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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza dell'11.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2655.23 (ivi riunito il proc. n. 2656.23)
TRA rapp.to e difeso dall' avv. Gabriella Lauretta, come in atti Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Melograni, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 26.04.23, riuniti in corso di giudizio per identità delle questioni giuridiche trattate, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità degli indebiti elevati nei CP_1 suoi confronti dall : euro 348,84 a titolo di maggiorazione sociale ai sensi CP_1 dell'art. 70, comma 6 della legge 388 del 2000 per gli anni 2013 e 2014; euro 335,92 a titolo di maggiorazione sociale ai sensi dell'art. 70, comma 6 della legge 388 del 2000 per gli anni 2014 e 2015.
Nello specifico, ha esposto: di essere titolare di prestazione cat. AS n. 04115114, assegno sociale con decorrenza dal 01/12/2011 di € 430,22 comprensivo della maggiorazione sociale di € 12,92; l' , in data 10/11/2015, comunicava al CP_1 ricorrente che con decorrenza dal 01/12/2015, il suo assegno sociale raggiungeva la somma di € 448,07; la richiesta di indebito era motivata dall' in ragione CP_2 della rideterminazione della maggiorazione sociale per gli anni suindicati;
il ricorrente dal compimento del 65° anno di età aveva un reddito personale e familiare costituito del solo assegno sociale e della pensione di vecchiaia di circa € 90,00 erogata dalla attraverso domanda presentata dall' , come Parte_2 CP_1 emergeva dall'allegata domanda del 23/11/2011; di avere senza esito fruttuoso proposto ricorso alla amministrazione competente, il Comitato provinciale . CP_1
Ha eccepito che il ricorrente nulla aveva occultato all'Istituto e gli aumenti dell'assegno sociale erano stati concessi autonomamente dall' sin dalla data CP_2 di decorrenza della prestazione, pertanto l'erronea erogazione della maggiorazione costituiva errore imputabile solo all' medesimo, a conoscenza delle CP_2 prestazioni, in quanto la pensione della di euro 90,00 mensili era Parte_2 stata richiesta dal medesimo in favore del ricorrente, come si evinceva CP_2 dagli atti di causa. Si è costituito l' (nel solo procedimento n. 2655.2023), rappresentando CP_1
l'infondatezza della domanda e concludendo per il rigetto del ricorso. Ha rilevato, in particolare, che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale, per il beneficio erogato. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente. Ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ). Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere). Pertanto, tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente sistema normativo (art. 42 d.l. n. CP_1
269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali. In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante così come il coniuge sono CP_1 percettori di pensioni erogate dall e dunque dall'Istituto perfettamente CP_1 conosciute ed aveva altresì regolarmente denunciato i redditi percepiti. Difatti, va evidenziato che gli aumenti dell'assegno sociale venivano concessi autonomamente dall e peraltro l'Ente era a conoscenza della pensione CP_2 percepita dal ricorrente, difatti il medesimo Istituto inoltrava la domanda alla
[...]
, nel novembre 2011 (v. documentazione allegata al in atti da parte Pt_2 ricorrente). Ebbene, alla luce dei principi di diritto esposti deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante è percettore di pensioni erogate dall' CP_1 CP_1
e dunque dall'Istituto conosciute o conoscibili. Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall con il CP_2 provvedimento impugnato. Non essendovi prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara illegittima la richiesta di restituzione e non dovuti gli importi di euro 348,84 e di euro 335,92 richiesti dall' ; CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 480,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi. In Torre Annunziata, il 11.09.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza dell'11.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2655.23 (ivi riunito il proc. n. 2656.23)
TRA rapp.to e difeso dall' avv. Gabriella Lauretta, come in atti Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Melograni, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 26.04.23, riuniti in corso di giudizio per identità delle questioni giuridiche trattate, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità degli indebiti elevati nei CP_1 suoi confronti dall : euro 348,84 a titolo di maggiorazione sociale ai sensi CP_1 dell'art. 70, comma 6 della legge 388 del 2000 per gli anni 2013 e 2014; euro 335,92 a titolo di maggiorazione sociale ai sensi dell'art. 70, comma 6 della legge 388 del 2000 per gli anni 2014 e 2015.
Nello specifico, ha esposto: di essere titolare di prestazione cat. AS n. 04115114, assegno sociale con decorrenza dal 01/12/2011 di € 430,22 comprensivo della maggiorazione sociale di € 12,92; l' , in data 10/11/2015, comunicava al CP_1 ricorrente che con decorrenza dal 01/12/2015, il suo assegno sociale raggiungeva la somma di € 448,07; la richiesta di indebito era motivata dall' in ragione CP_2 della rideterminazione della maggiorazione sociale per gli anni suindicati;
il ricorrente dal compimento del 65° anno di età aveva un reddito personale e familiare costituito del solo assegno sociale e della pensione di vecchiaia di circa € 90,00 erogata dalla attraverso domanda presentata dall' , come Parte_2 CP_1 emergeva dall'allegata domanda del 23/11/2011; di avere senza esito fruttuoso proposto ricorso alla amministrazione competente, il Comitato provinciale . CP_1
Ha eccepito che il ricorrente nulla aveva occultato all'Istituto e gli aumenti dell'assegno sociale erano stati concessi autonomamente dall' sin dalla data CP_2 di decorrenza della prestazione, pertanto l'erronea erogazione della maggiorazione costituiva errore imputabile solo all' medesimo, a conoscenza delle CP_2 prestazioni, in quanto la pensione della di euro 90,00 mensili era Parte_2 stata richiesta dal medesimo in favore del ricorrente, come si evinceva CP_2 dagli atti di causa. Si è costituito l' (nel solo procedimento n. 2655.2023), rappresentando CP_1
l'infondatezza della domanda e concludendo per il rigetto del ricorso. Ha rilevato, in particolare, che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale, per il beneficio erogato. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente. Ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ). Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere). Pertanto, tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente sistema normativo (art. 42 d.l. n. CP_1
269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali. In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante così come il coniuge sono CP_1 percettori di pensioni erogate dall e dunque dall'Istituto perfettamente CP_1 conosciute ed aveva altresì regolarmente denunciato i redditi percepiti. Difatti, va evidenziato che gli aumenti dell'assegno sociale venivano concessi autonomamente dall e peraltro l'Ente era a conoscenza della pensione CP_2 percepita dal ricorrente, difatti il medesimo Istituto inoltrava la domanda alla
[...]
, nel novembre 2011 (v. documentazione allegata al in atti da parte Pt_2 ricorrente). Ebbene, alla luce dei principi di diritto esposti deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante è percettore di pensioni erogate dall' CP_1 CP_1
e dunque dall'Istituto conosciute o conoscibili. Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall con il CP_2 provvedimento impugnato. Non essendovi prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara illegittima la richiesta di restituzione e non dovuti gli importi di euro 348,84 e di euro 335,92 richiesti dall' ; CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 480,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi. In Torre Annunziata, il 11.09.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè