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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1330 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, riunita con il giudizio R.G. 1350/2024,
TRA
codice fiscale e Parte_1 C.F._1 Parte_2 codice fiscale , entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._2 atti, dall'Avv. AN BU, elettivamente domiciliati nel suo studio in Latina via
G.B. Vico 35; opponenti
e per essa Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Michela Paolelli e
GI TO, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata nel loto studio in
Latina Viale dello Statuto n. 19; opposta
E
per essa la mandataria rappresentata Controparte_3 CP_4
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Ferrari, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via Luigi Lilio n. 95; opposta
(nonché parte che ha riassunto il giudizio riunito R.G. 1350/2024)
Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5
, tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'avv. Parte_6
AN BU, domiciliati nel suo studio in Latina, via G.B. Vico 35; opposti costituiti nel giudizio riassunto da R.G. 1350/2024 Controparte_3 riunito
1 [...]
Controparte_5 opposti contumaci
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Sostituita l'udienza dell'8.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod. proc. civ. con provvedimento comunicato il 13.10.2025;
Conclusioni di e : “accertare e dichiarare il difetto di Parte_1 Parte_2 legittimazione e di titolarità dei convenuti sugli asseriti titoli di credito decreto ingiuntivo
238/99 e finanziamento del 1991 oggetto dell'esecuzione 10014/2006, […] accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto Ingiuntivo n.238/99 per mancata corresponsione della somma mutuata per lo scopo convenuto […] accertare e dichiarare, in subordine, che il Decreto Ingiuntivo n.238/99 ha previsto soltanto il tasso di interesse dell'11,50%, tra l'altro oltre soglia, solo ed esclusivamente per il limitato periodo di 18 mesi e non annualmente […]; accertare e dichiarare, in subordine, la nullità e/o inefficacia del contratto di finanziamento del 1991 accertare e dichiarare, in ogni caso,
l'inesistenza del diritto di credito dei convenuti perché privi di titolo con conseguente dichiarazione di illegittimità e/o nullità ed inefficacia dell'esecuzione RG 10014/06, condannare i convenuti al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dagli attori […]”.
Conclusioni di “accertare e dichiarare la legittimazione ad agire Controparte_1 di e per essa nel merito: Controparte_1 Controparte_2 rigettare la domanda attrice perchè infondata in fatto ed in diritto”
Conclusioni di “IN VIA PRELIMINARE disporre a carico Controparte_3 degli opponenti IG.ri , e dalla Società Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'integrazione del contraddittorio nella fase di merito dell'opposizione
[...] all'esecuzione iscritta sub R.G. n. 200424/2010 del Tribunale di Latina assegnando loro un termine a pena di decadenza e conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione avversaria;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la legittimazione ad agire di e per essa della mandataria Controparte_3 in relazione all'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 10014/2006 del CP_4
Tribunale di Latina;
IN VIA PRINCIPALE nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 riassunto il presente giudizio di opposizione all'esecuzione, a seguito dell'ordinanza della
Corte di SA, numero raccolta generale 36254/2023 (R.G. 15856/2022), pubblicata il 28.12.2023, con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza del Tribunale di Latina n.
746/2019, pronunciata nel giudizio R.G. 200424/2010.
Con la predetta sentenza, nel giudizio di opposizione all'esecuzione (costituente la fase merito dell'opposizione proposta con ricorso depositato il 2.10.2009 nell'esecuzione
R.G.E. 10014/2006), il Tribunale aveva accolto le domande formulate da , Parte_1 dichiarando “la carenza di legittimazione passiva delle convenute [
[...]
e . Controparte_6 Controparte_1
La sentenza era stata impugnata sia da che da Controparte_3 Controparte_1 con due distinti atti di citazione, e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 643/2022
(R.G. 3153/2019), pronunciata all'esito della riunione delle due cause (R.G. 3153/2019 e
R.G. 3941/2019), aveva rigettato l'impugnazione.
