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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1242/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
EA GI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5236/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250008515246000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 26.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2020, per un valore di causa di €. 144,84.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento, eccependo l'omessa notifica del pregresso avviso di accertamento cui la cartella impugnata fa riferimento. Eccepiva conseguentemente la prescrizione del debito.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Produceva documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento in questione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
La Regione Calabria ha prodotto la prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento al quale fa riferimento la cartella di pagamento impugnata, atto notificato in data 23.7.2023. Da tale data a quella di notifica della cartella impugnata (10.5.2025) non è decorso il termine di prescrizione, pertanto anche la relativa eccezione è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria e di Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
EA GI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5236/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250008515246000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 26.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2020, per un valore di causa di €. 144,84.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento, eccependo l'omessa notifica del pregresso avviso di accertamento cui la cartella impugnata fa riferimento. Eccepiva conseguentemente la prescrizione del debito.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Produceva documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento in questione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
La Regione Calabria ha prodotto la prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento al quale fa riferimento la cartella di pagamento impugnata, atto notificato in data 23.7.2023. Da tale data a quella di notifica della cartella impugnata (10.5.2025) non è decorso il termine di prescrizione, pertanto anche la relativa eccezione è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria e di Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.