Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 6552
CASS
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale generica

    La Corte ha ritenuto che l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e delle vicende societarie è una conclusione raggiunta anche dalle curatrici e dall'Autorità giudiziaria, a causa della gravità delle falsificazioni accertate. Il reato sussiste anche quando la ricostruzione è possibile solo con particolare diligenza.

  • Rigettato
    Accertamento delle condotte distrattive

    A fronte della formale corrispondenza tra debiti e pagamenti, non vi era evidenza dei rapporti giuridici sottostanti e della reale giustificazione dei versamenti. Non è stata fornita dimostrazione della reale destinazione della somma prelevata allo sportello.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla causazione del fallimento

    La questione della scansione temporale tra la revoca dei finanziamenti e la dichiarazione di fallimento non è stata adeguatamente dedotta nel ricorso. La revoca dei finanziamenti è stata indicata come una delle concause del fallimento, unitamente all'incapacità della società di onorare le obbligazioni a causa delle condotte fraudolente. Ai fini della bancarotta impropria, è sufficiente il dolo generico.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione della legge penale

    L'aggravante è applicabile anche ai fatti di bancarotta impropria. La Corte ha valutato l'entità delle somme distratte e la gravità del danno subito dai creditori, considerando l'entità del passivo e la modestia dell'attivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 6552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6552
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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