La Corte di SA, adita da in accoglimento del ricorso, ha Controparte_3 rinviato al primo giudice, avendo accertato la nullità del giudizio, per difetto del contraddittorio.
Gli opponenti, nel riassumere il giudizio di primo grado, hanno testualmente evidenziato:
“Si eccepisce in via preliminare difetto di legittimazione e titolo di FINO 2 CA spa che, in forza di DI 238/99, ha pignorato i beni degli esecutati e Parte_1 Pt_2
(doc.1) e promosso esecuzione 10014/06 risulta cancellata in data 25-9-2007
[...]
(doc.2). RA NA spa intervenuta nella esecuzione 10014/06 (doc.3), quale asserito successore di CA spa, risulta cancellata in data 21-12-2010 (doc.4). CP_5
[... risulta intervenuta non nella procedura oggetto di causa RG 10014/06 ma in quella distinta e diversa, seppur riunita, 10045/08 (doc.5). risulta Controparte_3 costituito con nuovo difensore avv. Michele Ferrari in data 05-11-2021 (doc.6) sia nella procedura 10014/06 che 10045/08 in sostituzione di precedente difensore avv. Stefano
Palombi senza, però, che quest'ultimo risulti precedentemente costituito per e, CP_3 soprattutto, che risulti costituito nella procedura RG 10014/06. Circostanze che confermano l'avverso difetto di legittimazione e titolarità per DI 238/99. Solo in data 13-
2-2024 risulta intervenuta nelle procedure RG 10014/06 e Controparte_3
10045/08 ma non per il DI 238/99 bensì in forza di sentenza n.1337/2023 di circa 7 mila euro (doc.7). il pignoramento è avvenuto nel 2006 in forza di DI 238/99 per cui, secondo costante e univoca giurisprudenza di legittimità, deve essere l'asserito successore a titolo
3 particolare del creditore originario a fornire prova documentale dell'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nella operazione di cessione in blocco”.
Sempre con riferimento al decreto ingiuntivo n. 238/1999, emesso in favore dell'originaria creditrice CA SP, hanno dedotto l'inesistenza del credito.
Per quanto attiene al finanziamento stipulato nell'anno 1991, hanno eccepito il difetto di legittimazione di ad agire in forza del contratto azionato. Infatti, poiché il Controparte_1 predetto creditore, non proponendo ricorso per SA (il ricorso è stato proposto soltanto da ha fatto acquiescenza alla sentenza n. 643/2022 Controparte_3 pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma – la quale ha confermato la pronuncia di primo grado, di accoglimento dell'opposizione – esso è privo di titolo esecutivo, come statuito dalla sentenza di primo grado, confermata in appello. Hanno dedotto, altresì,
l'insussistenza di qualsiasi debito in considerazione della nullità delle clausole contrattuali che hanno previsto l'applicazione di interessi usurari.
Hanno formulato domanda di risarcimento danni “in ordine ai gravissimi pregiudizi che gli stessi potrebbero subire dalla inammissibile e/o illegittima condotta avversa derivante anche da eventuale vendita di beni all'asta”.
Hanno concluso come in atti.
Si sono costituiti nel presente giudizio e Controparte_3 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Con separato giudizio R.G. 1350/2024, anche ha riassunto la causa Controparte_3 di opposizione all'esecuzione, sempre a seguito della cassazione della sentenza sopra richiamata, concludendo per il rigetto delle domande formulate dalla parte esecutata.
Costituitisi nel predetto giudizio , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e , nonché
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
– i quali hanno reiterato le loro contestazioni - si è provveduto alla riunione dei
[...] giudizi con provvedimento del 2.12.2024, stante la ricorrenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Non è stata svolta attività istruttoria, trattandosi di causa documentale.
La causa è stata assunta in decisione con provvedimento comunicato il 13.10.2025.
Le parti hanno provveduto al deposito degli scritti conclusivi nel rispetto dei termini di legge.
****
La presente opposizione non è fondata.
