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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1519/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castiglione Cosentino - Piazza Vittorio Veneto 87040 Castiglione Cosentino CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5390/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3613 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_1 chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_1 insiste per il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, dell'avviso di accertamento n.
3613 del 26.10.2020, notificato il 26.01.2021, con il quale il Comune di Castiglione Cosentino richiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2015, in relazione a diversi terreni di proprietà del ricorrente, contestando l'omesso o parziale versamento sulla base della natura edificabile delle aree.Il contribuente ricorreva in primo grado eccependo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica postale, l'incostituzionalità della proroga dei termini di decadenza prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 e, nel merito, la carenza del presupposto impositivo, sostenendo che nell'anno 2015 i terreni avessero natura agricola, in quanto il
Comune era privo di uno strumento urbanistico generale adottato capace di conferire edificabilità alle aree.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 5390/2023, rigettava il ricorso.
I primi giudici ritenevano valida la notifica e legittima la proroga dei termini di accertamento. Nel merito, la
Corte affermava che il ricorrente non aveva fornito prova contraria circa la natura dei terreni, rilevando che le delibere comunali prodotte (relative all'approvazione del PSA nel 2017 e del Regolamento Edilizio nel
2020) non escludevano la sussistenza di un precedente Piano Regolatore Generale che rendesse i fondi edificabili già nel 2015.Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, censurando la sentenza per diversi motivi. L'appellante ha riproposto l'eccezione di inesistenza della notifica e di decadenza del potere impositivo per illegittimità della proroga dei termini. In punto di merito, ha contestato l'errata valutazione della documentazione urbanistica, ribadendo che il Comune ha adottato il Piano Strutturale Associato (PSA) solo con delibera n. 41 del 23/11/2017 e il Regolamento Urbanistico Edilizio (REU) con delibera n. 20 del
17/09/2020. Pertanto, nel 2015, mancava il presupposto dell'edificabilità ai sensi dell'art. 36 D.L. 223/2006.
A supporto, ha prodotto la sentenza n. 8955/2024 della CGT di primo grado di Cosenza (Sez. 10) che, per i medesimi terreni e per l'anno 2018, ha annullato l'accertamento accogliendo la tesi della non edificabilità fino all'approvazione del REU. Si è costituito il Comune di Castiglione Cosentino, eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità e difetto di specificità dei motivi. Nel merito, l'Ente ha sostenuto che l'area era edificabile sin dall'adozione degli strumenti urbanistici, avvenuta precedentemente all'approvazione del 2017,
e ha difeso la legittimità della proroga dei termini per l'emergenza pandemica.All'udienza pubblica, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, con assorbimento delle ulteriori questioni pregiudiziali e preliminari.
La questione dirimente attiene alla sussistenza del presupposto impositivo, ovvero alla qualificazione urbanistica dei terreni oggetto di accertamento nell'anno 2015. Ai fini dell'applicazione dell'IMU, un'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, come previsto dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006. Tuttavia, è onere dell'Amministrazione provare che, nell'annualità accertata, tale adozione fosse già perfezionata.
Dall'esame della documentazione in atti, e contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, emerge che la natura edificabile dei terreni non può dirsi sussistente per l'anno 2015. L'appellante ha documentalmente provato che il Comune di Castiglione Cosentino ha adottato e approvato gli strumenti urbanistici rilevanti in epoca successiva all'anno d'imposta in contestazione. Nello specifico, la delibera di approvazione del Piano Strutturale Associato (P.S.A.) è la n. 41 del 23/11/2017, pubblicata solo nel 2018, mentre il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.E.U.), necessario per completare la disciplina urbanistica, è stato approvato con la delibera consiliare n. 20 del 17/09/2020,.
La Corte di primo grado ha errato nel ritenere "non rilevante" tale documentazione e nel presumere la vigenza di un precedente P.R.G. senza che l'Ente impositore ne fornisse prova concreta o indicasse gli specifici atti di adozione antecedenti al 2015 capaci di conferire lo ius aedificandi. La tesi dell'appellante trova peraltro autorevole conferma nella sentenza n. 8955/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza
(Sez. 10), prodotta in questo grado di giudizio. Tale pronuncia, riguardante le medesime parti e i medesimi terreni per l'annualità 2018, ha accertato che "Il Regolamento Urbanistico Edilizio è stato approvato con delibera n. 20 del 17.09.2020 e da quella data i terreni possono considerarsi con destinazione urbanistica
'edificabili' [...] non possono essere considerati i valori di riferimento delle aree fabbricabili stabiliti con deliberazione [...] del 2018",,.
Ne consegue che, in assenza di uno strumento urbanistico adottato che qualificasse le aree come edificabili nel 2015, i terreni dovevano mantenere la loro natura agricola originaria, con conseguente inapplicabilità dell'IMU come richiesta dall'Ente, mancando il presupposto impositivo della fabbricabilità. L'accoglimento del motivo di merito rende superfluo l'esame delle doglianze relative alla notifica e alla costituzionalità della proroga dei termini, le quali restano assorbite.
La riforma della sentenza impugnata comporta la rideterminazione del regime delle spese. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza dell'Ente, si stima equo liquidare le spese del doppio grado di giudizio nella misura complessiva di Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di parte appellante, Avv.ti Difensore_1, Difensore_2 e Difensore_3, che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1519/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castiglione Cosentino - Piazza Vittorio Veneto 87040 Castiglione Cosentino CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5390/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3613 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_1 chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_1 insiste per il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, dell'avviso di accertamento n.
