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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IL EI UP - 04/12/2025 R.G.N. 26998/2025 RI EU OG SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Lecce inoltre: P.C. XXXXXXXXXXXXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Maria Francesca Loy, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore della parte civile, avvocato Ester Nemola, la quale si è riportata alle conclusioni depositate unitamente alla nota spese. udito l'avvocato Luigi Suez che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13 novembre 2024, la Corte di appello riformava la sentenza del Tribunale di Lecce del 21 ottobre 2021. Riqualificato il reato di atti persecutori contestato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in quelli di cui agli artt. 81, 612 cod. pen. e 660 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di minaccia perché l’azione penale non poteva essere proseguita per tardività della querela e lo condannava per la fattispecie contravvenzionale punita dall’art. 660 cod. pen., infliggendo la pena di mesi tre di arresto. Al fine di una migliore comprensione, si rappresenta che il ricorrente veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 612-bis comma 1 e 2 cod. pen. << Per aver molestato XXXXXXXXXXXXXXXh, con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva cessata nel mese di novembre 2019, con ripetute ingiurie, reiterate minacce e condotte di violenza privata ovvero di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita e a tollerare comportamenti intrusivi, invadenti e persecutori, creandole un perdurante e grave stato d'ansia e paura ed ingenerandone anche un fondato timore per la propria incolumità fisica, non accettando la decisione della donna di interrompere la loro relazione, la contattava più volte e le inviava ripetuti messaggi telefonici dal tenore chiaramente minatorio oltre che lesivo della privacy, dell'onore e della reputazione: <<... Ascolta o questa sera succede un macello... Sta storia deve finire in fretta... Cara XXXXXXX vedi che sul tuo telefono ho trovato anche chiamate di Penale Sent. Sez. 1 Num. 5408 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: EI IL Data Udienza: 04/12/2025 3-4 anni fa ed anche chiamate di XXXXXXXXX, vuoi che vada ancora avanti, e per fortuna non li conoscevi.. Ti dico qualche schifo altro che hai combinato a Milano? 3496360109 ecco perché ti piaceva il nome di Andrea... Schifosa lurida bugiarda ci dovresti sputare in faccia da sola e se ti vedo in giro lo faccio io... Qui a Gallipoli non avrai più pace ti conviene cambiare, perché io sarò sempre cornuto ma tu rimani una troia e scopati pure tutto compreso TU e tutta Milano e i tuoi vicini soprattutto ma stai tranquilla che a Gallipoli non vieni a vivere>>; alla risposta della persona offesa Gallipoli non è tua>> replicava << invece sì.. Comunque sai a cosa vai incontro...>>. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale era legato da relazione affettiva. In Gallipoli fino all'11 Marzo 2020. All’esito del dibattimento, il Tribunale assolveva l’imputato per insussistenza del fatto. Avverso detta sentenza proponevano appello il pubblico ministero e la parte civile. La Corte di appello di Lecce disponeva il rinnovo dell’istruttoria mediante esame della persona offesa, XXXXXXXXXXXXXXX, e, ritenuta corretta la ricostruzione cronologica degli accadimenti effettuata dal giudice di primo grado e osservato che il rinnovo dell’esame della teste aveva contribuito a smentire l’ipotesi accusatoria, confermava l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori el’improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela con riferimento al delitto di minaccia. Diversamente dal giudice di primo grado, invece, osservava che le condotte consistenti nell’invio da XXXXX ad XXXXXXXX di una serie di messaggi contenenti numeri di telefono di uomini conosciuti dalla donna, indicati come possibili padri del bambino che ella portava in grembo, erano qualificabili come molestie in quanto motivate da biasimevoli motivi. Rispetto a tale condotta, qualificata ai sensi dell’art. 660 cod. pen., infliggeva all’imputato la pena di mesi tre di arresto. Lo condannava, altresì, al risarcimento del danno e alla refusione delle spese in favore della parte civile nonché al pagamento delle spese processuali.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, la quale articola i motivi di ricorso sulla base di due ipotesi: A)Che il giudice di appello, valorizzando una delle prove raccolte, sia pervenuto a riqualificare il reato contestato nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 660 cod. pen.; B)Che la Corte territoriale abbia condannato l’imputato per un “fatto nuovo” non incluso nell’imputazione originaria. A1) Con riferimento alla prima ipotesi, osserva che la motivazione posta a fondamento della condanna per molestie non risponde ai requisiti richiesti da questa Corte in ordine alla necessità di una motivazione “rafforzata” nel caso di condanna pronunciata in riforma di sentenza assolutoria. Rileva che la Corte territoriale ha omesso di argomentare sulle ragioni per le quali ha ritenuto biasimevoli i motivi che avevano ispirato la condotta di XXXXX, mentre il giudice di primo grado li aveva ritenuti legittimi. A2) Censura la sentenza per essere stata emessa in violazione dell’art. 603 comma 3- bis cod. proc. pen., in quanto il rinnovo dell’istruttoria era stato parziale, essendo stato limitato all’esame della persona offesa, con esclusione delle altre prove testimoniali nonché della perizia sui telefoni dell’imputato e della persona offesa, richiesta in primo grado e in appello e non espletata. B1) Con riferimento alla seconda ipotesi, osserva che, ove dovesse ritenersi che la condotta di molestie non sia contestata nell’imputazione, la sentenza sarebbe affetta da nullità per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. B2) Nel merito, rileva che il giudice di primo grado ha giudicato legittime le richieste formulate da XXXXX tramite i messaggi contenuti nel CD prodotto in atti, in quanto motivate 2 dal desiderio di accertare la propria paternità, con la conseguenza che doveva escludersi qualsiasi biasimevole motivo ispiratore della condotta. Al contrario, la condotta dell’odierno ricorrente è stata ritenuta biasimevole dalla Corte di appello, in contrasto, peraltro, con la valutazione fatta dalla stessa persona offesa che dichiarava di “non offendersi” per il fatto che l’uomo fosse in possesso dei numeri di telefono. Infine, propone un ulteriore motivo di ricorso, denunciando il difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., all’applicazione delle pene sostitutive, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, benché richiesti in primo grado. Alla luce dei motivi dedotti, chiede l’annullamento della sentenza impugnata. All’esito della discussione orale, il Sostituto Procuratore generale, il difensore della parte civile e il difensore dell’imputato concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Vengono preliminarmente esaminati i motivi di ricorso descritti sub B1) e sub A1) in quanto prioritari in ordine logico, denunciando vizi in procedendo al cui accertamento consegue la nullità della sentenza.
2.Infondata è l’ipotesi prospettata al punto B1) del “ritenuto in fatto”, secondo cui la Corte di appello avrebbe condannato l’imputato per un fatto diverso e nuovo rispetto a quello contestato, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e senza la procedura di cui all’art. 521 c.p.p., e, conseguentemente, è insussistente l’eccepita nullità della sentenza impugnata. Invero, questa Corte, anche con pronunce recenti, ha affermato che <<non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi fatto costitutivo reato ritenuto in sentenza, quanto l'immutazione si verifica solo nel caso cui tra i due episodi ricorra un rapporto eterogeneità o incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione variazione dei essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa fronte ad tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr., ex multis, sez. 6, n. 35120 13 06 2003, conversano, rv. 226654; 17799 02 2014, m., 260156). ciò quanto, il rispetto regola contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche ordine alla diversa definizione giuridica fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, cost., integrato dall'art. 6 convenzione europea, come interpretato dalla corte edu impone esclusivamente detta qualificazione non avvenga "a sorpresa" cioè dell'imputato che, la prima volta e, quindi, mai interloquire sul punto, trovi storico radicalmente trasformato suoi all'originaria imputazione, rappresenti uno sviluppo inaspettato: ne consegue dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora appaia possibili epiloghi decisori giudizio, secondo interpretativo assolutamente prevedibile l'imputato ed suo difensore abbiano fase merito avvenuto fattispecie al contenuto dell'imputazione, attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (sez. 5, 7984 24 09 2012, dep. 2013, 254649; sez.sez. 2, 10989 28 2023, 284427 – 01) esame, ilcapo descrivere atti persecutori, enuncia seguente condotta <<[...]per aver molestato xxxxxxxxxxxxxxx 3 […] contattava più volte le inviava ripetuti messaggi telefonici dal tenore chiaramente minatorio oltreché lesivo privacy, dell’onore reputazione>>, riconducibile, nella sua componente oggettiva, alla fattispecie contravvenzionale rubricata all’art. 660 cod. pen. come “Molestia o disturbo alle persone”, la quale sanziona colui che per petulanza o altro biasimevole motivo rechi a taluno molestie o disturbo col mezzo del telefono. È, quindi, da escludere che detta condotta possa ritenersi “fatto diverso” rispetto a quello originariamente contestato. La riqualificazione del delitto di atti persecutori in quello di molestie ex art. 660 c.p. costituiva uno sviluppo prevedibile del processo, proprio perché, nell’imputazione originaria, l’invio reiterato di messaggi telefonici dal contenuto minatorio, offensivo e lesivo della privacy ed onorabilità era già contenuto ed integrava una delle forme in cui veniva realizzato il più grave delitto di atti persecutori.