In punto di qualificazione, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione
4 all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c. (proposta dalla sola con ricorso Parte_1 innanzi al G.E. in data 2.10.2009 nella procedura R.G.E. 10014/2006), atteso che la contestazione attiene all'an debeatur, e non al quomodo dell'esecuzione. E' stata, infatti, posta in discussione la titolarità dei crediti e la legittimazione dei creditori ad azionare i rispettivi titoli, in mancanza di prova della successione dal lato attivo agli originari creditori.
Preliminarmente, deve darsi atto della integrità del contraddittorio. Infatti, all'esito della riunione al presente giudizio di quello R.G. 1350/2024, tutti i litisconsorti, come disposto dall'ordinanza di rinvio della Corte di SA, risultano evocati in giudizio.
Va, altresì, dichiarata la contumacia di e di . CP_5 CP_5
Sempre sotto il profilo del contraddittorio, si fa rilevare che il ricorso depositato in data
2.10.2009 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 10014/2006, è stato proposto dalla sola così come le pronunce di primo e secondo grado, Parte_1 nonché di SA, hanno avuto soltanto la predetta quale destinataria e non anche il quale, invece, ha introdotto il presente giudizio, unitamente a Parte_2 Pt_1
, pur non essendo mai stato parte dei precedenti giudizi. Tuttavia, si ritiene che lo
[...] stesso abbia titolo a permanere nella presente lite, in quanto evocato da
[...] nella causa riunita R.G. 1350/2024 e ivi costituito. Controparte_3
Ancora, in via preliminare, va disatteso l'argomento degli opponenti, i quali assumono che la mancata proposizione del ricorso in SA da parte di abbia Controparte_1 determinato acquiescenza alla sentenza della Corte di Appello. Invero, deve osservarsi che, poiché la cassazione della sentenza è intervenuta per difetto di contraddittorio,
l'annullamento della pronuncia ha travolto il provvedimento nei confronti di tutti i soggetti del giudizio, compreso nei confronti del quale non si è verificato il Controparte_1 passaggio in giudicato, diversamente da quanto allegato dagli opponenti.
Orbene, prima di affrontare le questioni di merito, devono riassumersi i fatti oggetto di plurimi giudizi, svoltisi nei diversi gradi e nuovamente all'attenzione del giudice di prime cure in seguito al rinvio operato dalla Corte di SA.
I titoli esecutivi azionati relativamente ai crediti che gli odierni opposti hanno allegato di vantare, consistono nel contratto di finanziamento del 29.11.1991, concesso da alla (nel quale sono intervenuti, in proprio e quali Parte_7 Parte_3 soci accomandatari, anche , e , e nel Parte_1 Parte_2 Controparte_7 decreto ingiuntivo n. 238/1999, pronunciato in favore di ai danni dei CP_8 Parte_8 medesimi soggetti.
5 La procedura esecutiva R.G.E. 10014/2006, nel corso della quale è stata proposta l'opposizione (ricorso del 2.10.2009), è iniziata con la notifica dell'atto di pignoramento da parte di CA SP (titolo esecutivo decreto ingiuntivo n. 238/1999), con successivo intervento ex art. 111 c.p.c. di RA NA SP (cessionaria di Controparte_9 incorporante CA S.p.a) del 9.10.2009. Inoltre, in data 12.01.2016, si è costituita, quale successore di RA NA s.p.a., Controparte_5
Risulta, altresì, intervenuta ai sensi dell'art. 499 c.p.c., e, per essa, la Controparte_10 mandataria in forza del contratto di Controparte_6 finanziamento del 29.11.1991, concesso da , originaria mutuante. Controparte_11
Si fa rilevare, per completezza di ricostruzione, che risultava incardinata, su impulso di anche la procedura esecutiva R.G.E. 10045/2008, in forza del Parte_9 titolo esecutivo costituito dal medesimo contratto di finanziamento del 29.11.1991, riunita all'esecuzione R.G.E. 10014/2006 in data 17.05.2017.
