CASS
Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2024, n. 7542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7542 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA TO EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ST TO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio che si chiede di rideterminare;
udito per l'imputato l'avv. Francesco Branca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7542 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/04/2023, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa in data 22/05/2018, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Catania, confermata l'affermazione di responsabilità di EM TO EL per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, rideterminava la pena in mesi otto e giorni ventisette di reclusione ed euro 3.333,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NA TO EL, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione del divieto di reformatio In peius. Argomenta che la Corte di appello, nell'accogliere il secondo motivo di gravame, riguardante l'esclusione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, invece, di eliminare siffatto aumento, rideterminava la pena in senso peggiorativo, muovendo da una pena base più elevata, così violando il disposto dell'art. 597 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Va richiamato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066 - 01). E si è, precisato che: il divieto della reformatio in peius in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi. (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Rv. 252326 - 01); il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può 2 fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez.2, n.48259 del 23/09/2016, Rv.268636 - 01). 3. Nella specie, la Corte di appello, investita del solo appello dell'imputato, accoglieva il motivo riguardante l'eliminazione dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione, rilevando correttamente come il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. costituisse ipotesi autonoma di reato con pena unica ed indifferenziata quanto alla tipologia di stupefacente, rideterminava la pena finale in misura inferiore a quella irrogata dal Tribunale, partendo, però, da una pena base che, quanto alta pena detentiva fissava in misura superiore a quella stabilita in primo grado. 4. Trovano, dunque, applicazione il principio di diritto summenzionato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che, in base al disposto dell'art. 620, lett. I) cod.proc.pen., va rideterminato in mesi sei e giorni venti di reclusione (partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, aumentata per la contestata recidiva a mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa e diminuita a mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 3.333,00 di multa per la scelta del rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 3.333,33 di multa. Così deciso il 24/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ST TO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio che si chiede di rideterminare;
udito per l'imputato l'avv. Francesco Branca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7542 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/04/2023, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa in data 22/05/2018, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Catania, confermata l'affermazione di responsabilità di EM TO EL per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, rideterminava la pena in mesi otto e giorni ventisette di reclusione ed euro 3.333,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NA TO EL, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione del divieto di reformatio In peius. Argomenta che la Corte di appello, nell'accogliere il secondo motivo di gravame, riguardante l'esclusione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, invece, di eliminare siffatto aumento, rideterminava la pena in senso peggiorativo, muovendo da una pena base più elevata, così violando il disposto dell'art. 597 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Va richiamato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066 - 01). E si è, precisato che: il divieto della reformatio in peius in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi. (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Rv. 252326 - 01); il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può 2 fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez.2, n.48259 del 23/09/2016, Rv.268636 - 01). 3. Nella specie, la Corte di appello, investita del solo appello dell'imputato, accoglieva il motivo riguardante l'eliminazione dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione, rilevando correttamente come il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. costituisse ipotesi autonoma di reato con pena unica ed indifferenziata quanto alla tipologia di stupefacente, rideterminava la pena finale in misura inferiore a quella irrogata dal Tribunale, partendo, però, da una pena base che, quanto alta pena detentiva fissava in misura superiore a quella stabilita in primo grado. 4. Trovano, dunque, applicazione il principio di diritto summenzionato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che, in base al disposto dell'art. 620, lett. I) cod.proc.pen., va rideterminato in mesi sei e giorni venti di reclusione (partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, aumentata per la contestata recidiva a mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa e diminuita a mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 3.333,00 di multa per la scelta del rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 3.333,33 di multa. Così deciso il 24/01/2024