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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2024, n. 17078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17078 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da: EE CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 17078 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale terapeutico e dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare, istanze formulate da CH EE in relazione alla pena di tre anni, inflitta per i reati di calunnia e truffa. Il Tribunale, a sostegno della decisione, evidenziava in primo luogo che il quantum di pena non consentiva l'accesso al beneficio della detenzione domiciliare;
quindi valorizzava il rilevante profilo di pericolosità sociale del condannato che, secondo quanto emergente dalla relazione dell'Uepe, non risultava aver maturato alcuna revisione critica del proprio passato criminale. 2. EE propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, affidato a due motivi con i quali lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione di rigetto, rispettivamente con riferimento alla valutazione dell'idoneità del domicilio (negata per l'affidamento in prova e invece ritenuta valida, sia pur astrattamente, per la detenzione domiciliare) e dell'attività lavorativa, nonostante le allegazioni difensive. Evidenzia, inoltre, un profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) per violazione dell'art. 3 Cost., alla luce della intervenuta riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi che, invece, consentono al Giudice della cognizione di sostituire pene entro i quattro anni di reclusione;
ciò che - giusta la tesi del ricorrente - potrebbe consentire al condannato (la cui pena residua è quella di tre anni di reclusione) di accedere a tale misura, i cui limiti edittali dovrebbero essere equiparati a quelli della detenzione donnicilare sostitutiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Kate Tassone, con conclusioni scritte pervenute il 28 settembre 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, Occhipinti, Rv. 206776; Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, Cusani, Rv. 210389; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, Chifari, Rv. 220473; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso, e da ultimo, non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). 2. Tanto premesso, il Tribunale ha fatto buon governo dei richiamati principi posto che - lungi dall'inferire il giudizio prognostico negativo dalla gravità del reato e dai precedenti penali - ha valorizzato tutti gli elementi a sua disposizione. Il Giudice specializzato, invero, con motivazione non manifestamente illogoca, ha valorizzato l'opacità della situazione socio-lavorativa del condannato, rimarcando come questi si fosse limitato a produrre sparuta documentazione contabile, asseritamente dimostrativa dello svolgimento di un'attività lavorativa solida, ma che non erano state fornite nè informazioni verbali, nè prodotta documentazione contabile e fiscale che desse obiettiva contezza di tale attività; sicché se ne era altresì inferita l'impossibilità di articolare prescrizioni adeguate in sede di definizione dei contenuti della misura alternativa. Con motivazione scevra da fratture razionali, il Tribunale ha stigmatizzato l'atteggiamento vago e generico serbato dal condannato in sede di indagine socio-familiare, indicativo di una non adeguata maturazione di una revisione critica del proprio passato criminale, ciò che ha del pari impedito una prognosi favorevole in ordine all'astensione del ricorrente da future condotte illecite. Nell'apprezzamento giudiziale, dunque, tali elementi hanno assunto valore preponderante sulla base di una motivazione assolutamente razionale e validamente argomentata che resiste alle censure a-specifiche del ricorrente. 3. Né vale lamentare che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere la misura della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47-ter, comma 11), della legge 26 luglio 1975 n. 354, svolgendo una interpretazione costitutuzionalmente orientata della disposizione in parola, alla stregua della riforma delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ovvero, in subordine, sollevare la relativa eccezione d'incostituzionaItà di detta norma per contrasto con l'art. 3 Cost. 3.1. Sul punto il Collegio non può fare a meno di evidenziare in primo luogo la estrema genericità della doglianza del ricorrente che, nella penultima pagina del ricorso, si limita ad affermare l'esistenza di una «palese violazione dell'art. 3 Cost. perché, a fronte di fattispecie identiche (esecuzione pena), per una normativa la detenzione domiciliare (ndr sostitutiva) è concedibile col limite di pena di quattro anni e per l'altra è concedibile con il limite di pena di due anni»; ciò senza in alcun modo indicare in cosa sarebbe ravvisabile la disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost. Richiamato. 