3.Parimenti infondato il motivo di ricorso enunciato al punto A2). Non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta), per il quale la riforma in pejus di una decisione assolutoria, ove fondata su una diversa valutazione in ordine all'attendibilità di una prova orale assunta in primo grado, richiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per la riassunzione della prova stessa. Nel caso di specie, tuttavia, la decisione della Corte territoriale non costituisce il risultato di una diversa valutazione della testimonianza della persona offesa che, anzi, è coerente con quella effettuata dal giudice di primo grado. Invero, la sentenza fonda la propria decisione sul dato documentale costituito dagli screenshot depositati, incontestati per quanto riguarda il numero, la frequenza e il contenuto. Questa Corte ha affermato che <<non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi fatto costitutivo reato ritenuto in sentenza, quanto l'immutazione si verifica solo nel caso cui tra i due episodi ricorra un rapporto eterogeneità o incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione variazione dei essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa fronte ad tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr., ex multis, sez. 6, n. 35120 13 06 2003, conversano, rv. 226654; 17799 02 2014, m., 260156). ciò quanto, il rispetto regola contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche ordine alla diversa definizione giuridica fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, cost., integrato dall'art. 6 convenzione europea, come interpretato dalla corte edu impone esclusivamente detta qualificazione non avvenga "a sorpresa" cioè dell'imputato che, la prima volta e, quindi, mai interloquire sul punto, trovi storico radicalmente trasformato suoi all'originaria imputazione, rappresenti uno sviluppo inaspettato: ne consegue dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora appaia possibili epiloghi decisori giudizio, secondo interpretativo assolutamente prevedibile l'imputato ed suo difensore abbiano fase merito avvenuto fattispecie al contenuto dell'imputazione, attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (sez. 5, 7984 24 09 2012, dep. 2013, 254649; sez.sez. 2, 10989 28 2023, 284427 – 01) esame, ilcapo descrivere atti persecutori, enuncia seguente condotta <<[...]per aver molestato xxxxxxxxxxxxxxx 3 […] contattava più volte le inviava ripetuti messaggi telefonici dal tenore chiaramente minatorio oltreché lesivo privacy, dell’onore reputazione>> (Sez. 5, Sentenza n.45847 del 28/06/2016, Rv. 268470 – 01). E ancora <<la necessità per il giudice di appello procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne solo caso in cui riforma sentenza assoluzione si giunga esclusivamente sulla base un diversa valutazione dichiarativa e non nell'ipotesi pervenga al diverso approdo decisionale forza rivalutazione compendio probatorio carattere documentale>> (Sez. 3, Sentenza n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448 - 01) Quanto alla perizia sui telefoni cellulari, il ricorrente si è limitato a lamentare l’incompletezza della chat, dalla quale sarebbero stati estrapolati solamente i messaggi inviati dall’imputato alla persona offesa, senza, tuttavia, dedurre come ciò abbia influito sulla ricostruzione del fatto e, quindi, sollevando una censura del tutto generica.
4.Si ritiene, invece, che il primo motivo di ricorso sub A1) sia fondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel caso di riforma in appello della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, il giudice è tenuto a fornire una motivazione “rafforzata” ovvero che consista nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 51898 dell' 11/07/2019, Rv. 278056 – 01). 4 Nel caso di specie, il giudice di primo grado, nel valutare i plurimi contatti consistenti anche inparole “insistenti e inurbane”, ha osservato come, secondo la stessa persona offesa, fossero diretti a “scoprire se, effettivamente, ella l’avesse in passato tradito o meno e se, quindi, il figlio che lei portava in grembo fosse effettivamente di lui o di altri>>, finalità che, ad avviso del giudicante, rispondeva ad un <> che non era collegato alla cessazione del rapporto sentimentale. Il giudice di appello, invece, nel valutare i medesimi contatti (che si tratti dei medesimi si evince dal fatto che entrambi i giudici fanno riferimento a quelli documentati nel CD e consistenti in screenshot delle chat) ha espresso un giudizio ben diverso, avendoli qualificati come “molesti” perché assistiti da biasimevoli motivi. Nel proprio argomentare, tuttavia, non ha illustrato su cosa fosse fondata la diversa valutazione rispetto al carattere molesto o legittimo dei medesimi messaggi e, sotto tale profilo, deve effettivamente rilevarsi che la motivazione più che carente, è assente.
