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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
CERVALE MARIA CRISTINA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 662/2018 depositato il 04/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 425/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TERAMO sez. 2 e pubblicata il 04/12/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10820160013138480000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10820160013138480000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10820160013138480000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 notificava allo scrivente Ufficio in data 04.06.2018 il ricorso in appello depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado dell'Abruzzo e iscritto al numero R.G.A. 662/2018, per chiedere la riforma della sentenza dell'allora C.T.P. di Teramo, n. 425/II/2017, pronunciata il 04.12.2017 dalla
Sezione n.2, depositata in pari data, non notificata, che dichiarava inammissibile il ricorso dallo stesso presentato in primo grado.
All'udienza del 10.12.2020 il collegio pronunciava l'ordinanza di interruzione n. 352/2020, depositata in pari data, con la quale, prendendo atto della morte del contribuente (avvenuta in data 1.11.2020), comunicata dal proprio difensore, con deposito agli atti del certificato di morte, dichiarava l'interruzione del giudizio
(art. 40 D.Lgs. n. 546/1992).
Il difensore di parte appellante Sig. Ricorrente_1 deceduta in data 20/11/2020 proponeva formale istanza di interruzione del presente procedimento ex art. 40 D.LGS. n.546/1992, al fine di verificare la volontà degli eredi in relazione alla prosecuzione dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo alla luce di quanto sopra avanza RICHIESTA DI
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER INATTIVITA' DELLE PARTI ex ART. 45 D.LGS. N. 546/1992 e chiede che venga disposta la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 43 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, rilevato che la causa non è stata riassunta dagli aventi diritto nel termine previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 546/1992, né lo scrivente
Ufficio ha mostrato interesse alla prosecuzione del giudizio .
Dichiara la estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi del combinato disposto degli artt.
40, 43 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado dell' Abruzzo dichiara estinto il giudizio per mancata riassunzione.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
CERVALE MARIA CRISTINA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 662/2018 depositato il 04/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 425/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TERAMO sez. 2 e pubblicata il 04/12/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10820160013138480000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10820160013138480000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10820160013138480000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 notificava allo scrivente Ufficio in data 04.06.2018 il ricorso in appello depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado dell'Abruzzo e iscritto al numero R.G.A. 662/2018, per chiedere la riforma della sentenza dell'allora C.T.P. di Teramo, n. 425/II/2017, pronunciata il 04.12.2017 dalla
Sezione n.2, depositata in pari data, non notificata, che dichiarava inammissibile il ricorso dallo stesso presentato in primo grado.
All'udienza del 10.12.2020 il collegio pronunciava l'ordinanza di interruzione n. 352/2020, depositata in pari data, con la quale, prendendo atto della morte del contribuente (avvenuta in data 1.11.2020), comunicata dal proprio difensore, con deposito agli atti del certificato di morte, dichiarava l'interruzione del giudizio
(art. 40 D.Lgs. n. 546/1992).
Il difensore di parte appellante Sig. Ricorrente_1 deceduta in data 20/11/2020 proponeva formale istanza di interruzione del presente procedimento ex art. 40 D.LGS. n.546/1992, al fine di verificare la volontà degli eredi in relazione alla prosecuzione dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo alla luce di quanto sopra avanza RICHIESTA DI
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER INATTIVITA' DELLE PARTI ex ART. 45 D.LGS. N. 546/1992 e chiede che venga disposta la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 43 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, rilevato che la causa non è stata riassunta dagli aventi diritto nel termine previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 546/1992, né lo scrivente
Ufficio ha mostrato interesse alla prosecuzione del giudizio .
Dichiara la estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi del combinato disposto degli artt.
40, 43 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado dell' Abruzzo dichiara estinto il giudizio per mancata riassunzione.