Articolo 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 430
Articolo 1Articolo 3
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6 settembre 1985
Art. 2. 1. Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio delle Comunita' europee, in data 31 marzo 1984, possono essere accordati contributi a favore dei produttori agricoli per incentivi diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere o giovenche.
2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere, per l'anno 1985, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Lo stanziamento di cui al precedente comma sara' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
NOTE

Nota all'art. 2, comma 3:
Il testo vigente dell' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , recante: "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente:
"Art. 13. (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario o speciale".
Entrata in vigore il 6 settembre 1985
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