3613 del 26.10.2020, notificato il 26.01.2021, con il quale il Comune di Castiglione Cosentino richiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2015, in relazione a diversi terreni di proprietà del ricorrente, contestando l'omesso o parziale versamento sulla base della natura edificabile delle aree.Il contribuente ricorreva in primo grado eccependo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica postale, l'incostituzionalità della proroga dei termini di decadenza prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 e, nel merito, la carenza del presupposto impositivo, sostenendo che nell'anno 2015 i terreni avessero natura agricola, in quanto il
Comune era privo di uno strumento urbanistico generale adottato capace di conferire edificabilità alle aree.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 5390/2023, rigettava il ricorso.
I primi giudici ritenevano valida la notifica e legittima la proroga dei termini di accertamento. Nel merito, la
Corte affermava che il ricorrente non aveva fornito prova contraria circa la natura dei terreni, rilevando che le delibere comunali prodotte (relative all'approvazione del PSA nel 2017 e del Regolamento Edilizio nel
2020) non escludevano la sussistenza di un precedente Piano Regolatore Generale che rendesse i fondi edificabili già nel 2015.Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, censurando la sentenza per diversi motivi. L'appellante ha riproposto l'eccezione di inesistenza della notifica e di decadenza del potere impositivo per illegittimità della proroga dei termini. In punto di merito, ha contestato l'errata valutazione della documentazione urbanistica, ribadendo che il Comune ha adottato il Piano Strutturale Associato (PSA) solo con delibera n. 41 del 23/11/2017 e il Regolamento Urbanistico Edilizio (REU) con delibera n. 20 del
17/09/2020. Pertanto, nel 2015, mancava il presupposto dell'edificabilità ai sensi dell'art. 36 D.L. 223/2006.
A supporto, ha prodotto la sentenza n. 8955/2024 della CGT di primo grado di Cosenza (Sez. 10) che, per i medesimi terreni e per l'anno 2018, ha annullato l'accertamento accogliendo la tesi della non edificabilità fino all'approvazione del REU. Si è costituito il Comune di Castiglione Cosentino, eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità e difetto di specificità dei motivi. Nel merito, l'Ente ha sostenuto che l'area era edificabile sin dall'adozione degli strumenti urbanistici, avvenuta precedentemente all'approvazione del 2017,
e ha difeso la legittimità della proroga dei termini per l'emergenza pandemica.All'udienza pubblica, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, con assorbimento delle ulteriori questioni pregiudiziali e preliminari.
La questione dirimente attiene alla sussistenza del presupposto impositivo, ovvero alla qualificazione urbanistica dei terreni oggetto di accertamento nell'anno 2015. Ai fini dell'applicazione dell'IMU, un'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, come previsto dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006. Tuttavia, è onere dell'Amministrazione provare che, nell'annualità accertata, tale adozione fosse già perfezionata.
Dall'esame della documentazione in atti, e contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, emerge che la natura edificabile dei terreni non può dirsi sussistente per l'anno 2015. L'appellante ha documentalmente provato che il Comune di Castiglione Cosentino ha adottato e approvato gli strumenti urbanistici rilevanti in epoca successiva all'anno d'imposta in contestazione. Nello specifico, la delibera di approvazione del Piano Strutturale Associato (P.S.A.) è la n. 41 del 23/11/2017, pubblicata solo nel 2018, mentre il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.E.U.), necessario per completare la disciplina urbanistica, è stato approvato con la delibera consiliare n. 20 del 17/09/2020,.
La Corte di primo grado ha errato nel ritenere "non rilevante" tale documentazione e nel presumere la vigenza di un precedente P.R.G. senza che l'Ente impositore ne fornisse prova concreta o indicasse gli specifici atti di adozione antecedenti al 2015 capaci di conferire lo ius aedificandi. La tesi dell'appellante trova peraltro autorevole conferma nella sentenza n. 8955/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza
(Sez. 10), prodotta in questo grado di giudizio. Tale pronuncia, riguardante le medesime parti e i medesimi terreni per l'annualità 2018, ha accertato che "Il Regolamento Urbanistico Edilizio è stato approvato con delibera n. 20 del 17.09.2020 e da quella data i terreni possono considerarsi con destinazione urbanistica
'edificabili' [...] non possono essere considerati i valori di riferimento delle aree fabbricabili stabiliti con deliberazione [...] del 2018",,.
Ne consegue che, in assenza di uno strumento urbanistico adottato che qualificasse le aree come edificabili nel 2015, i terreni dovevano mantenere la loro natura agricola originaria, con conseguente inapplicabilità dell'IMU come richiesta dall'Ente, mancando il presupposto impositivo della fabbricabilità. L'accoglimento del motivo di merito rende superfluo l'esame delle doglianze relative alla notifica e alla costituzionalità della proroga dei termini, le quali restano assorbite.
La riforma della sentenza impugnata comporta la rideterminazione del regime delle spese. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza dell'Ente, si stima equo liquidare le spese del doppio grado di giudizio nella misura complessiva di Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di parte appellante, Avv.ti Difensore_1, Difensore_2 e Difensore_3, che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione