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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 18158/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 18158/2019 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) nato a [...] l'[...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MANITTA FEDERICO
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. GIULIANO SALVATORE
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: in data 27.6.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 16.09.2006 in Ragalna (CT) Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Ragalna (CT), dell'anno 2006, parte II, serie A, atto n.7.
Dalla coppia è nata la LI il 23.01.2008. Persona_1
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al ricorso congiunto omologato con decreto del 10.5.2018 di questo Tribunale, prevedendo l'affido condiviso della LI minore, con collocamento prevalente presso la madre, ed un contributo a carico del di € 400,00 Pt_1
mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie (comprese quelle scolastiche, mediche, etc;
cfr. decreto di omologa allegato al ricorso).
Con ricorso depositato in data 11/12/2019, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha esposto che, rispetto al tempo in cui è intervenuta la separazione, la sua capacità reddituale è peggiorata in quanto ha perso il lavoro e, pertanto, ha chiesto di porre a proprio carico un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento della LI.
Si è costituita in giudizio in data 08.06.2021 , la quale non si è opposta alla richiesta CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente, ma ha contestato le istanze economiche di parte avversa, chiedendo la conferma dell'onere posto a carico del marito, in sede di separazione, di contribuire al mantenimento della LI con un contributo mensile di € 400,00 oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.06.2021 il Presidente ha proceduto al tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, e la causa è transitata dinnanzi al Giudice Istruttore.
Esaurita l'istruttoria, con note scritte per l'udienza del 27.05.2024, trattata in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni;
in data 27.06.2024 il G.I. ha posto in decisione la causa con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia sullo status e “quanto al contributo di mantenimento di , in considerazione della comprovata diminuzione reddituale del Per_1 Pt_1
porre a carico dello stesso un assegno determinato in € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie”.
Parte resistente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, e di porre a carico del ricorrente
“l'obbligo a contribuire al mantenimento della LI versando l'importo mensile di € 400,00 nelle mani di;
aggiornamento secondo legge”. CP_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
____
La domanda principale, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale per il tentativo di conciliazione obbligatorio esperito nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 327/2018 del 10.05.2018.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria.
Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
____
Con riferimento alla LI , deve evidenziarsi che le parti sono concordi nella attribuzione Per_1
dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, richiesta che va accolta non emergendo dagli atti elementi contrari a tale soluzione. Invero, continuerà a vivere con la madre nella casa Per_1
coniugale, di esclusiva proprietà della resistente e che resta a quest'ultima assegnata. Sul diritto di visita, va rimettesso alla ragazza, in qualità di “grande minore”, la decisione sui tempi di permanenza presso il genitore non collocatario. Parte resistente - va evidenziato - con comparsa conclusionale ha rappresentato che il ricorrente nell'ultimo periodo (dal 2022) si è mostrato più presente ed ha provveduto a versare il contributo di mantenimento di € 400,00.
____
Sulle istanze economiche, il ricorrente ha rappresentato di essere disoccupato e, al riguardo, nessuna specifica contestazione è stata mossa da controparte;
il ha, quindi, precisato le Pt_1
conclusioni come da ricorso, insistendo sulla disponibilità a versare € 200,00 per la LI.
Con riferimento all'istanza del ricorrente di riduzione del contributo, in ragione del peggioramento della condizione reddituale dello stesso rispetto alla separazione consensuale, va ricordato che il presente giudizio, non articolandosi quale modifica dei precedenti accordi tra i coniugi, è finalizzato ad individuare un regime di contribuzione dei genitori al mantenimento della prole autonomo rispetto al precedente giudizio di separazione.
Invero, la condizione di disoccupazione di un genitore non fa venir meno il dovere di contribuire alla crescita morale e materiale dei figli.
Sotto altro profilo, nessuna delle parti ha documentato la propria condizione economica e reddituale, limitandosi il ricorrente ad allegare al ricorso attestato di disponibilità all'impiego e la resistente attestazione di riduzione dell'orario di lavoro e di collocamento in CIGS (all. del
17.6.2022). La resistente ha, poi, dedotto di aver ripreso a lavorare in aereoporto (note del
4.10.2023).
Ciò posto, tenuto conto dei compiti di cura affidati in via prevalente alla madre, va posto a carico del padre un contributo di € 300,00 mensili per la LI minore oltre al 50 % delle spese straordinarie, così determinato dalla pronuncia.
____
Ricorrono giusti motivi, stante la prevalenza della domanda di status e l'esito del giudizio, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 18158/2019, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] il 16.09.2006 in Ragalna (CT) trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile CP_1
di quel Comune, anno 2006, parte II, serie A, n. 7;
2) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui è Persona_1
assegnata la casa familiare, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) onera di versare a , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1
della LI , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 – rivalutabile secondo Per_1
l'indice Istat – oltre al 50% delle spese straordinarie, così determinato dalla pronuncia;
4) ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva;
5) compensa le spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 18158/2019 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) nato a [...] l'[...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MANITTA FEDERICO
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. GIULIANO SALVATORE
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: in data 27.6.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 16.09.2006 in Ragalna (CT) Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Ragalna (CT), dell'anno 2006, parte II, serie A, atto n.7.
