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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 836/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ALBINI ANNA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3748/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montecorvino Pugliano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Via Rosa Jemma 84091 Battipaglia SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 681 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 510/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Nessuno si è costituito per i resistenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso prodotto nei termini la Signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU, notificatole dalla Gamma Tributi per il Comune di Montecorvino Pugliano, per l'anno di imposta 2020, con riferimento a terreni di sua proprietà siti in detto comune.
La ricorrente eccepiva la non corretta notifica avvenutaa mezzo di Società privata, nonché la carenza di motivazione.
Per quel che attiene la valutazione dei terreni sosteneva che si trattava di terreni non aventi le caratteristiche di edificabilità per essere, gli stessi, oggetto di lotti compresi in un comparto non approvato in via definitiva dal piano urbanistico.
Produceva successive memorie con le quali chiedeva, in relazione a precendenti sentenze di questa Corte, il riconoscimento di quanto già deciso in suo favore.
Nessuno risultava costituito per i resistenti.
Indi questo Giudice ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto dedotto e documentato dalla parte, in assenza di valide contestazioni di controparte non costituita in Giudizio, questo Giudice anche in considerazione delle pronunce delle annualità precedenti, ritiene di poter accogliere il presente ricorso, con contestuale annullamento dell'avviso di accertamento.
In ragione di ciò, questo Giudice, nell'accogliere il ricorso, ritiene equo compensare le spese ai sensi dell'ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali a riguardo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ALBINI ANNA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3748/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montecorvino Pugliano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Via Rosa Jemma 84091 Battipaglia SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 681 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 510/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Nessuno si è costituito per i resistenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso prodotto nei termini la Signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU, notificatole dalla Gamma Tributi per il Comune di Montecorvino Pugliano, per l'anno di imposta 2020, con riferimento a terreni di sua proprietà siti in detto comune.
La ricorrente eccepiva la non corretta notifica avvenutaa mezzo di Società privata, nonché la carenza di motivazione.
Per quel che attiene la valutazione dei terreni sosteneva che si trattava di terreni non aventi le caratteristiche di edificabilità per essere, gli stessi, oggetto di lotti compresi in un comparto non approvato in via definitiva dal piano urbanistico.
Produceva successive memorie con le quali chiedeva, in relazione a precendenti sentenze di questa Corte, il riconoscimento di quanto già deciso in suo favore.
Nessuno risultava costituito per i resistenti.
Indi questo Giudice ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto dedotto e documentato dalla parte, in assenza di valide contestazioni di controparte non costituita in Giudizio, questo Giudice anche in considerazione delle pronunce delle annualità precedenti, ritiene di poter accogliere il presente ricorso, con contestuale annullamento dell'avviso di accertamento.
In ragione di ciò, questo Giudice, nell'accogliere il ricorso, ritiene equo compensare le spese ai sensi dell'ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali a riguardo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.