3.2. In ogni caso, la questione di illegitimità è manifestamente infondata in considerazione del fatto che si tratta di due istituti, quello della detenzione domicilare ex art. 47-ter Ord. pen. e quello della detenzione domiciliare di cui all'art. 56 della legge n. 689/81 (nel testo modificato dall'art. 71 d. Igs. n. 150/2022), affatto differenti e - di più - appartenenti .--sistemi, quello rispettivamente delle misure alternative alla detenzione e quello delle sanzioni sostituive delle pene detentive bravi, non omogenei tra loro. Diversa è la ratio dei due istituti:le sanzioni sostitutive delle pene detentive, disciplinate dal nuovo art. 20bis del codice penale, la cui finalità è quella di una limitazione dell'ingresso in carcere ai casi più gravi, per evitare che brevi periodi di detenzione possano compromettere il fine rieducativo della pena e il reinserimento sociale del detenuto e sono applicate direttamente dal giudice della cognizione, con una discrezionalità;la detenzione domiciliare, al pari di altre misure alternative alla detenzione in carcere, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato e realizzano un'espiazione di pena, pur se individualizzata e meno afflittiva. Conseguentemente diversa è la valutazione affidata al giudice che debba applicare ciascunlSo di detti istituti. Quanto alle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art. 4- bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. Per le misure alternative alla detenzione il pur necessario giudizio prognostico richiesto dall'ordinamento penitenziario dev'essere articolato sotto profilo affatto differente: pur potendo, infatti, legittimamente appoggiarsi anche a elementi concernenti la passata condotta del richiedente (e, dunque alla gravità del reato e ai precedeneti penali), in quanto idonei a lumeggiare la sua personalità, in funzione della maggiore o minore fiducia che il soggetto possa meritare, non può mai, tuttavia, prescindere? da una compiuta valutazione della condotta e degli atteggiamenti attuali dello stesso richiedente, ossia dallo stesso serbati durante i periodi di restrizione di libertà trascorsi dopo i fatti per cui è stato condannato, con particolare riferimento ad eventuali sintomi di ravvedimento e di ricerca del reinserimento nella vita sociale. Poste tali differenze, ritiene il Collegio sia non irragionevole l'assenza di un pieno parallelismo tra il limite di pena che consente l'accesso all'uno e all'altro istituto. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 novembre 2023
lette le conclusioni del PG, KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 17078 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale terapeutico e dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare, istanze formulate da CH EE in relazione alla pena di tre anni, inflitta per i reati di calunnia e truffa. Il Tribunale, a sostegno della decisione, evidenziava in primo luogo che il quantum di pena non consentiva l'accesso al beneficio della detenzione domiciliare;
quindi valorizzava il rilevante profilo di pericolosità sociale del condannato che, secondo quanto emergente dalla relazione dell'Uepe, non risultava aver maturato alcuna revisione critica del proprio passato criminale. 2. EE propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, affidato a due motivi con i quali lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione di rigetto, rispettivamente con riferimento alla valutazione dell'idoneità del domicilio (negata per l'affidamento in prova e invece ritenuta valida, sia pur astrattamente, per la detenzione domiciliare) e dell'attività lavorativa, nonostante le allegazioni difensive. Evidenzia, inoltre, un profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) per violazione dell'art. 3 Cost., alla luce della intervenuta riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi che, invece, consentono al Giudice della cognizione di sostituire pene entro i quattro anni di reclusione;
ciò che - giusta la tesi del ricorrente - potrebbe consentire al condannato (la cui pena residua è quella di tre anni di reclusione) di accedere a tale misura, i cui limiti edittali dovrebbero essere equiparati a quelli della detenzione donnicilare sostitutiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Kate Tassone, con conclusioni scritte pervenute il 28 settembre 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, Occhipinti, Rv. 206776; Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, Cusani, Rv. 210389; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, Chifari, Rv. 220473; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso, e da ultimo, non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). 