Dalla coppia è nata la LI il 23.01.2008. Persona_1
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al ricorso congiunto omologato con decreto del 10.5.2018 di questo Tribunale, prevedendo l'affido condiviso della LI minore, con collocamento prevalente presso la madre, ed un contributo a carico del di € 400,00 Pt_1
mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie (comprese quelle scolastiche, mediche, etc;
cfr. decreto di omologa allegato al ricorso).
Con ricorso depositato in data 11/12/2019, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha esposto che, rispetto al tempo in cui è intervenuta la separazione, la sua capacità reddituale è peggiorata in quanto ha perso il lavoro e, pertanto, ha chiesto di porre a proprio carico un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento della LI.
Si è costituita in giudizio in data 08.06.2021 , la quale non si è opposta alla richiesta CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente, ma ha contestato le istanze economiche di parte avversa, chiedendo la conferma dell'onere posto a carico del marito, in sede di separazione, di contribuire al mantenimento della LI con un contributo mensile di € 400,00 oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.06.2021 il Presidente ha proceduto al tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, e la causa è transitata dinnanzi al Giudice Istruttore.
Esaurita l'istruttoria, con note scritte per l'udienza del 27.05.2024, trattata in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni;
in data 27.06.2024 il G.I. ha posto in decisione la causa con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia sullo status e “quanto al contributo di mantenimento di , in considerazione della comprovata diminuzione reddituale del Per_1 Pt_1
porre a carico dello stesso un assegno determinato in € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie”.
Parte resistente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, e di porre a carico del ricorrente
“l'obbligo a contribuire al mantenimento della LI versando l'importo mensile di € 400,00 nelle mani di;
aggiornamento secondo legge”. CP_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
____
La domanda principale, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale per il tentativo di conciliazione obbligatorio esperito nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 327/2018 del 10.05.2018.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria.
Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
____
Con riferimento alla LI , deve evidenziarsi che le parti sono concordi nella attribuzione Per_1
dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, richiesta che va accolta non emergendo dagli atti elementi contrari a tale soluzione. Invero, continuerà a vivere con la madre nella casa Per_1
coniugale, di esclusiva proprietà della resistente e che resta a quest'ultima assegnata. Sul diritto di visita, va rimettesso alla ragazza, in qualità di “grande minore”, la decisione sui tempi di permanenza presso il genitore non collocatario. Parte resistente - va evidenziato - con comparsa conclusionale ha rappresentato che il ricorrente nell'ultimo periodo (dal 2022) si è mostrato più presente ed ha provveduto a versare il contributo di mantenimento di € 400,00.
____
Sulle istanze economiche, il ricorrente ha rappresentato di essere disoccupato e, al riguardo, nessuna specifica contestazione è stata mossa da controparte;
il ha, quindi, precisato le Pt_1
conclusioni come da ricorso, insistendo sulla disponibilità a versare € 200,00 per la LI.
Con riferimento all'istanza del ricorrente di riduzione del contributo, in ragione del peggioramento della condizione reddituale dello stesso rispetto alla separazione consensuale, va ricordato che il presente giudizio, non articolandosi quale modifica dei precedenti accordi tra i coniugi, è finalizzato ad individuare un regime di contribuzione dei genitori al mantenimento della prole autonomo rispetto al precedente giudizio di separazione.
Invero, la condizione di disoccupazione di un genitore non fa venir meno il dovere di contribuire alla crescita morale e materiale dei figli.
Sotto altro profilo, nessuna delle parti ha documentato la propria condizione economica e reddituale, limitandosi il ricorrente ad allegare al ricorso attestato di disponibilità all'impiego e la resistente attestazione di riduzione dell'orario di lavoro e di collocamento in CIGS (all. del
17.6.2022). La resistente ha, poi, dedotto di aver ripreso a lavorare in aereoporto (note del
4.10.2023).
Ciò posto, tenuto conto dei compiti di cura affidati in via prevalente alla madre, va posto a carico del padre un contributo di € 300,00 mensili per la LI minore oltre al 50 % delle spese straordinarie, così determinato dalla pronuncia.
____
Ricorrono giusti motivi, stante la prevalenza della domanda di status e l'esito del giudizio, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 18158/2019, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] il 16.09.2006 in Ragalna (CT) trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile CP_1
di quel Comune, anno 2006, parte II, serie A, n. 7;
2) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui è Persona_1
assegnata la casa familiare, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) onera di versare a , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1
della LI , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 – rivalutabile secondo Per_1
l'indice Istat – oltre al 50% delle spese straordinarie, così determinato dalla pronuncia;
4) ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva;
5) compensa le spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Di Gesu