CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:29 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente
RA IO, OR
BONFIGLIO IO ANDREA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 02520259003834717000 IRES-ALTRO 2025 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520040073087962701 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520070008722331701 RITENUTE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520090011507822701 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520100018402337701 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110015863319701 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110016395237701 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110061999104701 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120009962650701 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 025201200600186684701 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130008403061701 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130032019809701 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520140008987429701 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170005030931701 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170005030931701 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170011323900701 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520180002707429701 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190003010567701 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190018003177701 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520200006950821701 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0252020007773261701 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520220018886323701 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 780/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 rappr.ta e difesa come in atti: -
- in via principale, annullare gli atti impugnati per le causali di cui in narrativa;
- in via subordinata, annullare gli atti impugnati per quanto di ragione, in considerazione di quanto esposto sub IV) e V) del presente ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari tutti da distrarre in favore dei procuratori anticipatari e con condanna delle parti resistenti, ove occorra in solido, al pagamento in favore della società ricorrente dei danni subiti e subendi per lite temeraria, che codesta Corte vorrà liquidare in via equitativa ex art. 96 c.p.c.
Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Resistente: Ag.entrate - RI - Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle cartelle oggetto del presente contenzioso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'intimazione di pagamento n. 02520259003834717000, notificata in data 3 aprile 2025, l'Agente della RI richiedeva alla società Ricorrente_1 il pagamento dell'importo complessivo di
€ 1.187.752,24.
Di tale somma, € 1.099.205,95 derivavano da venti cartelle di pagamento, contraddistinte dal suffisso 701
(02520040073087962701, 02520070008622331701, 02520090011507822701, 02520100018402337701,
02520110015863319701, 02520110016395237701, 02520110061999104701, 02520120009962650701,
02520120060018684701, 02520130008403061701, 02520130032019809701, 02520140008987429701,
02520170005030931701, 02520170011323900701, 02520180002707429701, 02520190003010567701,
02520190018003177701, 02520200006950821701, 02520200007773261701, 02520220018886323701).
Tali cartelle erano intestate alla società Società_1 S.a.r.l. (c.f. P.IVA_2) e prevedevano la coobbligazione, successiva all'iscrizione a ruolo, della società Ricorrente_1 in qualità di responsabile in solido.
A seguito della notifica della predetta intimazione di pagamento, in data 27 maggio 2025 la contribuente, con atto notificato sia all'Agente della RI sia all'ente creditore Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso (depositato al fascicolo telematico in data 24/06/2025), limitatamente alle suddette cartelle di pagamento, deducendo che le stesse dovessero essere annullate in quanto già oggetto di precedente contenzioso conclusosi con sentenza definitiva n. 866/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che ne aveva disposto l'annullamento.
Con PEC del 29 maggio 2025, l'Agente della RI comunicava alla contribuente di aver “sospeso ogni e qualsiasi attività esecutiva e/o cautelare in relazione alle cartelle” oggetto di impugnazione, inserite nell'intimazione di pagamento n. 02520259003834717000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, costituendosi in giudizio, ha rappresentato che l'Agente della RI, con nota dell'8 luglio 2025, le aveva trasmesso le ragioni della ricorrente circa l'esistenza della sentenza n. 866/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, riconoscendo che esse risultavano fondate.
Successivamente, con comunicazione del 24 luglio 2025, il medesimo Agente della RI attestava l'avvenuto annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle cartelle oggetto del presente contenzioso:
02520040073087962701, 02520070008622331701, 02520090011507822701, 02520100018402337701,
02520110015863319701, 02520110016395237701, 02520110061999104701, 02520120009962650701,
02520120060018684701, 02520130008403061701, 02520130032019809701, 02520140008987429701,
02520170005030931701, 02520170011323900701, 02520180002707429701, 02520190003010567701,
02520190018003177701, 02520200006950821701, 02520200007773261701, 02520220018886323701), precisando che, con riferimento a tali titoli, non sarebbe stata intrapresa alcuna attività esecutiva o cautelare, rimanendo valide ed efficaci per le restanti cartelle.
In conseguenza di quanto sopra, l'intimazione di pagamento n. 02520259003834717000 deve ritenersi annullata “in parte qua”, con la precisazione che essa conserva validità ed efficacia in relazione ai residui titoli non richiamati nell'atto di ricorso e non interessati da precedenti impugnazioni o da pronunce giudiziali, ossia le cartelle di pagamento nn. 02520240017188227000, 02520240017188328000, 02520240021890787000
e gli avvisi di addebito nn. 32520220001908756000, 32520240000886227000, 32520240001165025000.