5. Per tali motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello affinché colmi le lacune motivazioni evidenziate. L'accoglimento del ricorso sotto il profilo evidenziato supera l'ulteriore motivo di impugnazione relativo alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sull’applicazione delle pene sostitutive, sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IL EI FILIPPO CASA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Maria Francesca Loy, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore della parte civile, avvocato Ester Nemola, la quale si è riportata alle conclusioni depositate unitamente alla nota spese. udito l'avvocato Luigi Suez che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13 novembre 2024, la Corte di appello riformava la sentenza del Tribunale di Lecce del 21 ottobre 2021. Riqualificato il reato di atti persecutori contestato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in quelli di cui agli artt. 81, 612 cod. pen. e 660 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di minaccia perché l’azione penale non poteva essere proseguita per tardività della querela e lo condannava per la fattispecie contravvenzionale punita dall’art. 660 cod. pen., infliggendo la pena di mesi tre di arresto. Al fine di una migliore comprensione, si rappresenta che il ricorrente veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 612-bis comma 1 e 2 cod. pen. << Per aver molestato XXXXXXXXXXXXXXXh, con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva cessata nel mese di novembre 2019, con ripetute ingiurie, reiterate minacce e condotte di violenza privata ovvero di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita e a tollerare comportamenti intrusivi, invadenti e persecutori, creandole un perdurante e grave stato d'ansia e paura ed ingenerandone anche un fondato timore per la propria incolumità fisica, non accettando la decisione della donna di interrompere la loro relazione, la contattava più volte e le inviava ripetuti messaggi telefonici dal tenore chiaramente minatorio oltre che lesivo della privacy, dell'onore e della reputazione: <<... Ascolta o questa sera succede un macello... Sta storia deve finire in fretta... Cara XXXXXXX vedi che sul tuo telefono ho trovato anche chiamate di Penale Sent. Sez. 1 Num. 5408 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: EI IL Data Udienza: 04/12/2025 3-4 anni fa ed anche chiamate di XXXXXXXXX, vuoi che vada ancora avanti, e per fortuna non li conoscevi.. Ti dico qualche schifo altro che hai combinato a Milano? 3496360109 ecco perché ti piaceva il nome di Andrea... Schifosa lurida bugiarda ci dovresti sputare in faccia da sola e se ti vedo in giro lo faccio io... Qui a Gallipoli non avrai più pace ti conviene cambiare, perché io sarò sempre cornuto ma tu rimani una troia e scopati pure tutto compreso TU e tutta Milano e i tuoi vicini soprattutto ma stai tranquilla che a Gallipoli non vieni a vivere>>; alla risposta della persona offesa Gallipoli non è tua>> replicava << invece sì.. Comunque sai a cosa vai incontro...>>. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale era legato da relazione affettiva. In Gallipoli fino all'11 Marzo 2020. All’esito del dibattimento, il Tribunale assolveva l’imputato per insussistenza del fatto. Avverso detta sentenza proponevano appello il pubblico ministero e la parte civile. La Corte di appello di Lecce disponeva il rinnovo dell’istruttoria mediante esame della persona offesa, XXXXXXXXXXXXXXX, e, ritenuta corretta la ricostruzione cronologica degli accadimenti effettuata dal giudice di primo grado e osservato che il rinnovo dell’esame della teste aveva contribuito a smentire l’ipotesi accusatoria, confermava l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori el’improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela con riferimento al delitto di minaccia. Diversamente dal giudice di primo grado, invece, osservava che le condotte consistenti nell’invio da XXXXX ad XXXXXXXX di una serie di messaggi contenenti numeri di telefono di uomini conosciuti dalla donna, indicati come possibili padri del bambino che ella portava in grembo, erano qualificabili come molestie in quanto motivate da biasimevoli motivi. Rispetto a tale condotta, qualificata ai sensi dell’art. 660 cod. pen., infliggeva all’imputato la pena di mesi tre di arresto. Lo condannava, altresì, al risarcimento del danno e alla refusione delle spese in favore della parte civile nonché al pagamento delle spese processuali.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, la quale articola i motivi di ricorso sulla base di due ipotesi: A)Che il giudice di appello, valorizzando una delle prove raccolte, sia pervenuto a riqualificare il reato contestato nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 660 cod. pen.; B)Che la Corte territoriale abbia condannato l’imputato per un “fatto nuovo” non incluso nell’imputazione originaria. A1) Con riferimento alla prima ipotesi, osserva che la motivazione posta a fondamento della condanna per molestie non risponde ai requisiti richiesti da questa Corte in ordine alla necessità di una motivazione “rafforzata” nel caso di condanna pronunciata in riforma di sentenza assolutoria. Rileva che la Corte territoriale ha omesso di argomentare sulle ragioni per le quali ha ritenuto biasimevoli i motivi che avevano ispirato la condotta di XXXXX, mentre il giudice di primo grado li aveva ritenuti legittimi. A2) Censura la sentenza per essere stata emessa in violazione dell’art. 603 comma 3- bis cod. proc. pen., in quanto il rinnovo dell’istruttoria era stato parziale, essendo stato limitato all’esame della persona offesa, con esclusione delle altre prove testimoniali nonché della perizia sui telefoni dell’imputato e della persona offesa, richiesta in primo grado e in appello e non espletata. B1) Con riferimento alla seconda ipotesi, osserva che, ove dovesse ritenersi che la condotta di molestie non sia contestata nell’imputazione, la sentenza sarebbe affetta da nullità per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. B2) Nel merito, rileva che il giudice di primo grado ha giudicato legittime le richieste formulate da XXXXX tramite i messaggi contenuti nel CD prodotto in atti, in quanto motivate 2 dal desiderio di accertare la propria paternità, con la conseguenza che doveva escludersi qualsiasi biasimevole motivo ispiratore della condotta. Al contrario, la condotta dell’odierno ricorrente è stata ritenuta biasimevole dalla Corte di appello, in contrasto, peraltro, con la valutazione fatta dalla stessa persona offesa che dichiarava di “non offendersi” per il fatto che l’uomo fosse in possesso dei numeri di telefono. Infine, propone un ulteriore motivo di ricorso, denunciando il difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., all’applicazione delle pene sostitutive, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, benché richiesti in primo grado. Alla luce dei motivi dedotti, chiede l’annullamento della sentenza impugnata. All’esito della discussione orale, il Sostituto Procuratore generale, il difensore della parte civile e il difensore dell’imputato concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Vengono preliminarmente esaminati i motivi di ricorso descritti sub B1) e sub A1) in quanto prioritari in ordine logico, denunciando vizi in procedendo al cui accertamento consegue la nullità della sentenza.
2.Infondata è l’ipotesi prospettata al punto B1) del “ritenuto in fatto”, secondo cui la Corte di appello avrebbe condannato l’imputato per un fatto diverso e nuovo rispetto a quello contestato, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e senza la procedura di cui all’art. 521 c.p.p., e, conseguentemente, è insussistente l’eccepita nullità della sentenza impugnata. Invero, questa Corte, anche con pronunce recenti, ha affermato che <<non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi fatto costitutivo reato ritenuto in sentenza, quanto l'immutazione si verifica solo nel caso cui tra i due episodi ricorra un rapporto eterogeneità o incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione variazione dei essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa fronte ad tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr., ex multis, sez. 6, n. 35120 13 06 2003, conversano, rv. 226654; 17799 02 2014, m., 260156). ciò quanto, il rispetto regola contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche ordine alla diversa definizione giuridica fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, cost., integrato dall'art. 6 convenzione europea, come interpretato dalla corte edu impone esclusivamente detta qualificazione non avvenga "a sorpresa" cioè dell'imputato che, la prima volta e, quindi, mai interloquire sul punto, trovi storico radicalmente trasformato suoi all'originaria imputazione, rappresenti uno sviluppo inaspettato: ne consegue dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora appaia possibili epiloghi decisori giudizio, secondo interpretativo assolutamente prevedibile l'imputato ed suo difensore abbiano fase merito avvenuto fattispecie al contenuto dell'imputazione, attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (sez. 5, 7984 24 09 2012, dep. 2013, 254649; sez.sez. 2, 10989 28 2023, 284427 – 01) esame, ilcapo descrivere atti persecutori, enuncia seguente condotta <<[...]per aver molestato xxxxxxxxxxxxxxx 3 […] contattava più volte le inviava ripetuti messaggi telefonici dal tenore chiaramente minatorio oltreché lesivo privacy, dell’onore reputazione>>, riconducibile, nella sua componente oggettiva, alla fattispecie contravvenzionale rubricata all’art. 660 cod. pen. come “Molestia o disturbo alle persone”, la quale sanziona colui che per petulanza o altro biasimevole motivo rechi a taluno molestie o disturbo col mezzo del telefono. È, quindi, da escludere che detta condotta possa ritenersi “fatto diverso” rispetto a quello originariamente contestato. La riqualificazione del delitto di atti persecutori in quello di molestie ex art. 660 c.p. costituiva uno sviluppo prevedibile del processo, proprio perché, nell’imputazione originaria, l’invio reiterato di messaggi telefonici dal contenuto minatorio, offensivo e lesivo della privacy ed onorabilità era già contenuto ed integrava una delle forme in cui veniva realizzato il più grave delitto di atti persecutori.