Prima della riunione anche nell'esecuzione R.G.E. 10045/2008 era stato proposta opposizione, decisa con sentenza del Tribunale di Latina n. 1337/2023 (R.G. 2984/2017), in atti, di rigetto dell'opposizione. In detta sentenza, il Tribunale ha affermato che il credito consacrato nel contratto di finanziamento del 29.11.1991 – che gli opponenti assumevano essere stato azionato da due banche - è sempre rimasto in capo a (prima Controparte_10 della cessione a , cessionaria di e che le società Controparte_1 Parte_7 [...]
(procedente nell'esecuzione R.G.E. 10045/2008) e Parte_9 [...]
(intervenuta nell'esecuzione R.G.E. 10014/226), hanno agito su Controparte_6 mandato di Controparte_10
Nello specifico, nella sopra richiamata sentenza, viene testualmente chiarito che “le tesi di parte opponente risultano, tuttavia, del tutto smentite dalla semplice lettura dell'atto di pignoramento (cfr. doc. n. 3 fascicolo opponente) e dell'atto di intervento spiegato in data
7.7.2009 (cfr. doc. n. 4): in entrambi i casi, infatti, sia che Parte_9 non agiscono in proprio, quali cessionarie del Controparte_6 credito derivante dal contratto di finanziamento, bensì la prima “quale mandataria di
sua volta mandataria di TR NA n. 3 s.r.l.” e la seconda Controparte_12 quale “mandataria di a sua volta per conto di TR NA n. 3 a s.r.l.: Controparte_6 alcuna cessione c'è stata pertanto da TR NA n. 3 s.r.l. né all'una né all'altra società, con la conseguenza che, se una contraddizione si pone, non è certo quella relativa alla “titolarità” del credito, pacificamente rimasta in capo alla TR NA n. 3 s.r.l., ma eventualmente quella attinente ai mandati conferiti dalla titolare del credito per la
6 relativa attività di riscossione, ovvero alla legittimazione attiva delle mandatarie (non cessionarie)”.
Orbene, nella presente opposizione, sorta nell'ambito dell'esecuzione R.G.E. 10014/2006, in data anteriore alla riunione con la R.G.E. 10045/2008, la contestazione degli opponenti attiene, ancora una volta, alla titolarità dei crediti in capo al procedente (in forza del decreto ingiuntivo n. 238/1999) e all'intervenuto (in forza del contratto di finanziamento del 1991).
Quanto al credito portato dal contratto di finanziamento del 29.11.1991, per il quale in data
7.07.2009 mandataria di Controparte_13 Controparte_5
(quest'ultima avente causa da CA S.p.a. giusta fusione del 25.09.2007), ha spiegato intervento nella procedura R.G.E. 10014/2006, non può venirne in contestazione la titolarità. Infatti, agisce quale mera quale mandataria Controparte_6 di TR NA n. 3 s.r.l., così come ha agito nella medesima veste Parte_9 incardinando la procedura riunita R.G.E. 10045/2008. Sul punto, le risultanze documentali sono chiare, sicché non può che pervenirsi alla medesima conclusione alla quale è pervenuto il giudice che ha pronunciato la sentenza n. 1337/2023. Infatti, la contraddizione che sembra emergere riguarda le società mandatarie e non la titolare del credito e, comunque, è soltanto apparente. Infatti, CA SP, con atto di fusione del 25.09.2007 per notaio è stata incorporata in in breve Per_1 Controparte_9 CP_5
ma precedentemente la stessa CA S.p.a., con il consenso di TR NA n. 3
[...]
s.r.l. aveva individuato quale società alla quale delegare una parte Parte_9 delle attività di cui al contratto di servicing tra TR e CA SP. Risulta, dunque, condivisibile anche l'ulteriore passaggio della sentenza n. 1337/2023, nella parte in cui il giudice precisa che le indicazioni contenute nel pignoramento che ha dato origine alla procedura R.G.E. 10045/2008, “circa i contratti di mandato conferiti dai diversi istituti
( che agisce quali mandataria di già Parte_9 Controparte_9
CA s.p.a. - incorporata in [in breve ] - a sua Controparte_9 CP_6 volta mandataria di TR NA n. 3 s.r.l. ) risultano pertanto corrette e corrispondenti alla documentazione depositata nel presente giudizio”.
