Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03398/2026REG.PROV.COLL.
N. 04023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4023 del 2025, proposto da
EA Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
PP AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Maio e Francesca Mantovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00269/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di PP AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Cons. AV NT e uditi per le parti gli avvocati Paolo Caruso in sostituzione dell'avv. Francesca Mantovan;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con l’appello di cui in epigrafe le Agenzie appellanti impugnavano la sentenza n. 269 del 2025 del Tar Veneto, recante accoglimento del ricorso originario, proposto dalla odierna parte appellata al fine di ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 12420249011325609000 datata 18 novembre 2024 e notificata il 5 dicembre 2024, e della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 12476202400002064000 emessa il 22 novembre 2024 e notificata il 19 dicembre 2024. Con tali atti, veniva chiesto a PP AR il pagamento della somma, comprensiva di interessi e accessori, di Euro 130.755,59 a titolo di “prelievo latte” intestato al de cuius ST AR per le annualità 1995-1996, 1996-1997, 1997 1998, 1998-1999 e 1999-2000.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso, senza attendere l’appello sulla cartella presupposta, perché il pagamento dell’intero debito - sorto a carico del de cuius - imposto agli eredi andrebbe non in solido tra loro ma solo in misura proporzionale alla quota ereditaria.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- violazione dell’art. 754 c.c. in relazione all’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973.
4. La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2026 la causa passava in decisione.
6. L’appello è infondato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cod.proc.amm.
7. Infatti, nelle more del presente giudizio con sentenza n. 10212 del 2025 questa sezione, in accoglimento dell’appello, annullava la cartella di pagamento presupposto del credito qui controverso.
8. In particolare la sezione così statuiva nel dispositivo: “ Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado dichiarando prescritti i crediti di cui EA ha intimato il pagamento con gli atti impugnati ”.
In motivazione si dava atto che:
“ Agli atti non vi è prova dell’avvenuta notifica della cartella n. 30020150000007474000. Il certificato al tal fine prodotto dall’amministrazione non è la relativa relata di notifica, bensì un mero atto interno riepilogativo, inidoneo a provare l’intervenuta notifica della cartella.
Tale carenza probatoria non appare sanabile, specie avuto riguardo al caso in esame dove è pacifico che il destinatario dell’atto era certamente deceduto al momento del supposto recapito dell’atto. In altri termini, in tale contesto, era onere dell’amministrazione provare attraverso la relativa relata le modalità ed il soggetto che di fatto avrebbero ritirato l’atto, diversamente questo non può ritenersi notificato.
Per altro, anche in sede processuale, parte appellata non ha saputo fornire alcun chiarimento in ordine alla notifica della predetta cartella.
5 – L’accoglimento dell’appello sotto tale profilo implica la necessità di esaminare i motivi di primo grado riproposti dalla parte ricorrente in primo grado:
- “prescrizione del diritto di EA di agire per il recupero sull’intervenuta prescrizione del credito azionato”;
- “nullità della notifica della cartella n. 30020150000007474/000 di EA e mancata notifica degli atti di accertamento”;
- “nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile della notificazione ex art. 36, comma 4-ter, d.l. 294/07”;
- “mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi e, in ogni caso, erroneo calcolo degli stessi”;
- “prescrizione degli interessi”;
- “erronea quantificazione delle somme dovute per il cd. prelievo latte”.
6 – Risulta fondato il primo motivo con il quale si eccepisce la prescrizione dei crediti per cui è causa, le cui intimazioni di pagamento risultano notificate nel 2021.
Detti crediti - in base alla cartella n. 30020150000007474/000 di EA di cui, come detto, non vi è prova di rituale notifica – si riferiscono ai prelievi sul latte relativi alle annate dal 1995/96 al 1999/2000.
In assenza di alcuna allegazione difensiva da parte delle amministrazioni appellate circa la sorte di detti crediti e sulla eventuale sussistenza di atti interruttivi della prescrizione – tale non potendosi considerare la predetta cartella per la quale non vi è prova della notifica - deve trovare accoglimento la prospettazione di parte appellante, a prescindere dal termine di prescrizione applicabile, essendo ampiamente decorsi più di 10 anni. ”.
9. La sentenza è stata notificata alle controparti in data 23.12.2025 e ed è passata in giudicato, come accertato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. emesso in data 23.03.2026
10. Pertanto, venuta meno la cartella, si determina la caducazione automatica dell’intimazione oggetto di impugnazione di primo grado. Tale atto infatti è consequenziale alla cartella di pagamento in quanto l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata); l’annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato. Non vanno quindi esaminati i motivi riproposti.
11. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LP, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
AV NT, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AV NT | CA LP |
IL SEGRETARIO