Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00590/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2025, proposto da
MP LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n.515 dell’8 marzo 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. CO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza emarginata in epigrafe;
- dagli atti e dai documenti di causa risulta che la parte ricorrente non ha provveduto alla notifica del titolo alla amministrazione intimata, secondo le procedure informatiche indicate dalla medesima amministrazione ai fini del tempestivo e corretto adempimento; segnatamente, risulta omessa la notifica tramite pec all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it , della sentenza de qua , con l’indicazione del codice fiscale dell’interessato e delle annualità dovute;
Ritenuto che, alla luce di ciò, il ricorso deve essere rigettato, in quanto – non avendo il ricorrente osservato le indicazioni che l’amministrazione debitrice ha fornito, in materia di Carta elettronica docenti, per la tempestiva esecuzione della sentenza de qua , e, quindi, essendo mancata al dovere di collaborazione che incombe sul creditore per consentire l’esecuzione della prestazione (art.1206 c.c.) – non può ritenersi integrato l’inadempimento dell’amministrazione, prodromico all’esperimento dell’azione di ottemperanza;
Ritenuto che le spese possano compensarsi, in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi in essa coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO MA, Presidente
CO IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IC | DO MA |
IL SEGRETARIO