Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
La colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere integrata anche da comportamenti deontologicamente scorretti, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto idonea ad integrare la colpa grave "de qua" la richiesta di ausilio a persone legate ad ambienti criminali per partecipare a gare di appalto e successivamente ripartire con costoro gli utili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2010, n. 18152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18152 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 09/02/2010
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 244
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1724/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI VI N. IL 24/02/1954;
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 69/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 21/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO IT, che ha concluso per il rigetto;
lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'Avv. Crescimanno Francesco, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 21/10/2008 la Corte di Appello di Palermo, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da SI IT. Il ricorrente, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Palermo in data 23/1/2001, con l'imputazione di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. (concorso esterno in associazione mafiosa), era rimasto detenuto dal 27/1/2001 fino al 5/2/2001 (misura revocata dal GIP dopo gli interrogatori di garanzia), per complessivi giorni 10. Successivamente, con sentenza del 20/2/2006 del Tribunale di Palermo (irrevocabile l'8/7/06), era stato assolto per non aver commesso il fatto. Chiedeva pertanto la liquidazione di una somma a titolo di equa riparazione. A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato sussistere la colpa grave del ricorrente in nesso eziologico con la carcerazione patita. In particolare da attività di indagine era risultato che:
- la famiglia mafiosa di IN si era attiva al fine di aggiudicarsi gare di appalti pubblici;
- da intercettazioni telefoniche era emerso OT IT e la moglie OL SA erano interessati all'appalto per la discarica di IN con l'appoggio della famiglia mafiosa TA di RT;
- il OT in sostanza si era affidato all'esponente malavitoso al fine di ottenere rassicurazioni circa la possibilità di intraprendere l'attività economica, anche in spregio alla regolarità dell'appalto.
Il Tribunale aveva assolto il OT e la moglie OL M. AR, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, perché la riprovevole connivenza dell'imputato con i mafiosi non era sicuro avesse oltrepassato il limite oltre il quale si configurava il concorso. Sulla base di tali elementi la Corte di merito ha rigettato la domanda di riparazione evidenziando come la condotta tenuta, proprio per la sua colposa e fattiva ambiguità, aveva concorso a determinare l'errore del giudice.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo il difetto della motivazione, laddove il giudice della riparazione, aveva travisato il contenuto della sentenza di assoluzione, citando mere valutazioni di carattere etico ed obliterando, invece, il percorso argomentativo che aveva condotto all'assoluzione. I colloqui telefonici del LE e US non potevano costituire prova di condotte gravemente colpose, in quanto riferiti ad affari leciti ed intercorsi tra persone all'epoca incensurate.
Con memoria depositata il 3/2/2010 il OT ribadiva le censure esposte nel ricorso.
L'Avvocatura dello Stato ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
il P.G. per il suo rigetto.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Invero il giudice della riparazione, basandosi su fatti concreti, deve valutare non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. 2895/05, Mazzei). Nel caso di specie la Corte di merito ha motivato in modo congruo e logico in ordine alla condotta del ricorrente ed alla sua idoneità ad ingenerare nell'autorità, che ha disposto la privazione della sua libertà, il convincimento del suo concorso esterno nell'attività associati va, ciò senza alcun travisamento dei fatti di causa. Invero nella sentenza di assoluzione (la cui lettura si impone per il lamentato travisamento) il giudice del merito ha ancorato i suoi giudizi negativi sul OT e la moglie ad elementi di prova concreti, sebbene non idonei ad un pronuncia di condanna. In particolare:
- le sentenze di condanna a carico di LE SE e OL SE avevano acclarato il loro inserimento e quello di US IO nel sistema mafioso degli appalti pubblici;
- da attività di indagini e dalle intercettazioni era emerso che costoro erano interessati tra l'altro all'appalto per il risanamento della discarica di IN (PA);
- in un'intercettazione del 4/6/1999 il LE, conversando con il US, gli riferisce del colloquio avuto con la OL AR AR, moglie del OT, la quale gli aveva detto che, trovandosi in condizioni economiche critiche e non essendovi abituata, aveva contattato "zu NE ("zu Nono", zu Nini") di RT per avere il consenso ad intervenire nei lavori di IN. Su richiesta di "zu NE aveva indicato esso LE come suo referente di fiducia ed esecutore dei lavori con cui dividere gli utili;
- successivamente era stato acclarato che i coniugi OT erano stati esautorati dall'affare dai fratelli D'AN di IN. Ha osservato il Tribunale, nella sentenza di assoluzione, che il comportamento dei coniugi OT era stata "un'odiosa ed azzardata forma di connivenza rispetto a certe logiche mafiose che.... reggono la spartizione di lavori e subappalti...".
Alla luce di quanto esposto ben può dirsi che la Corte di Appello, nel motivare la sua decisione, non abbia travisato le emergenze delle indagini riportate nella sentenza di assoluzione.
Invero il giudice della riparazione, per la valutazione della condotta tenuta dall'instante ai fini dell'equo indennizzo, può tener conto anche di scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie ad una data professione, qualificano di colpa la condotta dell'agente (cfr. Cass. 4, 1516/92, Pasqualin). Nel caso di specie, la richiesta di ausilio a persone legate ad ambienti criminali (di cui la OL non vuoi riferire al suo interlocutore neanche il nome), per partecipare a gare di appalto e successivamente ripartire con costoro gli utili, non costituisce una condotta deontologicamente corretta ed in linea con le regole che governano la partecipazione di imprenditori alle gare pubbliche. La connivenza e l'accondiscendenza verso persone legate ad ambienti mafiosi ed alla loro logica, integra una condotta gravemente colposa ed idonea a generare l'errore del giudice, soprattutto quando questi, come nel caso di specie, è chiamato a valutare condotte di concorso esterno. Per quanto detto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il ricorrente va inoltre condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dal Ministero delle Finanze e dell'Economia, che si liquidano in complessivi Euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di Euro 1.000 in favore del Ministero delle Finanze e dell'Economia. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010