Sentenza 26 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE REGIONE LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE MILANO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, unitamente difeso dagli avvocati MARIA RITA SURANO, ANTONELLA FRASCHINI, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 217/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 22/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il resistente, l'Avvocato IZZO Raffaele che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
Il comune di Milano per sè e per le aziende municipalizzate presentava istanza alla D.R.E. della Lombardia diretta ad ottenere il rimborso delle somme ritenute indebitamente trattenute nell'anno 1993 sugli interessi dei conti correnti bancari e sui dividendi. A seguito del silenzio rifiuto dell'Ufficio, il Comune presentava ricorso alla C.T.P. di Milano sostenendo che non andavano effettuate le ritenute sugli interessi bancari perché, a seguito delle modifiche apportate all'art. 88 DPR n. 917/1986 dalla l. n. 403/1990, i Comuni e per essi le aziende municipalizzate facenti parte dell'unico soggetto tributario, non erano più sottoposti all'IRPEG ed all'ILOR dal 1^ gennaio 1991.
La C.T.P. rigettava il ricorso per mancanza di prova documentale. A seguito di appello il Comune presentava la documentazione richiesta e la C.T.R. della Lombardia, con sentenza del 26.5.1999, accoglieva il gravame, dichiarando spettante il rimborso richiesto. Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione delle finanze in persona del Ministro in carica, articolando un unico motivo. Resiste con controricorso il comune di Milano che ha anche presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. DIRITTO
Con l'unica censura lamenta l'Amministrazione finanziaria la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 DPR n. 600/1973 e 14 l. n. 28/1999, anche con riguardo all'art. 88 TUIR n. 917/1986;
nonché omessa motivazione.
Sostiene parte ricorrente che la C.T.R. non si è fatta carico di spiegare e conciliare l'esenzione relativa all'IRPEG con il disposto dell'art. 26 DPR n. 600/1973 che dispone proprio per i soggetti esclusi dall'IRPEG che le ritenute alla fonte sugli interessi derivanti da depositi e contocorrenti bancari e postali sono applicati a titolo di imposta definitiva e non di acconto;
pertanto, con tale imposizione si esaurisce l'obbligazione fiscale che rappresenta un'imposizione autonoma e sostitutiva che prescinde dalla circostanza se i soggetti siano o meno esenti dall'imposta sul reddito.
Peraltro, rileva il Ministero, il legislatore con norma di interpretazione autentica (art. 14 l. n. 28/1999 ) ha disposto che "la disposizione di cui all'art. 28, comma 4, terzo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui contocorrenti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG". Su tali considerazioni la sentenza impugnata ha omesso completamente di motivare, ne', infine, si è posta il problema che il disposto dell'art. 26 cit. costituisce norma speciale da applicarsi nelle fattispecie come quella per cui è causa.
In controricorso il comune di Milano oppone considerazioni del tutto opposte, sostenendo il proprio diritto ad ottenere il rimborso richiesto in quanto dal 1 gennaio 1991 i Comuni non sono più soggetti all'IRPEG. e che nell'art. 26 nell'originaria formulazione (in vigore nella specie ratione temporis) l'ipotesi dei soggetti esenti non era contemplata così come non era prevista nella legge di delega;
contesta, inoltre, la natura di norma interpretativa dell'art. 14 l. n. 28/1999, a prescindere dalla propria intitolazione, e, quindi, la sua applicazione nei caso in questione. In subordine, denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 DPR n. 600/1973 in relazione agli artt. 3 e 23 Cost. sotto diversi profili;
nonché dell'art. 141. n. 28/1999 in relazione agli artt. 3, 23, 97, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.. Nella memoria, presentata ai sensi dell'art. 369 c.p.c., il comune di Milano, oltre a ribadire le proprie controdeduzioni, solleva, sempre in via subordinata, altra eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 26 sotto l'ulteriore profilo degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La categoria dei soggetti esclusi dall'IRPEG è stata introdotta nel sistema tributario dall'art. 88, primo comma, DPR n. 917/1986 ed ampliata per effetto delle modificazioni apportate a tale disposizione dall'art. 4, comma 3 bis, d.l. n. 310/1990, come convertito in legge n. 403/1990. Poiché ai sensi del comma quarto, terzo periodo, dell'art. 26 DPR n. 600/1973 le ritenute di cui si tratta "sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in ogni altro caso", si è posto il problema di coordinamento fra disposizioni emesse in tempi ed in regimi giuridici diversi;
in particolare, si è discusso se i "non soggetti all'IRPEG" dovessero ritenersi assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta, al pari dei soggetti "esenti". In tale contesto, è intervenuta la norma di interpretazione autentica sopra riportata, con l'art. 14 l. n. 28/1999, entrata in vigore successivamente al maturarsi della contestata obbligazione tributaria.
È indirizzo ormai consolidato di questa Corte che l'art. 14 della legge n. 28/1999, sia norma di interpretazione autentica e, quindi,
assistita da efficacia retroattiva, si applica anche ai rapporti pregressi non ancora definiti (v., ex multis, Cass. civ. nn. 4904, 7047, 9202 e 9378 del 1999, 13477 del 2001 e, da ultimo, 7315 del 2003); con la conseguenza che alla ritenuta a titolo d'imposta sono assoggettati anche gli enti - tra i quali deve annoverarsi anche il Comune attuale intimato - esclusi dall'IRPEG in virtù dell'art. 88 TUIR, come sopra modificato.
A tale indirizzo il Collegio non può non prestare adesione, puntualizzando che i molteplici profili d'illegittimità costituzionale sono già stati superati dalla Corte costituzionale in relazione al solo art. 26 cit. in riferimento agli artt. 53 e 76 Cost con la sentenza n. 272 del 1994 e nei confronti della stessa norma, come interpretata dall'art. 14, con le recenti ordinanze nn. 174 del 2001 e 313 del 2002. Peraltro, per completezza di esposizione si rileva la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate con il controricorso e con la memoria. I profili riferiti agli artt. 3, 23, 97, 101, secondo comma, e 104, primo comma, tutti intimamente connessi, non incidono sulla norma applicata in causa, ove solo si consideri che la stessa è stata introdotta con legge solo alla quale il giudice è sottoposto e che non limita la sua autonomia ed indipendenza, ne' tale disposizione travalica i principi di ragionevolezza o incide sul buon andamento della P.A.. Se poi si volesse sostenere che il legislatore, con norma autointerpretativa, in materia tributaria, abbia voluto dare un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria attività di esegesi della disposizione de qua, in contrasto con il principio di buona fede e solo per evitare effetti economicamente svantaggiosi per l'Erario con compromissione delle funzioni costituzionalmente garantite al potere giurisdizionale, si osserva che non solo come sopra detto la Corte costituzionale ha già escluso un tale vulnus ma anche la stessa Corte di cassazione ha già più volte escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale dell'interpretazione autentica fornita (v, Cass. civ. nn. 3423 del 2000 e 7315 del 2003), individuandone i presupposti nel contenuto non inequivoco della precedente norma e nella riconducibilità dell'esegesi prescelta in una delle possibili alternative potenzialmente desumibili dal testo della stessa, soluzione, peraltro da condividere ove solo si rammenti la sequenza cronologica delle norme poste a raffronto. Si rileva, infine, come su tale posizione si era già posto il diritto vivente e l'orientamento prevalente dei giudici di merito.
Tutto ciò premesso, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
rigetta, pertanto, l'originaria domanda del comune di Milano. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del comune di Milano. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004