2. Tanto premesso, il Tribunale ha fatto buon governo dei richiamati principi posto che - lungi dall'inferire il giudizio prognostico negativo dalla gravità del reato e dai precedenti penali - ha valorizzato tutti gli elementi a sua disposizione. Il Giudice specializzato, invero, con motivazione non manifestamente illogoca, ha valorizzato l'opacità della situazione socio-lavorativa del condannato, rimarcando come questi si fosse limitato a produrre sparuta documentazione contabile, asseritamente dimostrativa dello svolgimento di un'attività lavorativa solida, ma che non erano state fornite nè informazioni verbali, nè prodotta documentazione contabile e fiscale che desse obiettiva contezza di tale attività; sicché se ne era altresì inferita l'impossibilità di articolare prescrizioni adeguate in sede di definizione dei contenuti della misura alternativa. Con motivazione scevra da fratture razionali, il Tribunale ha stigmatizzato l'atteggiamento vago e generico serbato dal condannato in sede di indagine socio-familiare, indicativo di una non adeguata maturazione di una revisione critica del proprio passato criminale, ciò che ha del pari impedito una prognosi favorevole in ordine all'astensione del ricorrente da future condotte illecite. Nell'apprezzamento giudiziale, dunque, tali elementi hanno assunto valore preponderante sulla base di una motivazione assolutamente razionale e validamente argomentata che resiste alle censure a-specifiche del ricorrente. 3. Né vale lamentare che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere la misura della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47-ter, comma 11), della legge 26 luglio 1975 n. 354, svolgendo una interpretazione costitutuzionalmente orientata della disposizione in parola, alla stregua della riforma delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ovvero, in subordine, sollevare la relativa eccezione d'incostituzionaItà di detta norma per contrasto con l'art. 3 Cost. 3.1. Sul punto il Collegio non può fare a meno di evidenziare in primo luogo la estrema genericità della doglianza del ricorrente che, nella penultima pagina del ricorso, si limita ad affermare l'esistenza di una «palese violazione dell'art. 3 Cost. perché, a fronte di fattispecie identiche (esecuzione pena), per una normativa la detenzione domiciliare (ndr sostitutiva) è concedibile col limite di pena di quattro anni e per l'altra è concedibile con il limite di pena di due anni»; ciò senza in alcun modo indicare in cosa sarebbe ravvisabile la disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost. Richiamato. 3.2. In ogni caso, la questione di illegitimità è manifestamente infondata in considerazione del fatto che si tratta di due istituti, quello della detenzione domicilare ex art. 47-ter Ord. pen. e quello della detenzione domiciliare di cui all'art. 56 della legge n. 689/81 (nel testo modificato dall'art. 71 d. Igs. n. 150/2022), affatto differenti e - di più - appartenenti .--sistemi, quello rispettivamente delle misure alternative alla detenzione e quello delle sanzioni sostituive delle pene detentive bravi, non omogenei tra loro. Diversa è la ratio dei due istituti:le sanzioni sostitutive delle pene detentive, disciplinate dal nuovo art. 20bis del codice penale, la cui finalità è quella di una limitazione dell'ingresso in carcere ai casi più gravi, per evitare che brevi periodi di detenzione possano compromettere il fine rieducativo della pena e il reinserimento sociale del detenuto e sono applicate direttamente dal giudice della cognizione, con una discrezionalità;la detenzione domiciliare, al pari di altre misure alternative alla detenzione in carcere, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato e realizzano un'espiazione di pena, pur se individualizzata e meno afflittiva. Conseguentemente diversa è la valutazione affidata al giudice che debba applicare ciascunlSo di detti istituti. Quanto alle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art. 4- bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. Per le misure alternative alla detenzione il pur necessario giudizio prognostico richiesto dall'ordinamento penitenziario dev'essere articolato sotto profilo affatto differente: pur potendo, infatti, legittimamente appoggiarsi anche a elementi concernenti la passata condotta del richiedente (e, dunque alla gravità del reato e ai precedeneti penali), in quanto idonei a lumeggiare la sua personalità, in funzione della maggiore o minore fiducia che il soggetto possa meritare, non può mai, tuttavia, prescindere? da una compiuta valutazione della condotta e degli atteggiamenti attuali dello stesso richiedente, ossia dallo stesso serbati durante i periodi di restrizione di libertà trascorsi dopo i fatti per cui è stato condannato, con particolare riferimento ad eventuali sintomi di ravvedimento e di ricerca del reinserimento nella vita sociale. Poste tali differenze, ritiene il Collegio sia non irragionevole l'assenza di un pieno parallelismo tra il limite di pena che consente l'accesso all'uno e all'altro istituto. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 novembre 2023