Le spese processuali si liquidano, per soccombenza virtuale, come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per annullamento dell'atto. Condanna i resistenti al pagamento di € 2.500,00 di spese processuali, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, per ciascuna delle parti resistenti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:29 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente
RA IO, OR
BONFIGLIO IO ANDREA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 02520259003834717000 IRES-ALTRO 2025 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520040073087962701 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520070008722331701 RITENUTE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520090011507822701 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520100018402337701 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110015863319701 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110016395237701 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110061999104701 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120009962650701 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 025201200600186684701 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130008403061701 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130032019809701 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520140008987429701 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170005030931701 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170005030931701 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170011323900701 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520180002707429701 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190003010567701 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190018003177701 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520200006950821701 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0252020007773261701 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520220018886323701 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 780/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 rappr.ta e difesa come in atti: -
- in via principale, annullare gli atti impugnati per le causali di cui in narrativa;
- in via subordinata, annullare gli atti impugnati per quanto di ragione, in considerazione di quanto esposto sub IV) e V) del presente ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari tutti da distrarre in favore dei procuratori anticipatari e con condanna delle parti resistenti, ove occorra in solido, al pagamento in favore della società ricorrente dei danni subiti e subendi per lite temeraria, che codesta Corte vorrà liquidare in via equitativa ex art. 96 c.p.c.
Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Resistente: Ag.entrate - RI - Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle cartelle oggetto del presente contenzioso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'intimazione di pagamento n. 02520259003834717000, notificata in data 3 aprile 2025, l'Agente della RI richiedeva alla società Ricorrente_1 il pagamento dell'importo complessivo di
€ 1.187.752,24.
Di tale somma, € 1.099.205,95 derivavano da venti cartelle di pagamento, contraddistinte dal suffisso 701
(02520040073087962701, 02520070008622331701, 02520090011507822701, 02520100018402337701,
02520110015863319701, 02520110016395237701, 02520110061999104701, 02520120009962650701,
02520120060018684701, 02520130008403061701, 02520130032019809701, 02520140008987429701,
02520170005030931701, 02520170011323900701, 02520180002707429701, 02520190003010567701,
02520190018003177701, 02520200006950821701, 02520200007773261701, 02520220018886323701).
Tali cartelle erano intestate alla società Società_1 S.a.r.l. (c.f. P.IVA_2) e prevedevano la coobbligazione, successiva all'iscrizione a ruolo, della società Ricorrente_1 in qualità di responsabile in solido.
A seguito della notifica della predetta intimazione di pagamento, in data 27 maggio 2025 la contribuente, con atto notificato sia all'Agente della RI sia all'ente creditore Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso (depositato al fascicolo telematico in data 24/06/2025), limitatamente alle suddette cartelle di pagamento, deducendo che le stesse dovessero essere annullate in quanto già oggetto di precedente contenzioso conclusosi con sentenza definitiva n. 866/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che ne aveva disposto l'annullamento.
Con PEC del 29 maggio 2025, l'Agente della RI comunicava alla contribuente di aver “sospeso ogni e qualsiasi attività esecutiva e/o cautelare in relazione alle cartelle” oggetto di impugnazione, inserite nell'intimazione di pagamento n. 02520259003834717000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, costituendosi in giudizio, ha rappresentato che l'Agente della RI, con nota dell'8 luglio 2025, le aveva trasmesso le ragioni della ricorrente circa l'esistenza della sentenza n. 866/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, riconoscendo che esse risultavano fondate.
Successivamente, con comunicazione del 24 luglio 2025, il medesimo Agente della RI attestava l'avvenuto annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle cartelle oggetto del presente contenzioso:
02520040073087962701, 02520070008622331701, 02520090011507822701, 02520100018402337701,
02520110015863319701, 02520110016395237701, 02520110061999104701, 02520120009962650701,
02520120060018684701, 02520130008403061701, 02520130032019809701, 02520140008987429701,
02520170005030931701, 02520170011323900701, 02520180002707429701, 02520190003010567701,
02520190018003177701, 02520200006950821701, 02520200007773261701, 02520220018886323701), precisando che, con riferimento a tali titoli, non sarebbe stata intrapresa alcuna attività esecutiva o cautelare, rimanendo valide ed efficaci per le restanti cartelle.
In conseguenza di quanto sopra, l'intimazione di pagamento n. 02520259003834717000 deve ritenersi annullata “in parte qua”, con la precisazione che essa conserva validità ed efficacia in relazione ai residui titoli non richiamati nell'atto di ricorso e non interessati da precedenti impugnazioni o da pronunce giudiziali, ossia le cartelle di pagamento nn. 02520240017188227000, 02520240017188328000, 02520240021890787000
e gli avvisi di addebito nn. 32520220001908756000, 32520240000886227000, 32520240001165025000.
Le spese processuali si liquidano, per soccombenza virtuale, come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per annullamento dell'atto. Condanna i resistenti al pagamento di € 2.500,00 di spese processuali, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, per ciascuna delle parti resistenti.