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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3116/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3116 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2018, promossa da:
, (c.f. ) nata il [...] in [...] S. NA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Francesco Caria, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
(c.f. ) nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. Luisa C.F._2
Pigliaru, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 27/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
A) ciascuno dei coniugi vivrà separato con obbligo di mutuo rispetto;
B) affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
C) le parti danno atto che la figlia , maggiore d'età, è occupata ed economicamente Persona_2
autosufficiente;
D) le frequentazioni tra il figlio minore e il sig. , avverranno il martedì e giovedì, Parte_2
dalle ore 17 alle ore 21, tenuto conto degli impegni didattici e sportivi del minore, mentre con riguardo i giorni del week-end, (dalle ore 13.30 del sabato ore 19.00 della domenica), alle festività e alle vacanze in base al principio dell'alternanza. Il periodo per le vacanze estive è stabilito in dieci giorni continuativi o in due soluzioni da concordarsi almeno un mese prima. Nei giorni e negli orari come sopra indicati il sig. dovrà prelevare il minore dal domicilio materno ed ivi riaccompagnarlo Per_1
a propria cura e spese.
E) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore Parte_2 Per_1
, la somma di euro 240,00, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare secondo
[...]
gli indici Istat ogni 12 mesi come per legge;
oltre le spese di natura straordinaria da ripartite al 50%;
le spese straordinarie per il minore, come indicate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense
del novembre 2017, sono ripartite al 50% tra i genitori purché previamente concordate ad eccezione di quelle costituenti la conseguenza di scelte già effettuate ovvero caratterizzate da urgenza. La parte anticipataria potrà richiedere all'altra il rimborso di quanto anticipato e concordato, da corrispondersi entro sette giorni dall'esibizione di documentazione giustificativa;
F) conferma che il predetto assegno di mantenimento verrà versato direttamente alla beneficiaria dal datore di lavoro dell'obbligato: AVR SPA con sede in via Santa Gilla n. 44 e Parte_1
sede legale in Roma via Francesco Tensi n. 116( p.iva ) come da ordine del Giudice del P.IVA_1
26.3.2023 RG 3116/2018 sub 3.
G) nessun assegno di mantenimento per la sig.ra . Parte_1
H) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra . Parte_1
I) i coniugi si concedono sin d'ora vicendevole assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e si impegnano e obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambio di domicilio e-o residenza.
Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato dalla in data 05/04/2018 e successiva costituzione del , Pt_1 Per_1
assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, espletata l'istruttoria, all'udienza del 27/11/2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...] Parte_1
S. NA e nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio Parte_2
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 16, parte I, anno 2003-
Comune di Quartu Sant'NA);
2) affida il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente dello stesso presso la madre. Dispone che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
3) dà atto che le parti hanno dichiarato che la figlia , maggiore d'età, è occupata Persona_2
ed economicamente autosufficiente;
4) dispone che le frequentazioni tra il figlio minore e il , avverranno il martedì e Per_1
giovedì, dalle ore 17 alle ore 21, tenuto conto degli impegni didattici e sportivi del minore,
mentre con riguardo i giorni del week-end, (dalle ore 13.30 del sabato ore 19.00 della domenica), alle festività e alle vacanze in base al principio dell'alternanza. Il periodo per le vacanze estive è stabilito in dieci giorni continuativi o in due soluzioni da concordarsi almeno un mese prima. Nei giorni e negli orari come sopra indicati il sig. dovrà prelevare il Per_1
minore dal domicilio materno ed ivi riaccompagnarlo a propria cura e spese;
5) dispone che il verserà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore Per_1 , la somma di euro 240,00, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da Persona_1
rivalutare secondo gli indici Istat ogni 12 mesi come per legge;
oltre le spese di natura straordinaria da ripartite al 50%; le spese straordinarie per il minore, come indicate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del novembre 2017, sono ripartite al 50% tra i genitori purché previamente concordate ad eccezione di quelle costituenti la conseguenza di scelte già
effettuate ovvero caratterizzate da urgenza. La parte anticipataria potrà richiedere all'altra il rimborso di quanto anticipato e concordato, da corrispondersi entro sette giorni dall'esibizione di documentazione giustificativa;
6) dispone che il predetto assegno di mantenimento verrà versato direttamente alla beneficiaria dal datore di lavoro dell'obbligato: AVR SPA con sede in via Santa Gilla n. Parte_1
44 e sede legale in Roma via Francesco Tensi n. 116( p.iva ) come da ordine del P.IVA_1
Giudice del 26.3.2023 RG 3116/2018 sub 3;
7) dà atto che le parti hanno stabilito che nessun assegno di mantenimento sarà previsto in favore di;
Parte_1
8) dà atto che le parti hanno stabilito che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100%
dalla ; Pt_1
9) dà atto che i coniugi si sono concessi sin d'ora vicendevole assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e si impegnano e obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambio di domicilio e-o residenza.
Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
27/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3116 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2018, promossa da:
, (c.f. ) nata il [...] in [...] S. NA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Francesco Caria, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
(c.f. ) nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. Luisa C.F._2
Pigliaru, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 27/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
A) ciascuno dei coniugi vivrà separato con obbligo di mutuo rispetto;
B) affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
C) le parti danno atto che la figlia , maggiore d'età, è occupata ed economicamente Persona_2
autosufficiente;
D) le frequentazioni tra il figlio minore e il sig. , avverranno il martedì e giovedì, Parte_2
dalle ore 17 alle ore 21, tenuto conto degli impegni didattici e sportivi del minore, mentre con riguardo i giorni del week-end, (dalle ore 13.30 del sabato ore 19.00 della domenica), alle festività e alle vacanze in base al principio dell'alternanza. Il periodo per le vacanze estive è stabilito in dieci giorni continuativi o in due soluzioni da concordarsi almeno un mese prima. Nei giorni e negli orari come sopra indicati il sig. dovrà prelevare il minore dal domicilio materno ed ivi riaccompagnarlo Per_1
a propria cura e spese.
E) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore Parte_2 Per_1
, la somma di euro 240,00, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare secondo
[...]
gli indici Istat ogni 12 mesi come per legge;
oltre le spese di natura straordinaria da ripartite al 50%;
le spese straordinarie per il minore, come indicate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense
del novembre 2017, sono ripartite al 50% tra i genitori purché previamente concordate ad eccezione di quelle costituenti la conseguenza di scelte già effettuate ovvero caratterizzate da urgenza. La parte anticipataria potrà richiedere all'altra il rimborso di quanto anticipato e concordato, da corrispondersi entro sette giorni dall'esibizione di documentazione giustificativa;
F) conferma che il predetto assegno di mantenimento verrà versato direttamente alla beneficiaria dal datore di lavoro dell'obbligato: AVR SPA con sede in via Santa Gilla n. 44 e Parte_1
sede legale in Roma via Francesco Tensi n. 116( p.iva ) come da ordine del Giudice del P.IVA_1
26.3.2023 RG 3116/2018 sub 3.
G) nessun assegno di mantenimento per la sig.ra . Parte_1
H) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra . Parte_1
I) i coniugi si concedono sin d'ora vicendevole assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e si impegnano e obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambio di domicilio e-o residenza.
Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato dalla in data 05/04/2018 e successiva costituzione del , Pt_1 Per_1
assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, espletata l'istruttoria, all'udienza del 27/11/2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...] Parte_1
S. NA e nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio Parte_2
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 16, parte I, anno 2003-
Comune di Quartu Sant'NA);
2) affida il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente dello stesso presso la madre. Dispone che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
3) dà atto che le parti hanno dichiarato che la figlia , maggiore d'età, è occupata Persona_2
ed economicamente autosufficiente;
4) dispone che le frequentazioni tra il figlio minore e il , avverranno il martedì e Per_1
giovedì, dalle ore 17 alle ore 21, tenuto conto degli impegni didattici e sportivi del minore,
mentre con riguardo i giorni del week-end, (dalle ore 13.30 del sabato ore 19.00 della domenica), alle festività e alle vacanze in base al principio dell'alternanza. Il periodo per le vacanze estive è stabilito in dieci giorni continuativi o in due soluzioni da concordarsi almeno un mese prima. Nei giorni e negli orari come sopra indicati il sig. dovrà prelevare il Per_1
minore dal domicilio materno ed ivi riaccompagnarlo a propria cura e spese;
5) dispone che il verserà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore Per_1 , la somma di euro 240,00, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da Persona_1
rivalutare secondo gli indici Istat ogni 12 mesi come per legge;
oltre le spese di natura straordinaria da ripartite al 50%; le spese straordinarie per il minore, come indicate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del novembre 2017, sono ripartite al 50% tra i genitori purché previamente concordate ad eccezione di quelle costituenti la conseguenza di scelte già
effettuate ovvero caratterizzate da urgenza. La parte anticipataria potrà richiedere all'altra il rimborso di quanto anticipato e concordato, da corrispondersi entro sette giorni dall'esibizione di documentazione giustificativa;
6) dispone che il predetto assegno di mantenimento verrà versato direttamente alla beneficiaria dal datore di lavoro dell'obbligato: AVR SPA con sede in via Santa Gilla n. Parte_1
44 e sede legale in Roma via Francesco Tensi n. 116( p.iva ) come da ordine del P.IVA_1
Giudice del 26.3.2023 RG 3116/2018 sub 3;
7) dà atto che le parti hanno stabilito che nessun assegno di mantenimento sarà previsto in favore di;
Parte_1
8) dà atto che le parti hanno stabilito che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100%
dalla ; Pt_1
9) dà atto che i coniugi si sono concessi sin d'ora vicendevole assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e si impegnano e obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambio di domicilio e-o residenza.
Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
27/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti