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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n.2842/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il Parte_1 ta e difesa dagli avv.ti Stanislao Uliano e Floriana Uliano, come in atti
- ricorrente -
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] eso dall'avv. Sergio Sica, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente - NONCHE'
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t.
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04 maggio 2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'
[...]
[...] e l Controparte_3 Controparte_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il diritto ad esigere il pagamento della somma di euro 5.817,91 richiesto mediante l'avviso di addebito n° 37120170000493227000 si è PRESCRITTO e per l'effetto annullare ovvero dichiarare NULLA l'intimazione di pagamento n°071/2023/9004539226000 in cui si richiede il pagamento della predetta cartella per l'importo di euro 5.817,91;
- in ogni caso e nel merito accertare come NON dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento N° 071/2023/9004539226000 per tutti i motivi espressi in premessa;
- disporre se del caso, prova per testi sui capi da 1 a 6 del presente ricorso che abbiansi qui per ripetuti e trascritti con i seguenti testi:
Via Lepanto n.66 Pompei;
Testimone_1
Via Galeno n.46 C.Mare Di Stabia;
Testimone_2 ia Catello Marano n. 18 C. Mare Di Stabia. Testimone_3
- il tutto con vittoria di spese e compenso di giudizio oltre 15% iva e CPA in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. A sostegno della domanda, la sig.ra esponeva di Parte_1 aver ricevuto, in data 26.04.2023, la notifica dell'intimazione di pagamento n.07120239004539226000 relativa all'avviso di addebito n. 37120170000493227000, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. per gli anni 2009, 2010 e 2011, per il complessivo importo di € 5.817,91. Deduceva che la pretesa creditoria era prescritta per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 dalla L. n.335/1995 e che, in ogni caso, l'intimazione di pagamento opposta era nulla ed illegittima in quanto lacunosa e omissiva. Si costituiva ritualmente l in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso eccependo rticolare la tardività del ricorso e la carenza di legittimazione passiva dell' . CP_1
Disposti plurimi rinvii - attesa la mancata noti icorso introduttivo all' e concesso termine a parte ricorrente (cfr. CP_4 udienza de l21 f io 2025) all'udienza del 18 settembre 2025 veniva dichiarata la contumacia dell e veniva disposto CP_4 rinvio a trattazione scritta per la discussione all'udienza del 4 dicembre 2025. All'esito dell'udienza del 04.12.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte, sulla base della
2 documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per le argomentazioni di seguito esposte. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione. Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al “merito della pretesa contributiva” ai sensi dell'art. 24 co. 6 D. Lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c.), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica ed alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.). Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.. In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal
3 punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione, invero, ha statuito che nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). Ha, poi, ulteriormente chiarito che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito) ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Tanto premesso, ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda, vanno vagliati i motivi di opposizione formulati in ricorso. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120239004539226000, notificata alla sig.ra Pt_1
in data 26.04.2023, relativa all'avviso di addebito n.
[...]
4 37120170000493227000, avente ad oggetto contributi I.V.S. e sanzioni, per il complessivo importo di € 5.817,91. Parte ricorrente ha dunque promosso un'opposizione recuperatoria ex art. 615 co. 1 cpc entro il termine di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, avendo dedotto in sostanza la mancata notifica del previo avviso di addebito, vedendo quali legittimati passivi sia l'ente impositore, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi;
va per tanto rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall essendo stato il CP_1 ricorso depositato in data 4 maggio 2023 e dunque anche nel termine di giorni venti ex art 617 cpc. Va altresì rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione dell in applicazione del principio di diritto per cui “In CP_1 tem iscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. S.U. n. 7514 del 08/03/2022). Tanto premesso l' ha versato in atti documentazione CP_1 attestante la notifica dell'avviso di addebito, a cui consegue l'incontestabilità del credito contributivo dell'Ente creditore ivi consacrato. Invero risulta che l'avviso di addebito sottostante l'intimazione opposta è stato notificato a parte ricorrente in data 07 aprile 2017 (cfr. Avviso di ricevimento – produzione CP_1 con relata sottoscritta dalla ricorrente, né sul punto sono sollevate eccezioni. Avverso l'avviso di addebito non è stato proposto il ricorso di opposizione, tanto meno entro il termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, termine che è da ritenersi incontestabilmente perentorio. (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente
5 perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 04/03/2021, n. 6097; Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397). Più specificamente le doglianze di cui in ricorso avrebbero dovuto esser tempestivamente fatte valere con il ricorso ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, entro i 40 giorni dopo la notifica degli avvisi di addebito, sicchè, i motivi di opposizione dedotti in questa sede non sono più esaminabili, stante la cristallizzazione del credito portato negli atti presupposti e sottesi all'intimazione di pagamento opposta, come conseguenza dell'inutile decorso del termine di giorni 40 per l'opposizione; ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti la decadenza e l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria. Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica dell'avviso di addebito l'opposizione va ritenuta ammissibile, essendo stato rispettato il termine di giorni venti, e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In via preliminare si osserva che non è applicabile il termine di prescrizione ordinario invocato dall invero preme CP_1 rilevare che le Sezioni Unite della Cass. (S.U. n. 23397/16, depositata il 17.11.2016)per quanto rileva in questa sede – hanno affermato che “qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” Tanto premesso nella specie, dalla data di notifica dell'atto impositivo (17 aprile 2017) sino alla data della intimazione di pagamento (26 aprile 2023) era decorso il termine di
6 prescrizione quinquennale anche tenendo conto dei periodi di sospensione. Invero l'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, nel contesto delle misure adottate per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l' inizio stesso è differito alla fine del periodo". Ai suddetti 4 mesi vanno sommati ulteriori 6 mesi ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183 del 2020, conv. dalla L. n. 21 del 2021 ("I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"). Pertanto, anche a voler considerare il complessivo periodo di sospensione va rilevato che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (26 aprile 2023) la prescrizione dei crediti era già maturata. Per le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e va dichiarato che la somma di € 5.817,91 richiesta con l'intimazione di pagamento n. 07120239004539226000 notificata il 26.04.2023, non è dovuta dall'opponente in quanto il credito è prescritto. Per quanto riguarda le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata e dichiara l'intervenuta
7 prescrizione dei crediti portati nel sotteso avviso di addebito n. 37120170000493227000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in CP_1 favore dell' ente, che liquida in complessivi Euro 1.305,00 dovuti per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
Si comunichi. Torre Annunziata, il 22 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
8
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n.2842/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il Parte_1 ta e difesa dagli avv.ti Stanislao Uliano e Floriana Uliano, come in atti
- ricorrente -
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] eso dall'avv. Sergio Sica, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente - NONCHE'
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t.
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04 maggio 2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'
[...]
[...] e l Controparte_3 Controparte_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il diritto ad esigere il pagamento della somma di euro 5.817,91 richiesto mediante l'avviso di addebito n° 37120170000493227000 si è PRESCRITTO e per l'effetto annullare ovvero dichiarare NULLA l'intimazione di pagamento n°071/2023/9004539226000 in cui si richiede il pagamento della predetta cartella per l'importo di euro 5.817,91;
- in ogni caso e nel merito accertare come NON dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento N° 071/2023/9004539226000 per tutti i motivi espressi in premessa;
- disporre se del caso, prova per testi sui capi da 1 a 6 del presente ricorso che abbiansi qui per ripetuti e trascritti con i seguenti testi:
Via Lepanto n.66 Pompei;
Testimone_1
Via Galeno n.46 C.Mare Di Stabia;
Testimone_2 ia Catello Marano n. 18 C. Mare Di Stabia. Testimone_3
- il tutto con vittoria di spese e compenso di giudizio oltre 15% iva e CPA in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. A sostegno della domanda, la sig.ra esponeva di Parte_1 aver ricevuto, in data 26.04.2023, la notifica dell'intimazione di pagamento n.07120239004539226000 relativa all'avviso di addebito n. 37120170000493227000, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. per gli anni 2009, 2010 e 2011, per il complessivo importo di € 5.817,91. Deduceva che la pretesa creditoria era prescritta per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 dalla L. n.335/1995 e che, in ogni caso, l'intimazione di pagamento opposta era nulla ed illegittima in quanto lacunosa e omissiva. Si costituiva ritualmente l in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso eccependo rticolare la tardività del ricorso e la carenza di legittimazione passiva dell' . CP_1
Disposti plurimi rinvii - attesa la mancata noti icorso introduttivo all' e concesso termine a parte ricorrente (cfr. CP_4 udienza de l21 f io 2025) all'udienza del 18 settembre 2025 veniva dichiarata la contumacia dell e veniva disposto CP_4 rinvio a trattazione scritta per la discussione all'udienza del 4 dicembre 2025. All'esito dell'udienza del 04.12.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte, sulla base della
2 documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per le argomentazioni di seguito esposte. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione. Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al “merito della pretesa contributiva” ai sensi dell'art. 24 co. 6 D. Lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c.), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica ed alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.). Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.. In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal
3 punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione, invero, ha statuito che nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). Ha, poi, ulteriormente chiarito che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito) ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Tanto premesso, ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda, vanno vagliati i motivi di opposizione formulati in ricorso. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120239004539226000, notificata alla sig.ra Pt_1
in data 26.04.2023, relativa all'avviso di addebito n.
