Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00426/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2024, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Domenico Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, corso Cavour, n. 124;
contro
- Comune di Barletta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal Comune di Barletta in data -OMISSIS-(e comunicato in pari data), a firma del responsabile dell’Area VI ambiente – igiene urbana – LLPP – manutenzione – servizio paesaggio, quale responsabile unico delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche giusta decreto sindacale del 14/12/2022, recante diniego all’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dalla odierna ricorrente con PEC del -OMISSIS- e acclarato al protocollo comunale in data -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- del parere sfavorevole rilasciato il-OMISSIS- dalla Commissione locale per il paesaggio del Comune di Barletta;
- del secondo parere sfavorevole rilasciato il-OMISSIS- dalla Commissione locale per il paesaggio del Comune di Barletta a conferma di quello precedente del-OMISSIS-;
- del preavviso di rigetto alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla nota -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto o provvedimento, per quanto non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. NI RT e udito l'avv. Giuseppe Domenico Torre, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con istanza acquisita al protocollo del Comune di Barletta in data -OMISSIS-, la dott.ssa -OMISSIS- ha chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica in relazione allo svellimento di -OMISSIS- piante di olivo adulte non monumentali, da effettuare per il miglioramento delle colture con il cambio da oliveto tradizionale a superintensivo, su fondo di sua proprietà sito in località -OMISSIS-.
1.1. A fronte del provvedimento adottato, -OMISSIS-, dal Responsabile dell’Area VI della citata Amministrazione comunale, l’istante ha agito in giudizio, con ricorso ritualmente notificato e depositato il 2 luglio 2024, impugnando il dinego opposto unitamente ai pareri presupposti adottati dalla competente Commissione locale per il paesaggio.
In particolare, sono state dedotte plurime violazioni di legge (artt. 11 del d.P.R. n. 31/2017, 88 e 91 delle norme tecniche di attuazione - NTA del PPTR, 146 del d.lgs. n. 42/2004 - codice dei beni culturali e del paesaggio, 41 Cost. e 2 della l. n. 144/1951), nonché eccesso di potere sotto il profilo della carenza ed erroneità dei presupposti fattuali e giuridici, del difetto di istruttoria, dell’illogicità, dell’ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento.
2. Il Comune di Barletta non si è costituito in giudizio.
3. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025, la causa è stata mandata in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Muovendo dall’esame del provvedimento impugnato, deve innanzitutto rilevarsi che il diniego all’accertamento di compatibilità paesaggistica de quo è stato assunto dal Comune di Barletta con una motivazione per relationem in quanto poggiante esclusivamente sui due pareri sfavorevoli resi, in sede procedimentale, dalla Commissione locale per il paesaggio. Dunque, spostando l’analisi direttamente sulle valutazioni (condizionanti) contenute nei pareri dell’Organo tecnico dell’Amministrazione comunale di Barletta, si rileva che l’intervento è stato negato nella misura in cui “andrebbe ad interrompere la continuità di piante di ulivo della Piana degli Ulivi della Puglia Centrale e di conseguenza la componente visivo percettiva esistente” ( cfr. preavviso di rigetto del -OMISSIS- che cita testualmente il parere tecnico in data -OMISSIS-) . Più precisamente, la Commissione per il paesaggio ha richiamato l’art. 88, comma 2, lett. a1) e a2), delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), laddove si prevede l’inammissibilità degli interventi che comportano:
- “modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
- modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce” .
Su tali basi normative, è stato affermato che “dalla documentazione allegata all’istruttoria, si evince che dal punto di vista paesaggistico si andrebbe ad alterare l’ecosistema già esistente nonché la sostenibilità delle componenti del paesaggio e la sua biodiversità” ( cfr. preavviso di rigetto già citato).
5. Ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione intimata siano viziate e denotino un evidente deficit istruttorio e motivazionale: infatti proprio la stessa documentazione – anche fotografica – versata in atti dalla ricorrente restituisce un quadro fattuale del tutto difforme dalla rappresentazione dei luoghi tratteggiata, peraltro sommariamente, dalla predetta Commissione.
5.1. In particolare, dalla puntuale relazione paesaggistica (pagg. 3-4) annessa all’istanza di parte si evidenzia che:
- ‹‹l'intervento si rende indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (rif. art. 2, Legge 14 febbraio 1951, n. 144) ed è necessario per aumentare la redditività dell'azienda agricola›› ;
- ‹‹Il territorio circostante all'area di intervento è caratterizzato dalla presenza di impianti di vigneto di uva da vino e da mensa, frutteti con essenze ascrivibili alla famiglia delle drupacee (pesco, albicocco) e impianti di oliveto da olio, per cui l'intervento è perfettamente integrabile riguardo le essenze vegetali caratteristiche presenti nell'ambito territoriale sopraindicato›› ;
- ‹‹Ai fini della tutela paesaggistica di cui al PPTR (Piani Paesaggistico Territoriale Tematico Regionale) il fondo rustico ricade nell’ambito di Paesaggio “Ofanto” , figura Territoriale e paesaggistica “La Bassa Valle dell’Ofanto” , struttura antropica e storico-culturale - componenti culturali e insediative - UCP “Coni visuali” ›› ;
- ‹‹Detto intervento non andrà a modificare l'assetto paesaggistico, in quanto l'areale in oggetto è ampiamente coltivato ad olivo, apporterà invece un miglioramento degli elementi percettivi della figura territoriale in oggetto, in quanto lo sviluppo verticale dell'impianto arboreo passerà dagli attuali 5,00 metri circa (oliveto tradizionale) a 2,50 metri circa (oliveto super-intensivo)››.
5.2. A ciò si aggiunga che, dalla documentazione di parte e dalle ortofoto versate in atti e prodotte già al Comune in fase procedimentale, si evince che l'intervento si colloca in un’area effettivamente caratterizzata dalla presenza di molteplici colture e frutteti, pertanto, deve convenirsi con le deduzioni attoree per le quali la sostituzione delle piante di olivo, oltretutto con piante della stessa specie, non interromperebbe alcuna continuità di piante di olivo dell'areale. Se questo è il quadro fattuale di riferimento, allora non è dato comprendere quale sia la “continuità” visiva di piante di olivo cui fa genericamente riferimento la Commissione per il paesaggio, con la conseguenza che la componente visivo-percettiva del territorio oggetto del miglioramento fondiario non sarebbe affatto alterata, essendo quella medesima componente già riscontrabile, allo stato attuale, nell'area in questione.
5.3. Orbene, il quadro probatorio allegato dalla ricorrente – dal quale emerge financo che di fronte al terreno per cui è causa già esiste un oliveto superintensivo, della stessa tipologia di quello che la ricorrente intende realizzare – non risulta controvertibile sulla base dell’attività istruttoria condotta dal Comune intimato e, soprattutto, avuto riguardo al corredo motivazionale a sostegno delle valutazioni effettuate che denotano – come eccepito dalla ricorrente – anche profili di disparità di trattamento, oltre che di contraddittorietà e di illogicità dell’azione amministrativa.
5.4. Pur volendo tralasciare, poi, il fatto che il diniego gravato si limita sostanzialmente ad una mera “presa d’atto” delle fasi procedimentali pregresse, senza neppure fare formalmente proprie – quand’anche per relationem , ma comunque in modo chiaro – le valutazioni effettuate nei pareri della Commissione per il paesaggio, non può comunque ritenersi assolto adeguatamente l’onere motivazionale gravante sulla pubblica amministrazione e che, naturalmente, sussiste anche rispetto a valutazioni connotate da elevato tasso di discrezionalità, come nel caso che qui occupa.
Le ragioni annesse al diniego ( rectius: da rinvenire e ricostruire negli atti endoprocedimentali di cui si è solo “dato atto” nel provvedimento negativo) rivelano un’azione amministrativa inficiata da evidenti deficit istruttori, dalla mancata valutazione dei fatti (o meglio dei luoghi) rilevanti nonché da una motivazione ellittica e criptica.
In altri termini, le valutazioni cui è pervenuta l’Amministrazione intimata, rilevabili nel laconico inciso sopra citato e contenuto nel parere del -OMISSIS- (che richiama, a sua volta, il verbale del 21 febbraio precedente) dovrebbero fondare sulla “documentazione allegata all’istruttoria” (in realtà neppure allegata), mentre è proprio quest’ultima – sulla base degli atti versati al fascicolo dalla ricorrente, che debbono essere valutati anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. – a mettere in crisi e svuotare di reale contenuto la determinazione negativa assunta dal Comune intimato.
5.5. Sotto concorrente profilo, poi, l’inadeguatezza istruttoria già rilevata rispetto all’anzidetto primo parere (del -OMISSIS-) viene anche replicata con il secondo parere istruttorio reso sempre dalla Commissione per il paesaggio e richiamato nel diniego, peraltro senza fornirne i relativi estremi identificativi. Solo dal ricorso introduttivo e dalla documentazione versata al fascicolo dalla ricorrente, si può desumere che tale secondo parere tecnico sarebbe stato espresso nel corso della riunione della Commissione per il paesaggio del-OMISSIS- in relazione alle controdeduzioni rese dall’istante (e odierna ricorrente) a riscontro del preavviso di diniego del -OMISSIS-. Ebbene, anche in tale segmento procedimentale, l’Organo tecnico-valutativo è incorso negli stessi vizi poc’anzi rilevati: ci si è infatti limitati a richiamare “le considerazioni già espresse nel verbale” del -OMISSIS-, poi sfociato nel parere negativo del -OMISSIS-successivo; considerazioni che, però, non hanno minimamente avuto ad oggetto, in modo concreto e specifico, lo stato dei luoghi rappresentato dall’istante mediante elaborati tecnici, mappe e ortofoto panoramiche, né hanno dato conto di una effettiva e diversa ricostruzione della realtà e quindi di alcun presupposto di fatto idoneo a giustificare il diniego assunto.
6. Per le ragioni sopra esposte, le doglianze mosse all’azione amministrativa dalla ricorrente sono favorevolmente apprezzabili sotto il profilo dell’eccesso di potere avuto riguardo, in particolare, alle carenze istruttorie e ai deficit motivazionali riscontrati e sopra evidenziati. Pertanto, il ricorso va accolto, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi sull’istanza della ricorrente alla luce della portata conformativa derivante dal presente provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Barletta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, e alla rifusione del contributo unificato ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RI GI, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
NI RT, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NI RT | RI GI |
IL SEGRETARIO