Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente alle clausole finali delle note e all'articolo 18 dell'accordo.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente alle clausole finali delle note e all'articolo 18 dell'accordo.