Quanto alla titolarità del credito in capo a TR NA n. 3 SR, il creditore CP_1
[... ha prodotto la copia della Gazzetta Ufficiale del 21.05.2001 sulla quale è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti (con richiamo al relativo contratto dell'11.05.2001) da a TR NA n. 3 SR (si fa rilevare che Controparte_14
l'originario mutuante , dapprima si è trasformata in Parte_7 Controparte_15
[...] [...]
[...]
per poi confluire, in forza della fusione per incorporazione nella già
[...] CP_16
. L'avviso contiene un elenco dettagliato di crediti, per Controparte_14 tipologia, elenco al quale si rinvia, tra i quali rientra il finanziamento azionato, (credito per capitale residuo da concessioni creditizie, comprensivo di interessi, ceduto unitamente alle garanzie ipotecarie), avente le caratteristiche elencate nell'avviso in Gazzetta.
E' stata, altresì, prodotta la Gazzetta Ufficiale del 24.09.2015 sulla quale è stato pubblicato l'avviso di cessione da TR NA n. 3 SR a Anche in detto avviso è Controparte_1 riportato un elenco di crediti ceduti, individuati per tipologia, nonché un elenco di crediti esclusi;
in esso si fa, inoltre, riferimento al precedente contratto di cessione sopra richiamato. Orbene, il fatto che il credito di cui al contratto di finanziamento del 1991 rientri, per tipologia, tra quelli elencati nell'avviso del 2015, si ricava dalla natura del credito, nonché dall'indicazione in Gazzetta che trattasi di credito rientrante nel precedente contratto di cessione precedente dell'11.05.2001; inoltre, esso non è riconducibile a nessuno di quelli indicati come esclusi, né sul punto gli opponenti hanno dedotto alcunché.
In conclusione, poiché il credito di TR NA n. 3 s.r.l., ad essa pervenuto in forza della cessione da , è rimasto in capo ad essa sino alla cessione a Controparte_14
e, poiché l'eccepito difetto di legittimazione delle mandatarie si è risolto Controparte_1 in una apparente contraddizione, il motivo di opposizione va disatteso.
Infine, con riferimento al contratto del 1991, la mandataria Controparte_2 risulta munita di procura ad agire per conto di come da produzione
[...] CP_1 documentale (procura notaio del 19.02.2016, allegata alla costituzione nel Per_2 presente giudizio) e nella Gazzetta sopra richiamata essa è stata espressamente indicata quale mandataria
Quanto alle contestazioni circa l'esistenza del credito, gli opponenti hanno dedotto l'incertezza della somma richiesta e, comunque, l'eccessività della stessa, in quanto risultante dall'applicazione di “interessi moratori previsti nell'art. 6 del contratto pari al
21,05% oppure 20,05% quindi notevolmente superiori (in alcuni periodi di due o tre volte) ai tassi soglia individuati dai decreti ministeriali che si sono succeduti dal 1963 e che confermano l'illegittimità dell'operazione nonché la violazione della normativa sull'usura
e dell'art. 1283 c.c.”.
Orbene, gli argomenti dedotti non risultano condivisibili. L'incertezza della somma richiesta è stata genericamente allegata e la deduzione circa l'usurarietà dei tassi di interesse non risulta conferente con riferimento al periodo storico nel quale il contratto è stato stipulato. Infatti, la normativa antiusura risale alla legge n. 108/1996 e trattasi,
8 ovviamente, di legge non applicabile ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che qualora il tasso degli interessi (siano essi corrispettivi o moratori), lecito al momento della pattuizione, diventi successivamente usurario, per effetto della variazione del tasso stesso (in quanto pattuito in misura variabile), ovvero per effetto della variazione del tasso-soglia, ciò non incide sulla pattuizione degli interessi. In tal senso si è più volte espressa la Corte di legittimità affermando che “I criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all'entrata in vigore di quella legge, siano esse contenute in mutui a tasso fisso o variabile, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n. 24 del 2001), che non reca una tale distinzione” (cfr. Cass. n.
