CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00720240011638168000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 l'avv Ricorrente_1,in proprio,impugnava la cartella di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate di Arezzo che a seguito di controllo automatizzato del modello IRAP anno 2021 (Dichiarazione modello IRAP/2022 anno di imposta 2021) liquidava l'imposta dovuta e gli accessori;
nel ricorso si chiede l'annullamento dell'atto eccependo l'inapplicabilità dell'IRAP in quanto la professione di avvocato non rientra tra i soggetti passivi dell'imposta,non avendo le caratterisriche previste dalla normativa del DLgs 446/97 .Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con memorie con cui ribadisce la legittimità dell'atto in esame L'Ufficio resistente sostiene che ,fattispecie in particolare, l'attività di avvocato viene svolta come " esercizio abituale di impresa,con finalità di produzione di beni o servizi in forma organizzata ed autonoma". All'udienza del 10.9.2025l'istanza di sospensione veniva respinta per mancanza dei presupposti di legge ed alla successiva udienza del 3.12.2025 la Corte in composizione monocratica , decideva di respingere il ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero in generale la professione di avvocato ,qualora rientri tra le piccole attivita professionali/ autonome, risulta esente dall'IRAP e tale orientamento è stato sempre confermato sia con decisioni delle CGT che della
Cassazione (Cass., sez. trib. n. 3674/2007; Cass. n. 8360/2008; Cass. n. 2715/2008);nel contempo è invece sempre applicabile l'imposta qualora la professione legale sia strutturata e svolta in forma organizzata.
E'risultato infatti dalla dichiarazione anno 2022 che lo studio legale dell'avvRicorrente_1 aveva n.3 dipendenti i cui corrispettivi e le contribuzioni sono stati contabilizzati. Ed inoltre la legge di Bilancio ,irretroattiva, esclude l'applicabilitò dell'RAP per attività commerciali e professioni ,solo a decorrere dal periodo di imposta anno
2022 e solo qualora siano assenti strutture organizzate. Pertanto la verifica dell'effettivo assoggettamento impositivo può essere verificata e semmai confermata caso per caso anche a seguito di controllo da parte del Giudice Tributario. Alla soccombenza segue la condanna del resistente alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in Euro 300.oltre oneri accessori in favore della parte resistente.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00720240011638168000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 l'avv Ricorrente_1,in proprio,impugnava la cartella di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate di Arezzo che a seguito di controllo automatizzato del modello IRAP anno 2021 (Dichiarazione modello IRAP/2022 anno di imposta 2021) liquidava l'imposta dovuta e gli accessori;
nel ricorso si chiede l'annullamento dell'atto eccependo l'inapplicabilità dell'IRAP in quanto la professione di avvocato non rientra tra i soggetti passivi dell'imposta,non avendo le caratterisriche previste dalla normativa del DLgs 446/97 .Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con memorie con cui ribadisce la legittimità dell'atto in esame L'Ufficio resistente sostiene che ,fattispecie in particolare, l'attività di avvocato viene svolta come " esercizio abituale di impresa,con finalità di produzione di beni o servizi in forma organizzata ed autonoma". All'udienza del 10.9.2025l'istanza di sospensione veniva respinta per mancanza dei presupposti di legge ed alla successiva udienza del 3.12.2025 la Corte in composizione monocratica , decideva di respingere il ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero in generale la professione di avvocato ,qualora rientri tra le piccole attivita professionali/ autonome, risulta esente dall'IRAP e tale orientamento è stato sempre confermato sia con decisioni delle CGT che della
Cassazione (Cass., sez. trib. n. 3674/2007; Cass. n. 8360/2008; Cass. n. 2715/2008);nel contempo è invece sempre applicabile l'imposta qualora la professione legale sia strutturata e svolta in forma organizzata.
E'risultato infatti dalla dichiarazione anno 2022 che lo studio legale dell'avvRicorrente_1 aveva n.3 dipendenti i cui corrispettivi e le contribuzioni sono stati contabilizzati. Ed inoltre la legge di Bilancio ,irretroattiva, esclude l'applicabilitò dell'RAP per attività commerciali e professioni ,solo a decorrere dal periodo di imposta anno
2022 e solo qualora siano assenti strutture organizzate. Pertanto la verifica dell'effettivo assoggettamento impositivo può essere verificata e semmai confermata caso per caso anche a seguito di controllo da parte del Giudice Tributario. Alla soccombenza segue la condanna del resistente alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in Euro 300.oltre oneri accessori in favore della parte resistente.