[...]
4 37120170000493227000, avente ad oggetto contributi I.V.S. e sanzioni, per il complessivo importo di € 5.817,91. Parte ricorrente ha dunque promosso un'opposizione recuperatoria ex art. 615 co. 1 cpc entro il termine di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, avendo dedotto in sostanza la mancata notifica del previo avviso di addebito, vedendo quali legittimati passivi sia l'ente impositore, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi;
va per tanto rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall essendo stato il CP_1 ricorso depositato in data 4 maggio 2023 e dunque anche nel termine di giorni venti ex art 617 cpc. Va altresì rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione dell in applicazione del principio di diritto per cui “In CP_1 tem iscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. S.U. n. 7514 del 08/03/2022). Tanto premesso l' ha versato in atti documentazione CP_1 attestante la notifica dell'avviso di addebito, a cui consegue l'incontestabilità del credito contributivo dell'Ente creditore ivi consacrato. Invero risulta che l'avviso di addebito sottostante l'intimazione opposta è stato notificato a parte ricorrente in data 07 aprile 2017 (cfr. Avviso di ricevimento – produzione CP_1 con relata sottoscritta dalla ricorrente, né sul punto sono sollevate eccezioni. Avverso l'avviso di addebito non è stato proposto il ricorso di opposizione, tanto meno entro il termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, termine che è da ritenersi incontestabilmente perentorio. (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente
5 perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 04/03/2021, n. 6097; Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397). Più specificamente le doglianze di cui in ricorso avrebbero dovuto esser tempestivamente fatte valere con il ricorso ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, entro i 40 giorni dopo la notifica degli avvisi di addebito, sicchè, i motivi di opposizione dedotti in questa sede non sono più esaminabili, stante la cristallizzazione del credito portato negli atti presupposti e sottesi all'intimazione di pagamento opposta, come conseguenza dell'inutile decorso del termine di giorni 40 per l'opposizione; ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti la decadenza e l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria. Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica dell'avviso di addebito l'opposizione va ritenuta ammissibile, essendo stato rispettato il termine di giorni venti, e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In via preliminare si osserva che non è applicabile il termine di prescrizione ordinario invocato dall invero preme CP_1 rilevare che le Sezioni Unite della Cass. (S.U. n. 23397/16, depositata il 17.11.2016)per quanto rileva in questa sede – hanno affermato che “qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” Tanto premesso nella specie, dalla data di notifica dell'atto impositivo (17 aprile 2017) sino alla data della intimazione di pagamento (26 aprile 2023) era decorso il termine di
6 prescrizione quinquennale anche tenendo conto dei periodi di sospensione. Invero l'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, nel contesto delle misure adottate per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l' inizio stesso è differito alla fine del periodo". Ai suddetti 4 mesi vanno sommati ulteriori 6 mesi ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183 del 2020, conv. dalla L. n. 21 del 2021 ("I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"). Pertanto, anche a voler considerare il complessivo periodo di sospensione va rilevato che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (26 aprile 2023) la prescrizione dei crediti era già maturata. Per le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e va dichiarato che la somma di € 5.817,91 richiesta con l'intimazione di pagamento n. 07120239004539226000 notificata il 26.04.2023, non è dovuta dall'opponente in quanto il credito è prescritto. Per quanto riguarda le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata e dichiara l'intervenuta
7 prescrizione dei crediti portati nel sotteso avviso di addebito n. 37120170000493227000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in CP_1 favore dell' ente, che liquida in complessivi Euro 1.305,00 dovuti per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
Si comunichi. Torre Annunziata, il 22 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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