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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 154/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Isernia
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Del Molise - P.IVA_1
Email_4 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 97/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2 e pubblicata il 08/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05320229000409357000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320060005782231000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320060005782231000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320080001152918000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320080001152918000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320080001152918000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320110001928605000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000006013000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000006013000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000006013000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000006013000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000612432000 RADIODIFFUSIONI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000612432000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000140576000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320130000079176000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320130000079176000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140000487147000 RADIODIFFUSIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140000487147000 RADIODIFFUSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140000487147000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140000487147000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140000487147000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140001971309000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000003732000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000003732000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000003732000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000003732000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000185785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000185785000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000614502000 RADIODIFFUSIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000614502000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150002183972000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150002183972000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150002183972000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150002183972000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150002183972000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320160000104904000 IRAP 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320160000309403000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320160000309403000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320160000309403000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320160001302374000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170000302409000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170000302409000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170000718174000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170001451460000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170001527476000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170001527476000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170001527476000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170001527476000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320190001262792000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
6yFATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 21/09/2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Isernia, propone appello avverso la sentenza n. 97/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Isernia.
Trattasi di intimazione di pagamento notificata al sig. Resistente_1, relativa a n. 34 cartelle di pagamento recanti ruoli emessi a vario titolo dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Isernia, dall'Agenzia delle Entrate D.P. I di Torino, dall'INAIL, dalla Camera di Commercio di Isernia e da quella del Molise, dalla
Prefettura di Isernia e dai Comuni di Isernia, di Gaeta e di Napoli per contravvenzioni al codice della strada, nonché relativa a n. 4 avvisi di addebito recati ruoli emessi dall'INPS - sede di Isernia, il tutto per un importo complessivo di euro 182.449,21.
Proponeva ricorso il contribuente limitatamente a n. 22 cartelle di pagamento eccependo 1. inesistenza o, in ogni caso, nullità della notifica degli atti presupposti;
2. decadenza dal potere di accertare e riscuotere i crediti tributari;
3. prescrizione dei relativi diritti;
4. legittimazione passiva degli Enti titolari dei diritti controversi.
In prima istanza il ricorso veniva accolto per omessa notifica degli atti presupposti. I primi giudici ritenevano
“che a fronte della specifica contestazione da parte del contribuente della mancata notificazione di n. 22 cartelle sottese all'intimazione di pagamento e sopra elencate in fatto, né l'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi in giudizio, né gli enti impositori interessati (l'Agenzia delle Entrate di Isernia, costituitasi in giudizio, e la CCIAA di Isernia, non costituitasi hanno fornito prova che le notifiche siano effettivamente avvenute”. Nel proporre appello l'Ader eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per infondatezza dell'avversa opposizione alla intimazione di pagamento n. 05320229000409357000 alla luce dei documenti comprovanti sia la corretta notifica delle cartelle ad essa sottese sia la avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Sottolinea l'Ufficio la regolare notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata;
e ribadisce di aver provveduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Fa presente poi l'Ader che il contribuente per alcune cartelle ha richiesto il rateizzo e per altre ha effettuato dei pagamenti, questo ha fatto conseguire l'effetto del riconoscimento del debito e la rinuncia alla prescrizione delle pretese. Sottolinea ancora l'Ufficio che per le cartelle aventi ad oggetto crediti erariali, gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente, e sottolinea ancora he agli atti ha dato prova dell'interruzione dei termini attraverso le intimazioni di pagamento. Eccepisce che la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata, dichiarare la cessata materia del contendere per le cartelle di pagamento n. nn. 05320110001928605000 –
05320120000612432000 – 05320120001405760000 – 05320150000614502000 per avvenuto discarico;
accertare e dichiarare la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento n.
05320229000409357000; accertare e dichiarare la legittimità della intimazione impugnata.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate ufficio di Isernia eccependo la correttezza del suo operato, sottolineando di aver notificato nei termini di legge le cartelle di sua competenza. Sottolinea che il contribuente ha ricevuto e non impugnato gli avvisi di accertamento, ha ricevuto le cartelle, ha dichiarato imposte e non le ha versate;
e dunque è preclusa allo stesso la possibilità di proporre eccezioni relative agli atti sottesi alle stesse, in quanto tardive.
Per questi motivi
chiede dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate per tutte quelle eccezioni che riflettono sia l'operato dell'Agente della Riscossione, che l'attività di enti diversi dall'ufficio, per il resto confermare la legittimità dell'operato dell'ufficio in relazione ai Ruoli presupposti all'atto impugnato intimazione di pagamento.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento.
