Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5408
CASS
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Condotta molesta ex art. 660 c.p.

    La Corte di appello ha ritenuto che le condotte consistenti nell’invio da XXXXX ad XXXXXXXX di una serie di messaggi contenenti numeri di telefono di uomini conosciuti dalla donna, indicati come possibili padri del bambino che ella portava in grembo, fossero qualificabili come molestie in quanto motivate da biasimevoli motivi.

  • Improcedibile
    Tardività della querela

    La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di minaccia perché l’azione penale non poteva essere proseguita per tardività della querela.

  • Accolto
    Danno subito dalla persona offesa

    La Corte di appello ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.

  • Accolto
    Vizio di motivazione rafforzata

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione rafforzata, evidenziando che il giudice di appello non ha illustrato su cosa fosse fondata la diversa valutazione rispetto al carattere molesto o legittimo dei messaggi, rispetto a quella del giudice di primo grado.

  • Rigettato
    Violazione art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato questo motivo, affermando che la decisione della Corte territoriale non costituisce il risultato di una diversa valutazione della testimonianza della persona offesa, ma si fonda sul dato documentale degli screenshot depositati. La censura sulla perizia è stata ritenuta generica.

  • Rigettato
    Violazione principio correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.)

    La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato questo motivo, affermando che la riqualificazione del delitto di atti persecutori in quello di molestie ex art. 660 c.p. costituiva uno sviluppo prevedibile del processo, poiché l’invio reiterato di messaggi era già contenuto nell’imputazione originaria.

  • Altro
    Mancato riconoscimento cause di non punibilità e benefici

    L'accoglimento del ricorso per vizio di motivazione ha superato l'esame di questo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5408
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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