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6 settembre 1985
6 settembre 1985
Art. 2. 1. Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio delle Comunita' europee, in data 31 marzo 1984, possono essere accordati contributi a favore dei produttori agricoli per incentivi diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere o giovenche.
2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere, per l'anno 1985, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Lo stanziamento di cui al precedente comma sara' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
NOTE
Nota all'art. 2, comma 3:
Il testo vigente dell' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , recante: "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente:
"Art. 13. (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario o speciale".
2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere, per l'anno 1985, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Lo stanziamento di cui al precedente comma sara' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
NOTE
Nota all'art. 2, comma 3:
Il testo vigente dell' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , recante: "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente:
"Art. 13. (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario o speciale".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 30/09/1987, n. 304Provvedimento: N. 304 SENTENZA 22 MAGGIO-30 SETTEMBRE 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE RZ - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di EN (n. 2 ricorsi), delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, RD e AN notificati rispettivamente l'11, 12 gennaio, 20 e 19 novembre 1985, depositati in Cancelleria il 16, 18 gennaio, 27 e 29 novembre …Leggi di più...
- sussistenza dei presupposti giustificativi della sua adozione·
- sent. 304/87 b. regioni in genere·
- sent. 304/87 c. regioni a statuto speciale·
- riparto di attribuzioni·
- efficacia nello spazio·
- agricoltura·
- inammissibilita'.·
- sent. 304/87 d. regione friuli-venezia giulia e provincia di trento·
- giustificazione in base a criteri finalistici·
- intervento sostitutivo dello stato in via provvisoria e suppletiva previa consultazione degli enti·
- interventi statali non sorretti da idoneo presupposto giustificativo e costituzionale·
- assenza di presupposti giustificativi della sua adozione·
- impossibilita' a provvedere delle regioni e province competenti·
- sent. 304/87 a. fonti del diritto·
- sent. 304/87 e. regioni in genere e province autonome