Osserva la Corte la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Quando il contribuente impugna una cartella di pagamento o un'intimazione ad adempiere, eccependo la mancata notifica dell'atto precedente (atto presupposto), spetta all'ente impositore o all'Agente della
Riscossione dimostrare la regolarità della notificazione. La Corte osserva che quindi è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Il Collegio uniformandosi a quanto stabilito dai primi giudici ritiene che “non è sufficiente né la mera indicazione nell'indicazione delle singole date di notifica, né la prova, fornita in giudizio dall'Agenzia delle Entrate di Isernia, che i ruoli recati dalle singole cartelle di pagamento sono stati regolarmente e tempestivamente formati e consegnati all'agente della riscossione entra i termini di legge”.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise a scioglimento della riserva del 21/07/2025 rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Campobasso lì, 15/09/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Giuseppe Discenza Avv. Antonio Liberatore
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 154/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Isernia
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Del Molise - P.IVA_1
Email_4 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 97/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2 e pubblicata il 08/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05320229000409357000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320060005782231000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320060005782231000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320080001152918000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320080001152918000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320080001152918000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320110001928605000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000006013000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000006013000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000006013000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000006013000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000188066000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000612432000 RADIODIFFUSIONI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000612432000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320120000140576000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320130000079176000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320130000079176000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140000487147000 RADIODIFFUSIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140000487147000 RADIODIFFUSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140000487147000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140000487147000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140000487147000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320140001971309000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000003732000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000003732000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000003732000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000003732000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000185785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000185785000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000614502000 RADIODIFFUSIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150000614502000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150002183972000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150002183972000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150002183972000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150002183972000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320150002183972000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320160000104904000 IRAP 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320160000309403000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320160000309403000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320160000309403000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320160001302374000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170000302409000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170000302409000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170000718174000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170001451460000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170001527476000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170001527476000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170001527476000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320170001527476000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320190001262792000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
6yFATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 21/09/2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Isernia, propone appello avverso la sentenza n. 97/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Isernia.
Trattasi di intimazione di pagamento notificata al sig. Resistente_1, relativa a n. 34 cartelle di pagamento recanti ruoli emessi a vario titolo dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Isernia, dall'Agenzia delle Entrate D.P. I di Torino, dall'INAIL, dalla Camera di Commercio di Isernia e da quella del Molise, dalla
Prefettura di Isernia e dai Comuni di Isernia, di Gaeta e di Napoli per contravvenzioni al codice della strada, nonché relativa a n. 4 avvisi di addebito recati ruoli emessi dall'INPS - sede di Isernia, il tutto per un importo complessivo di euro 182.449,21.
Proponeva ricorso il contribuente limitatamente a n. 22 cartelle di pagamento eccependo 1. inesistenza o, in ogni caso, nullità della notifica degli atti presupposti;
2. decadenza dal potere di accertare e riscuotere i crediti tributari;
3. prescrizione dei relativi diritti;
4. legittimazione passiva degli Enti titolari dei diritti controversi.
In prima istanza il ricorso veniva accolto per omessa notifica degli atti presupposti. I primi giudici ritenevano
“che a fronte della specifica contestazione da parte del contribuente della mancata notificazione di n. 22 cartelle sottese all'intimazione di pagamento e sopra elencate in fatto, né l'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi in giudizio, né gli enti impositori interessati (l'Agenzia delle Entrate di Isernia, costituitasi in giudizio, e la CCIAA di Isernia, non costituitasi hanno fornito prova che le notifiche siano effettivamente avvenute”. Nel proporre appello l'Ader eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per infondatezza dell'avversa opposizione alla intimazione di pagamento n. 05320229000409357000 alla luce dei documenti comprovanti sia la corretta notifica delle cartelle ad essa sottese sia la avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Sottolinea l'Ufficio la regolare notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata;
e ribadisce di aver provveduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Fa presente poi l'Ader che il contribuente per alcune cartelle ha richiesto il rateizzo e per altre ha effettuato dei pagamenti, questo ha fatto conseguire l'effetto del riconoscimento del debito e la rinuncia alla prescrizione delle pretese. Sottolinea ancora l'Ufficio che per le cartelle aventi ad oggetto crediti erariali, gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente, e sottolinea ancora he agli atti ha dato prova dell'interruzione dei termini attraverso le intimazioni di pagamento. Eccepisce che la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata, dichiarare la cessata materia del contendere per le cartelle di pagamento n. nn. 05320110001928605000 –
05320120000612432000 – 05320120001405760000 – 05320150000614502000 per avvenuto discarico;
accertare e dichiarare la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento n.
05320229000409357000; accertare e dichiarare la legittimità della intimazione impugnata.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate ufficio di Isernia eccependo la correttezza del suo operato, sottolineando di aver notificato nei termini di legge le cartelle di sua competenza. Sottolinea che il contribuente ha ricevuto e non impugnato gli avvisi di accertamento, ha ricevuto le cartelle, ha dichiarato imposte e non le ha versate;
e dunque è preclusa allo stesso la possibilità di proporre eccezioni relative agli atti sottesi alle stesse, in quanto tardive.
Per questi motivi
chiede dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate per tutte quelle eccezioni che riflettono sia l'operato dell'Agente della Riscossione, che l'attività di enti diversi dall'ufficio, per il resto confermare la legittimità dell'operato dell'ufficio in relazione ai Ruoli presupposti all'atto impugnato intimazione di pagamento.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento.
Osserva la Corte la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Quando il contribuente impugna una cartella di pagamento o un'intimazione ad adempiere, eccependo la mancata notifica dell'atto precedente (atto presupposto), spetta all'ente impositore o all'Agente della
Riscossione dimostrare la regolarità della notificazione. La Corte osserva che quindi è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Il Collegio uniformandosi a quanto stabilito dai primi giudici ritiene che “non è sufficiente né la mera indicazione nell'indicazione delle singole date di notifica, né la prova, fornita in giudizio dall'Agenzia delle Entrate di Isernia, che i ruoli recati dalle singole cartelle di pagamento sono stati regolarmente e tempestivamente formati e consegnati all'agente della riscossione entra i termini di legge”.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise a scioglimento della riserva del 21/07/2025 rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Campobasso lì, 15/09/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Giuseppe Discenza Avv. Antonio Liberatore