Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 06/02/2026, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02074/2025 REG.RIC.
N. 02108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Permunian, Giuditta Grisolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 2108 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Permunian, Giuditta Grisolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2074 del 2025:
del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Chicago, prot. n.-OMISSIS-del 11.12.2024, nonché per la condanna dell'amministrazione alla disapplicazione di ogni atto presupposto e consequenziale.
quanto al ricorso n. 2108 del 2025:
del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Chicago, prot. n.-OMISSIS-del 11.12.2024, nonché per la condanna dell'amministrazione alla disapplicazione di ogni atto presupposto e consequenziale
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa TO GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorsi in epigrafe hanno ad oggetto il diniego, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Chicago, della cittadinanza italiana iure sanguinis , alla ricorrente, che ha presentato domanda in quanto discendente da avo, cittadino italiano.
I Ministeri resistenti, in sede di costituzione in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Consolato Generale d’Italia a Chicago (USA) nonché, in via preliminare e assorbente, il difetto di giurisdizione del giudice adito, con conseguente inammissibilità dell’avverso ricorso ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Nel corso della camera di consiglio del 16 dicembre 2025, è stato dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di possibile inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione, segnalando, inoltre, per il ricorso R.G. n. 2108/2025, la predicabilità di un ulteriore profilo di inammissibilità, rappresentando lo stesso un duplicato R.G. n. 2074/2025.
La causa è stata dunque rinviata alla causa di consiglio del 28 gennaio 2026, in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria per controdedurre alle inammissibilità eccepite.
All’esito della discussione la causa è passata in decisione.
Il Collegio preliminarmente dispone la riunione RR.GG. nn. 2074/2025 e 2108/2025, in quanto identici.
I ricorsi devono, in ogni caso, essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, condiviso dalla Sezione con numerose pronunce (cfr., da ultimo, sentt. nn. 23081 e 18037/2025), in cui è stato ribadito che, nel sistema delineato dalla l. n. 91/1992, le ipotesi di acquisto (o riacquisto) della nazionalità italiana in virtù della nascita da cittadini emigrati all’estero non integrano una concessione demandata al potere discrezionale dell'amministrazione, ma costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo (vedi, da ultimo, Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17161; cfr. 3.11.2016, n. 22271).
Le controversie sull’acquisto della cittadinanza iure sanguinis non sono pertanto proponibili davanti al giudice amministrativo, la cui giurisdizione è limitata all’impugnativa dei veri e propri provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione - adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno - ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto atti che costituiscono l’espressione di un potere discrezionale della p.a., che presuppone un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale a fronte dell'interesse privato dell'istante ad ottenere il conseguimento di uno status comportante la piena attribuzione dei diritti politici - e, come contropartita, il suo assoggettamento al dovere di difendere la Patria e contribuire al progresso socio economico della Nazione ai sensi degli artt. 52 e 53 Cost. – come ribadito anche da ultimo da questa Sezione (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, n. 7892/2022; 16879/2022; 194/2023; 12096/2023; 18037/2025);
I ricorsi devono essere, in conclusione, dichiarati inammissibili rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Le spese di lite, data la particolarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- ne dispone la riunione;
- li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZZ, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TO GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO GI | IA ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.