801/2016); “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cf. Cass. 24675/2017).
Venendo alla posizione del creditore procedente, pignorante nell'esecuzione portante
R.G.E. 10014/2006, vale a dire CA SP, l'azione esecutiva è stata intrapresa in forza del decreto ingiuntivo n. 238/1999.
Risultano prodotti documenti idonei a comprovare la cessione del credito da
[...]
(incorporante CA SP con atto per notaio del CP_9 Persona_3
25.09.2007 racc. 5864) a RA NA S.p.a. e, nello specifico la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 24.05.2008. Nell'avviso si legge che con contratto del 30.04.2008 appunto risultante dalla fusione con CP_5
CA S.p.a., ha ceduto ad RA tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco, in linea capitale e a titolo di interessi, anche di mora, con accessori, garanzie in essere al
31.03.2008, in sofferenza, rinvenuti ad Nel medesimo avviso sono Controparte_5 espressamente esclusi una serie di crediti, indicati per singola tipologia. Anche in tal caso, non si ravvisano ragioni per ritenere escluso dalla cessione il credito consacrato nel decreto
9 ingiuntivo azionato, né, sul punto, gli opponenti hanno dedotto alcunché.
Osserva il Tribunale che in tema di cessione di crediti in blocco, l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, la cui prima funzione è quella di rendere opponibile la cessione, può essere valutato anche al fine di comprovare la cessione stessa e l'inclusione nell'operazione del credito contestato. Nel caso di specie, l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta risulta sufficientemente specifico.
Ad ogni buon conto, va evidenziato che nel ricorso inizialmente depositato nell'esecuzione immobiliare R.G.E. 10014/2006, nessun motivo di opposizione è stato dedotto con riferimento alla posizione di posto che quest'ultima si è costituita nella Parte_10 procedura soltanto in data 9.10.2009, laddove il ricorso è stato proposto il 2.10.2009. Ne consegue che ogni domanda formulata dagli opponenti negli scritti successivi alla proposizione del ricorso non può essere scrutinata, trattandosi di domanda nuova. Sul punto, la riassunzione del giudizio all'esito della cassazione della sentenza che aveva accolto l'opposizione, con rinvio al primo giudice, imponeva agli opponenti la riproposizione delle medesime domande e non di domande nuove. Pertanto, laddove gli opponenti avessero voluto formulare contestazioni avverso la costituzione di RA
NA S.p.a., avrebbero dovuto proporre un'ulteriore opposizione.
Analoghi argomenti valgono con riferimento alla posizione di stante CP_5 CP_5 la costituzione della stessa nella procedura esecutiva nel gennaio 2016, avvenuta in seguito alla cessione dei crediti in blocco del 2014. E' evidente che contro la predetta cessionaria alcun motivo di opposizione poteva essere spiegato in data anteriore alla sua costituzione, ed è altrettanto evidente che nell'atto introduttivo del presente giudizio, ogni domanda contro di essa svolta, costituisce domanda nuova, non ammissibile.
Quanto agli argomenti di merito, spesi con riferimento al credito portato dal decreto ingiuntivo richiamato, si osserva che il titolo è di natura giudiziale, sicché ogni contestazione relativa al contenuto del contratto sulla base del quale il decreto è stato emesso risulta preclusa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, avendo, le contestazioni sollevate, la loro naturale sede, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento monitorio. E', infatti, riservato al giudizio di opposizione all'esecuzione, lo scrutinio dei soli fatti sopravvenuti, modificativi o estintivi del credito.
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione proposta da e va Parte_1 Parte_2 rigettata.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), sono poste a carico degli
10 opponenti soccombenti, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascun opposto costituito in euro 4.600,00 (di cui euro 1.400,00 per la fase di studio;
euro
1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Latina il 24.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli
11