3.Parimenti infondato il motivo di ricorso enunciato al punto A2). Non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta), per il quale la riforma in pejus di una decisione assolutoria, ove fondata su una diversa valutazione in ordine all'attendibilità di una prova orale assunta in primo grado, richiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per la riassunzione della prova stessa. Nel caso di specie, tuttavia, la decisione della Corte territoriale non costituisce il risultato di una diversa valutazione della testimonianza della persona offesa che, anzi, è coerente con quella effettuata dal giudice di primo grado. Invero, la sentenza fonda la propria decisione sul dato documentale costituito dagli screenshot depositati, incontestati per quanto riguarda il numero, la frequenza e il contenuto. Questa Corte ha affermato che <<non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi fatto costitutivo reato ritenuto in sentenza, quanto l'immutazione si verifica solo nel caso cui tra i due episodi ricorra un rapporto eterogeneità o incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione variazione dei essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa fronte ad tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr., ex multis, sez. 6, n. 35120 13 06 2003, conversano, rv. 226654; 17799 02 2014, m., 260156). ciò quanto, il rispetto regola contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche ordine alla diversa definizione giuridica fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, cost., integrato dall'art. 6 convenzione europea, come interpretato dalla corte edu impone esclusivamente detta qualificazione non avvenga "a sorpresa" cioè dell'imputato che, la prima volta e, quindi, mai interloquire sul punto, trovi storico radicalmente trasformato suoi all'originaria imputazione, rappresenti uno sviluppo inaspettato: ne consegue dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora appaia possibili epiloghi decisori giudizio, secondo interpretativo assolutamente prevedibile l'imputato ed suo difensore abbiano fase merito avvenuto fattispecie al contenuto dell'imputazione, attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (sez. 5, 7984 24 09 2012, dep. 2013, 254649; sez.sez. 2, 10989 28 2023, 284427 – 01) esame, ilcapo descrivere atti persecutori, enuncia seguente condotta <<[...]per aver molestato xxxxxxxxxxxxxxx 3 […] contattava più volte le inviava ripetuti messaggi telefonici dal tenore chiaramente minatorio oltreché lesivo privacy, dell’onore reputazione>> (Sez. 5, Sentenza n.45847 del 28/06/2016, Rv. 268470 – 01). E ancora <<la necessità per il giudice di appello procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne solo caso in cui riforma sentenza assoluzione si giunga esclusivamente sulla base un diversa valutazione dichiarativa e non nell'ipotesi pervenga al diverso approdo decisionale forza rivalutazione compendio probatorio carattere documentale>> (Sez. 3, Sentenza n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448 - 01) Quanto alla perizia sui telefoni cellulari, il ricorrente si è limitato a lamentare l’incompletezza della chat, dalla quale sarebbero stati estrapolati solamente i messaggi inviati dall’imputato alla persona offesa, senza, tuttavia, dedurre come ciò abbia influito sulla ricostruzione del fatto e, quindi, sollevando una censura del tutto generica.
4.Si ritiene, invece, che il primo motivo di ricorso sub A1) sia fondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel caso di riforma in appello della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, il giudice è tenuto a fornire una motivazione “rafforzata” ovvero che consista nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 51898 dell' 11/07/2019, Rv. 278056 – 01). 4 Nel caso di specie, il giudice di primo grado, nel valutare i plurimi contatti consistenti anche inparole “insistenti e inurbane”, ha osservato come, secondo la stessa persona offesa, fossero diretti a “scoprire se, effettivamente, ella l’avesse in passato tradito o meno e se, quindi, il figlio che lei portava in grembo fosse effettivamente di lui o di altri>>, finalità che, ad avviso del giudicante, rispondeva ad un <
5. Per tali motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello affinché colmi le lacune motivazioni evidenziate. L'accoglimento del ricorso sotto il profilo evidenziato supera l'ulteriore motivo di impugnazione relativo alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sull’applicazione delle pene sostitutive, sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IL EI FILIPPO CASA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5