], che contrassero matrimonio in Lecce il Controparte_1
14.11.2016 (Atto n. 300, Parte II, Serie A, Anno 2016), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo. Lecce, 27.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA